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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 503

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-2000
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Testo in vigore dal:  14-1-2000

Art. 3

Contenuti informativi dell'anagrafe
1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:
a) dati anagrafici, se persona fisica;
b) ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3;
c) legale rappresentante e sede legale;
d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;
g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;
k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
m) dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
n) impianti acquicoli per la produzione ittica;
o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;
p) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe denominata "registro delle quote", accessibile attraverso i servizi del SIAN.
3. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità, del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimità ai sensi della normativa suddetta.