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Document 31999R1784

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo

OJ L 213, 13.8.1999, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 106 - 109

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1784/oj

31999R1784

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 13/08/1999 pag. 0005 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1784/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo al Fondo sociale europeo(1)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle Regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(6), sostituisce il regolamento (CEE) n. 2052/88(7), nonché il regolamento (CEE) n. 4253/88(8), che è necessario sostituire anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88(9) per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei Fondi strutturali e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in appresso "Fondo") nell'ambito degli obiettivi n. 1, n. 2, e n. 3, di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 di tale regolamento (in prosieguo gli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3), nell'ambito dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro nonché nell'ambito di azioni innovative e di assistenza tecnica;

(3) considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;

(4) considerando che con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997(10) è iniziata l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di elaborazione dei piani d'azione nazionali per l'occupazione;

(5) considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali, per sostenere la strategia europea per l'occupazione e di piani d'azione nazionali per l'occupazione a essa correlati;

(6) considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare in tal modo la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi, in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e garantire lo sviluppo delle risorse umane;

(7) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono che la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo a titolo di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nonché alla promozione dell'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone e dei gruppi svantaggiati;

(8) considerando che gli Stati membri e la Commissione garantiscono altresì che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga debitamente conto della dimensione sociale e degli aspetti occupazionali della società dell'informazione;

(9) considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale tengano conto dei bisogni generali dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni economiche e dall'evoluzione dei sistemi produttivi già constatate o prevedibili e non siano progettate a beneficio di singole imprese o di un particolare ramo industriale; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al miglioramento dell'accesso alla formazione e dell'organizzazione del lavoro;

(10) considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a rafforzare l'occupazione e le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione - per quanto possibile - di consulenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziabili devono essere di tipo orizzontale ed estendersi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;

(11) considerando che è opportuno ridefinire le azioni finanziabili per rendere più efficace l'attuazione dei traguardi politici nel quadro di tutti gli obiettivi in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro del partenariato;

(12) considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di intervento, segnatamente sulla base della ridefinizione dell'obiettivo 3;

(13) considerando che l'attuazione degli interventi del Fondo, a tutti i livelli dovrebbe basarsi sulle priorità sociali in materia di occupazione della Comunità nonché sulle priorità iscritte nei piani di azione nazionali;

(14) considerando che si possono prevedere disposizioni che consentano ai gruppi locali, comprese le organizzazioni non governative, di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel campo della lotta all'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;

(15) considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che tali misure dovrebbero in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione politica;

(16) considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e controllo, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(17) considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle modalità di applicazione e prevedere norme transitorie;

(18) considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 deve essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo ("Fondo") dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:

a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

b) promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale;

c) promozione e miglioramento

- della formazione professionale

- dell'istruzione

- e della consulenza

nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di:

- agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro,

- migliorare e sostenere l'occupabilità e

- promuovere la mobilità professionale;

d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;

e) misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi:

a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per l'occupazione;

b) dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre;

c) parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.

Articolo 3

Attività ammissibili

1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro:

a) istruzione e formazione professionale - ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo - apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;

b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;

c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;

d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).

2. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono essere sostenute le seguenti azioni:

a) Assistenza a strutture e sistemi:

i) sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;

ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;

iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;

iv) sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di regimi di prepensionamento.

b) misure di accompagnamento:

i) sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;

ii) incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;

iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 4

Concentrazione dell'intervento

1. In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di azione nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di comune accordo.

2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 5

Iniziativa comunitaria

1. Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti 1783/1999(11), (CE) n. 1257/1999(12), e n. 1263/1999(13), in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

Articolo 6

Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:

a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;

b) studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;

c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;

d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;

e) informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fondo e del pubblico in generale.

2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.

Articolo 7

Richieste di contributo del Fondo

Le richieste di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato nel quadro del partenariato, ove sono indicate le varie fasi di ciascun intervento, affinché esso possa essere seguito dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

Articolo 8

Modalità di applicazione

Tutte le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

Articolo 10

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) Questa pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione fatta nella GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39, e

GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 48.

(5) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(7) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

(8) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

(9) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39).

(10) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

(11) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(12) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(13) Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

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