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DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  19-12-1974
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Art. 18


Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede
((...))
agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.
((Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P., per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti))
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