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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
Testo in vigore dal:  13-2-2008
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Art. 6

Consulta provinciale
((
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
))
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica , gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale , uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza
((e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.))
4. al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.