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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 26-septies

((Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le regioni i cui territori in tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.
Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.))