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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
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Testo in vigore dal:  8-9-1985
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Art. 5

(Riserva dei posti e preferenze)


Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
((16-bis) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento))
;
((48))

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.
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AGGIORNAMENTO (48)
La L. 22 agosto 1985, n. 444 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".