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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 40


La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanerà le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.