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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1987

Art. 4

Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:
a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;
b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonché gli atti di indirizzo e coordinamento;
c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.
2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.
Nota all'art. 4, comma 1:
Il testo dell'art. 44 dello statuto speciale è il seguente:
"Art. 44. - Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione".