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Document 31993R2847

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

OJ L 261, 20.10.1993, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 118 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 118 - 133
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 70 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 109 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 109 - 124

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2847/oj

31993R2847

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 20/10/1993 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (4), spetta al Consiglio istituire un regime comunitario di controllo;

considerando che il successo della politica comune della pesca comporta l'applicazione di un efficace regime di controllo riguardante tutti gli aspetti di detta politica;

considerando che, a tal fine, è necessario prevedere disposizioni per il controllo delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, misure strutturali, misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, nonché sanzioni per l'inosservanza delle medesime, che devono essere applicate all'intero settore delle attività di pesca, dal produttore al consumatore;

considerando che siffatto regime può raggiungere il risultato voluto soltanto se gli operatori riconoscono che è giustificato;

considerando che il controllo compete innanzi tutto agli Stati membri; che la Commissione cerca di assicurare che gli Stati membri controllino e prevengano le infrazioni in modo equo; che pertanto è opportuno accordarle i mezzi finanziari, giuridici e legislativi necessari per assolvere tale compito il più efficacemente possibile;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (5) ha dimostrato l'esigenza di potenziare i controlli sull'applicazione delle disposizioni riguardanti la conservazione delle risorse alieutiche;

considerando che il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca;

considerando che la politica di gestione delle risorse alieutiche, la quale si fonda segnatamente sui totali ammissibili di cattura (TAC), i contingenti e le misure tecniche, deve essere integrata da una gestione dello sforzo di pesca che implichi un controllo delle capacità e delle attività di pesca;

considerando che, per poter tenere sotto controllo tutte le catture e tutti gli sbarchi, gli Stati membri devono vigilare, in tutte le acque marittime, sulle attività di pesca delle navi comunitarie e su tutte le attività connesse permettendo di verificare l'applicazione della normativa prevista dalla politica comune della pesca;

considerando che è essenziale che gli Stati membri collaborino a livello operativo nel corso delle ispezioni in mare delle attività di pesca, onde consentire ispezioni efficaci ed economicamente giustificate, in particolare per quanto concerne le operazioni effettuate in acque al di fuori della giurisdizione o della sovranità di uno Stato membro;

considerando che l'attuazione della politica comune della pesca esige misure di controllo concernenti le navi battenti bandiera di un paese terzo operanti nelle acque comunitarie e, in particolare, un regime di comunicazione dei loro movimenti e delle specie presenti a bordo senza che ciò pregiudichi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia;

considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di progetti pilota che sono applicabili a determinate categorie di navi permetterà al Consiglio di decidere prima del 1° gennaio 1996 se introdurre un sistema di sorveglianza via satellite oppure un sistema alternativo;

considerando che la gestione della pesca mediante la fissazione del TAC esige una conoscenza dettagliata della composizione delle catture parimenti necessaria per le altre procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che ciò comporta che ogni capitano di peschereccio tenga un giornale di bordo;

considerando che è necessario che lo Stato membro di sbarco sia in grado di controllare gli sbarchi sul suo territorio e che a tal fine è opportuno che i pescherecci registrati in altri Stati membri notifichino allo Stato membro di sbarco la loro intenzione di sbarcare sul suo territorio;

considerando che è essenziale che, al momento dello sbarco, i dati riportati nei giornali di bordo vengano precisati e confermati; che a tal fine è necessario che gli interessati alle attività di sbarco e di smercio delle catture dichiarino i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati;

considerando che, allo scopo di prevedere esenzioni dall'obbligo di tenere un giornale di bordo o di compilare una dichiarazione di sbarco da parte di piccoli pescherecci per i quali detto obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro capacità di pesca, è necessario che ogni Stato membro controlli le attività dei suddetti pescherecci mettendo in atto un sistema di campionatura;

considerando che, allo scopo di garantire il rispetto delle misure commerciali e di conservazione della Comunità, tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità debbono essere accompagnati, fino al primo punto di vendita, da un documento di trasporto che ne identifichi l'origine;

considerando che le limitazioni alle catture debbono essere gestite a livello sia della Comunità che degli Stati membri; che gli Stati membri debbono registrare gli sbarchi e notificarli alla Commissione mediante trasmissione informatizzata; che è quindi necessario prevedere eccezioni dal suddetto obbligo per lo sbarco di piccole quantità la cui trasmissione informatizzata costituirebbe un onere sproporzionato, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, per le autorità degli Stati membri;

considerando che, per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme delle risorse sfruttate, si possono estendere alle riserve per le quali non sono previsti TAC o contingenti le disposizioni relative al giornale di bordo, alle dichiarazioni degli sbarchi e delle vendite, nonché alle informazioni riguardanti i trasbordi e la registrazione delle catture;

considerando che gli Stati membri devono essere informati dei risultati dell'attività svolta da loro da loro navi in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi o in acque internazionali; che occorre quindi imporre ai capitani delle navi di cui trattasi degli obblighi relativi al giornale di bordo a alle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; che i dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione;

considerando che la gestione della raccolta e del trattamento dei dati esige la creazione di basi di dati informatizzate che consentono, in particolare, controverifiche dei dati; che la Commissione ed i suoi agenti debbono quindi avere accesso a dette basi di dati mediante trasmissione informatizzata, allo scopo di effettuarne la verifica;

considerando che l'osservanza delle disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca non può essere adeguatamente garantita qualora siano tenute a bordo reti con maglie di varie dimensioni, a meno che siano oggetto di misure supplementari di controllo; che per talune attività specifiche di pesca può essere opportuno stabilire norme specifiche, quale la normativa per una rete unica;

considerando che è necessario, nel caso in cui il contingente di uno Stato membro sia esaurito o nel caso in cui il TAC stesso sia esaurito, che la Commissione vieti con una decisione le attività di pesca;

considerando che è necessario riparare il danno subito da uno Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione di una quota di una riserva, o gruppo di riserve, al momento della chiusura della pesca dovuta ad esaurimento del TAC; che a tal fine si dovrebbe prevedere un sistema di compensazione;

considerando che, qualora il presente regolamento non sia stato rispettato dal responsabile di un peschereccio, detto peschereccio deve essere oggetto di ulteriori misure di controllo a scopi conservativi;

considerando che, per garantire la gestione efficiente delle misure adottate, è necessario prevedere un sistema di dichiarazioni in conformità degli obiettivi di gestione e delle strategie fissati dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 applicabile ad uno Stato membro che abbia oltrepassato il proprio contingente;

considerando che l'adeguamento delle capacità di cattura alle risorse disponibili è uno dei principali obiettivi della politica comune della pesca; che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3670/92, spetta al Consiglio fissare gli obiettivi e le strategie di ristrutturazione dello sforzo di pesca; che occorre anche assicurare l'osservanza delle misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, in particolare da parte degli operatori interessati dall'applicazione di dette misure; che è quindi indispensabile che ciascuno Stato membro effettui, oltre ai controlli finanziari già previsti dalla normativa comunitaria, controlli tecnici volti ad accertare la corretta esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio;

considerando che è necessario stabilire norme generali che permettano ad ispettori comunitari nominati dalla Commissione di garantire l'applicazione uniforme delle norme comunitarie e di verificare il controllo effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che, per salvaguardare l'obiettività delle verifiche, è importante che gli ispettori comunitari possano, a determinate condizioni, effettuare missioni senza preavviso ed in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri; che dette missioni non comporteranno in nessun caso il controllo di persone fisiche;

considerando che le misure adottate a seguito di infrazioni possono variare da uno Stato membro all'altro e che ciò è considerato iniquo dai pescatori; che l'assenza di sanzioni dissuasive in alcuni Stati membri nuoce all'efficacia del controllo e che, in siffatta situazione, occorre che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie e non discriminatorie atte a prevenire e reprimere le irregolarità, istituendo in particolare un elenco di sanzioni che privi effettivamente i contravventori dell'utile economico derivato dalle loro infrazioni;

considerando che, qualora lo Stato membro di sbarco non persegua efficacemente le irregolarità, risultano ridotte le possibilità offerte allo Stato membro di bandiera di garantire il rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche; che è pertanto necessario prevedere che le catture effettuate illegalmente vengano imputate al contingente dello Stato membro di sbarco ove questo non abbia agito con la dovuta efficacia;

considerando che è d'uopo che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione in merito alle attività ispettive da essi svolte e alle misure prese in seguito a violazioni di provvedimenti comunitari;

considerando che per determinate misure fissate dal presente regolamento è opportuno prevedere norme attuative particolareggiate;

considerando che deve essere garantita la riservatezza dei dati raccolti nel quadro del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo, le quali pur rientrando nel suo campo d'applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2241/87, ad eccezione, tuttavia, dell'articolo 5 che resta in vigore in attesa dell'adozione degli elenchi previsti all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;

considerando che, ai fini dell'attuazione di disposizioni specifiche previste da taluni articoli, è necessario prevedere un periodo transitorio per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire ed adeguare le proprie procedure ai requisiti della nuova normativa;

considerando che le disposizioni di taluni articoli entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 in quanto riguardano le attività di pesca nel Mediterraneo ove la politica comune della pesca non è ancora stata applicata integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per garantire l'osservanza delle disposizioni della politica comune della pesca, è istituito un regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico:

- delle misure di conservazione e di gestione delle risorse,

- delle misure strutturali,

- delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati,

nonché disposizioni relative all'efficacia delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle misure medesime.

2. A tal fine ogni Stato membro adotta, conformemente alla normativa comunitaria, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso dota altresì le proprie autorità competenti di mezzi sufficienti all'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo definite nel presente regolamento.

3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese quelle esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo, fatti salvi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia; esso si applica inoltre alle attività delle navi da pesca comunitarie operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salve le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

TITOLO I

Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività

Articolo 2

1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di conservazione e controllo, ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e controlla tutte le attività permettendo in tal modo di verificare l'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2. I pescherecci, che possono esercitare attività di pesca, battenti bandiera di un paese terzo e che navigano in acque sotto la giurisdizione di uno Stato membro sono soggetti ad obblighi di comunicazione dei movimenti e delle catture detenute a bordo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese per garantire l'osservanza di tali obblighi.

3. Ogni Stato membro controlla, al di fuori della zona di pesca della Comunità, le attività dei suoi pescherecci, quando ciò appaia necessario per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.

4. Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine possono predisporre programmi d'ispezione comuni che consentano loro di controllare i pescherecci comunitari nelle acque di cui ai paragrafi 1 e 3. Essi adottano misure che permettano alle loro autorità competenti e alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita.

Articolo 3

1. Per migliorare l'efficacia del controllo delle attività di pesca, il Consiglio decide anteriormente al 1° gennaio 1996, in base alla procedura prevista all'articolo 43 del trattato, se, in che misura e quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati.

2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i pescherecci da includere nel sistema summenzionato, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano progetti pilota entro il 30 giugno 1995. A tal fine gli Stati membri fanno il necessario per istituire, per determinate categorie di pescherecci della Comunità, un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati.

Gli Stati membri possono attuare al contempo progetti pilota per valutare l'impiego di rilevatori automatici di posizione.

3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al paragrafo 2, lo Stato membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio è registrato prende le misure necessarie per la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse o ottenute dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.

Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle competenti autorità dello Stato membro interessato.

4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei progetti pilota sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 4

1. L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 2 sono effettuati da ciascuno Stato membro per suo conto, tramite un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.

Nell'espletamento dei compiti ad essi affidati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 2. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'indebita ingerenza nelle normali attività di pesca. Essi fanno anche in modo che non sia esercitata alcuna discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.

2. I responsabili dei pescherecci, dei locali o dei veicoli da trasporto che formano oggetto dell'ispezione cooperano facilitando le ispezioni effettuate in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 36, possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 in particolare per quanto concerne:

a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi usate per l'ispezione e degli altri mezzi di ispezione analoghi impiegati da uno Stato membro;

b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende effettuare un'ispezione a bordo;

c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi attrezzi da pesca o delle sue catture;

d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni ispezione a bordo;

e) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi da pesca;

f) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca;

g) la registrazione dei dati relativi alla localizzazione dei pescherecci e la loro trasmissione agli Stati membri e alla Commissione;

h) il regime di comunicazione dei movimenti e dei prodotti della pesca detenuti a bordo, applicabile ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo.

TITOLO II

Controllo delle catture

Articolo 6

1. I capitani dei pescherecci comunitari che pescano specie appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve tengono un giornale di bordo nel quale indicano in particolare i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture (rettangolo statistico del CIEM), nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati.

2. Le specie da annotare nel giornale di bordo ai sensi del paragrafo 1 sono quelle che formano oggetto di TAC o contingenti, come pure altre specie contenute in elenchi che saranno stabiliti dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. I capitani dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo i quantitativi catturati in mare, la data e il luogo delle catture e le specie di cui al paragrafo 2. I quantitativi rigettati in mare possono essere registrati a scopo valutativo.

4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 i capitani dei pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri.

5. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, altri esoneri oltre a quello di cui al paragrafo 4.

6. Ciascuno Stato membri effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nei paragrafi 4 e 5, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

7. I capitani dei pescherecci comunitari registrano le informazioni previste ai paragrafi 1 e 3 su supporto informatico o cartaceo.

8. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, compreso, in alcuni casi specifici, un criterio geografico diverso dal rettangolo statistico del CIEM.

Articolo 7

1. Il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno due ore di anticipo:

- il luogo/i luoghi di sbarco e l'ora d'arrivo prevista;

- i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare.

2. Il capitano di cui al paragrafo 1 che ometta di comunicare tali dati può essere soggetto ad adeguate sanzioni da parte delle autorità competenti.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci comunitari dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco.

Articolo 8

1. Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuori tutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatario, presenta una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco. Il capitano è responsabile dell'esattezza della dichiarazione, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e il luogo in cui sono stati catturati.

2. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, di estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri. Il Consiglio può inoltre decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deroghe all'obbligo stabilito al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che esercitano attività di pesca specifiche.

3. Ciascuno Stato membro effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nel paragrafo 1, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

4. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 9

1. All'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei quantitativi sbarcati in uno Stato membro, presentano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio la prima immissione in commercio ha luogo una nota di vendita della cui esattezza essi sono responsabili. Tale responsabilità è limitata alle informazioni di cui al paragrafo 3.

2. Qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro sia effettuata con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 1, il pescato sbarcato non può essere asportato dall'acquirente finché non sia stata presentata una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio tale operazione ha avuto luogo o ad altri organismi da esso autorizzati. L'acquirente è responsabile dell'esattezza dei dati indicati al paragrafo 3, contenuti nella nota di vendita.

3. Le note di vendita di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono almeno i dati seguenti:

- per tutte le specie, se del caso, dimensione individuale oppure peso, grado, presentazione e freschezza;

- prezzo e quantitativo alla prima vendita per ciascuna specie e, se del caso, su una base di dimensione individuale o peso, grado, presentazione e freschezza;

- se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (prodotti derivati, consumo umano, riporto);

- nome dell'acquirente del venditore;

- luogo e data della vendita.

4. Dette note di vendita sono compilate e trasmesse ai sensi della legislazione dello Stato membro di sbarco, secondo modalità e condizioni di vendita che includano i seguenti dati:

- contrassegni di identificazione esterni e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti di cui trattasi;

- nome dell'armatore o del capitano;

- porto e data di sbarco.

5. Le note di vendita di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro 48 ore dalla vendita alle autorità competenti o agli altri organismi autorizzati dagli Stati membri per via informatizzata o su supporto cartaceo.

6. Le autorità competenti conservano copia di ciascuna nota di vendita per un periodo di un anno a decorrere dall'anno successivo a quello della registrazione delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può concedere un'esenzione dall'obbligo di presentare alle autorità competenti dello Stato membro o ad altri organismi da esso autorizzati la nota di vendita del pescato sbarcato da talune categorie di pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri.

Tali esoneri possono essere concessi solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di controllo accettabile.

8. L'acquirente di prodotti non destinati al commercio ma esclusivamente al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti al paragrafo 2.

9. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 36.

Articolo 10

1. a) I pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o registrati in un paese terzo, che siano autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, tengono un giornale di bordo nel quale sono annotate le informazioni di cui all'articolo 6.

b) Ogni Stato membro provvede affinché, all'atto dello sbarco del pescato, il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo, ovvero il suo mandatario, presenti alle autorità dello Stato membro di cui utilizzano i luoghi di sbarco una dichiarazione attestante i quantitativi sbarcati, la data e il luogo di cattura, della cui esattezza il capitano o il suo mandatario è responsabile.

c) Il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo deve comunicare con almeno 72 ore di anticipo, alle autorità competenti dello Stato membro del quale intende utilizzare i luoghi di sbarco, l'ora di arrivo nel porto di sbarco.

Il capitano non può effettuare le operazioni di sbarco se le autorità competenti di detto Stato membro non hanno confermato il ricevimento del preavviso.

Gli Stati membri stabiliscono norme particolareggiate per l'attuazione della presente lettera c) da notificare alla Commissione.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci di paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c) per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto tra l'altro della distanza fra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco.

3. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il disposto degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 8 e 9, il capitano di un peschereccio comunitario:

- che trasborda qualsivoglia quantitativo di catture appartenenti a riserve o a gruppi di riserve soggette a TAC o contingente su un'altra nave, in appresso denominata « nave ricevente », indipendentemente dal luogo di trasbordo, oppure

- che sbarca detti quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,

informa, all'atto del trasbordo o dello sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale è registrata, in merito alle specie e ai quantitativi di cui trattasi, nonché alla data del trasbordo o dello sbarco e al luogo di cattura, facendo riferimento alla zona più piccola per la quale sia stato fissato un TAC o un contingente.

2. Almeno 24 ore prima dell'inizio, e alla fine, di un trasbordo o di una serie di trasbordi in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave ricevente informa le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente detenuti a bordo della sua nave.

Il capitano della nave ricevente conserva i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente ricevuti mediante trasbordo, alla data del trasbordo e alla nave dalla quale tali catture sono state trasbordate. L'obbligo si considera adempiuto se sono conservate le copie delle dichiarazioni di trasbordo fornite secondo le modalità specifiche di registrazione delle informazioni relative alle catture di pesce effettuate da parte degli Stati membri.

Entro le 24 ore dal completamento di un trasbordo o di una serie di trasbordi, il capitano della nave ricevente trasmette tali dati alle autorità competenti di cui al primo comma.

Il capitano della nave ricevente conserva anche i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente trasbordati dalla nave ricevente su una terza nave ed informa di detto trasbordo le predette autorità competenti, almeno 24 ore prima della sua esecuzione. Dopo il trasbordo, il capitano comunica alle autorità i quantitativi trasbordati.

Il capitano della nave ricevente e il capitano della terza nave di cui sopra consentono alle autorità competenti di verificare l'esattezza delle informazioni e dei dati richiesti a norma del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e, se del caso, comunicano tali informazioni e il risultato della verifica allo Stato membro o agli Stati membri in cui la nave ricevente e quella dalla quale è stato effettuato il trasbordo sono registrate o di cui battono bandiera.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle navi riceventi battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo.

Articolo 12

Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 8 e 11 sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera o nel quale esse sono registrate, entro quindici giorni dalla cattura.

Articolo 13

1. Tutto il pescato sbarcato o importato nella Comunità, non trasformato o trasformato a bordo e trasportato in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, è accompagnato da un documento compilato dal vettore fino alla prima vendita.

2. Detto documento:

a) indica l'origine della partita (nome e identificazione esterna della nave);

b) specifica il luogo di destinazione della/delle partita/partite e l'identificazione del veicolo di trasporto;

c) indica i quantitativi di pesce (in chilogrammi di peso trasformato) per ogni specie trasportata, il nome del destinatario, il luogo e la data del carico.

3. Ogni vettore deve fare in modo che il documento di cui al paragrafo 1 contenga come minimo tutte le informazioni richieste al paragrafo 2.

4. Il vettore è esonerato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia di una delle dichiarazioni previste dagli articoli 8 o 10 per quanto si riferisce ai quantitativi trasportati,

b) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia del documento T2M indicante l'origine dei quantitativi trasportati.

5. Le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere esoneri dall'obbligo di cui al paragrafo 1 qualora i quantitativi di pescato siano trasportati all'interno dell'area portuale o in un raggio non superiore a 20 chilometri dal punto di sbarco.

6. Ciascuno Stato membro procede nel suo territorio a controlli per campionamento per verificare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente articolo.

7. Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine, gli Stati membri sorvegliano in particolare i movimenti di merci che possono essere stati loro segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla legislazione comunitaria.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati tutti gli sbarchi in uno Stato membro come previsto agli articoli 8, 9 e 10. A tal fine, essi possono disporre che la prima immissione in commercio avvenga mediante asta pubblica.

2. Qualora le catture sbarcate non siano immesse per la prima volta in commercio mediante asta pubblica, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché detti quantitativi siano comunicati ai centri di vendita all'asta o agli organismi autorizzati dagli Stati membri.

3. Su richiesta di uno Stato membro alla Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati sugli sbarchi effettuati da talune categorie di pescherecci soggetti alle deroghe di cui agli articoli 7 e 8 o sugli sbarchi in porti sprovvisti di una struttura amministrativa adeguata per registrare gli sbarchi possono essere esonerati dall'obbligo del trattamento dei dati. L'esonero può essere concesso qualora la registrazione dei dati richiesti crei alle autorità locali difficoltà sproporzionate rispetto al totale degli sbarchi e purché le relative specie sbarcate siano vendute nella zona. Ciascuno Stato membro redige un elenco dei porti e dei pescherecci che soddisfano i requisiti per tale esonero e lo comunica alla Commissione.

4. Gli Stati membri che fruiscono della deroga di cui al paragrafo 3 elaborano un piano di campionamento per valutare la consistenza dei rispettivi sbarchi nei porti in questione. Prima che la deroga sia applicata, detto piano deve essere approvato dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i risultati delle valutazioni.

Articolo 15

1. Entro il 15 di ogni mese ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi di ogni riserva o gruppo di riserve soggette a TAC o a contingenti, sbarcati durante il mese precedente, e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 11 e 12.

Nelle notifiche alla Commissione sono indicati il luogo delle catture, come specificato agli articoli 6 e 8, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.

Con riguardo alle specie per le quali si stima che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o nello stesso registrati abbiano esaurito il 70 % del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per tale Stato membro, quest'ultimo notifica alla Commissione una previsione di consumo, indicando la prevedibile data di esaurimento.

Qualora le catture appartenenti a riserve o a gruppi di riserve soggette a TAC o a contingenti rischino di raggiungere il livello di detti TAC o contingenti, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste dal presente paragrafo.

2. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri, per via informatizzata, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

3. La Commissione, ove constati che uno Stato membro non ha rispettato il termine fissato al paragrafo 1 per la trasmissione dei dati relativi alle catture mensili, può stabilire la data in cui si considera che, per una riserva o per un gruppo di riserve, le catture soggette ad un contingente o ad un'altra forma di limitazione quantitativa ed effettuate da pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, abbiano esaurito in misura corrispondente al 70 % il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per il medesimo Stato membro, nonché la data prevista in cui si considera che il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile siano esauriti.

4. Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi delle riserve diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sbarcati nel trimestre precedente.

Articolo 16

1. Salvo il disposto dell'articolo 15, gli Stati membri forniscono, su richiesta dello Stato membro interessato, le informazioni sugli sbarchi, le messe in vendita o i trasbordi di prodotti della pesca effettuati nei loro porti o nelle acque sotto la loro giurisdizione dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, e basati su una riserva o un gruppo di riserve soggette ad un contingente assegnato al medesimo Stato membro.

Le informazioni consistono nel nome e nei contrassegni d'identificazione esterni del peschereccio considerato, nei quantitativi delle catture delle singole riserve o gruppi di riserve sbarcate, messe in vendita o trasbordate da detto peschereccio, nonché la data e il luogo dello sbarco, della prima messa in vendita o del trasbordo di cui trattasi. Le informazioni sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi dalla data della richiesta dello Stato membro interessato o entro un periodo superiore stabilito da questo Stato membro o dallo Stato membro di sbarco.

2. Lo Stato membro di sbarco, di prima messa in vendita o di trasbordo fornisce alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni, contestualmente al loro invio allo Stato membro in cui è registrato il peschereccio.

Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché la verifica e la registrazione dei trasbordi e degli sbarchi di dette catture.

2. Le misure di controllo e di verifica assicurano l'adempimento dei seguenti obblighi, imposti agli armatori e/o ai capitani delle navi:

- tenere a bordo dei pescherecci un giornale di bordo nel quale i capitani annotano le catture effettuate;

- presentare una dichiarazione di sbarco alle autorità dello Stato membro di sbarco ogniqualvolta questo abbia luogo in porti della Comunità;

- comunicare allo Stato membro di bandiera i dati relativi ad ogni trasbordo di pescato su pescherecci di paesi terzi e agli sbarchi effettuati direttamente in paesi terzi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il disposto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi e delle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

Articolo 18

1. Entro la fine del mese di ciascun trimestre civile ogni Stato membro notifica, per via informatizzata, alla Commissione i quantitativi catturati nelle acque di cui all'articolo 17 e sbarcati nel corso del trimestre precedente, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

2. Per quanto attiene alle catture effettuate nelle acque di paesi terzi, i dati comunicati a norma del paragrafo 1 sono ripartiti per paese terzo e per riserva ittica, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita per l'attività di pesca interessata.

Le catture effettuate in alto mare sono comunicate, con riguardo a tutte le riserve presenti nella zona di pesca interessata, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale applicabile nel luogo di cattura, nonché alla specie o al gruppo di specie.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni da essa ricevute a norma del presente articolo.

Articolo 19

1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 14 e 17, ciascuno Stato membro definisce un sistema di convalida che comporta segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati risultanti da detti obblighi.

2. Per facilitare dette verifiche, ciascuno Stato membro crea una base di dati informatizzata in cui sono registrati i dati di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono creare basi di dati periferiche, purché esse e le procedure relative alla raccolta e alla registrazione dei dati siano uniformate, in modo da assicurarne la compatibilità in tutto il territorio dello Stato membro.

3. Qualora uno Stato membro non possa conformarsi immediatamente ai requisiti previsti al paragrafo 2, per tutte le attività di pesca o per parte di esse, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, decidere di concedere un periodo transitorio di tre anni al massimo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

4. Lo Stato membro che ottenga tali deroghe conserva, con una documentazione non informatizzata, i dati di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni e definisce un piano di campionamento approvato dalla Commissione, in modo da consentire una verifica in loco dell'esattezza dei dati. La Commissione può procedere a verifiche in loco, a pieno titolo, per valutare l'efficacia del piano di campionamento.

5. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che illustra le modalità di raccolta e verifica dei dati e ne specifica l'affidabilità. La Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, un compendio di tali relazioni, e lo trasmette loro.

6. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

TITOLO III

Controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca

Articolo 20

1. Tutte le catture detenute a bordo dei pescherecci della Comunità devono rispettare la composizione per specie prevista dal regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, per la rete che si trova a bordo della nave (6).

Le reti detenute a bordo che non vengono utilizzate devono essere sistemate in modo da non risultare agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde di armamenti o di traino;

b) le reti tenute sul ponte sono solidamente assicurate ad una parte della sovrastruttura.

2. Se le catture, che sono detenute a bordo di un peschereccio della Comunità, sono state effettuate durante lo stesso viaggio mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse.

A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all'atto del cambiamento sono riportati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco. In casi specifici, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 36, norme particolareggiate relative alla detenzione a bordo di un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, che:

a) pescherecci della Comunità che operano in particolari zone di pesca non possano essere dotati di reti con maglie di dimensioni minime diverse durante una singola spedizione di pesca;

b) norme specifiche si applichino all'uso di reti con dimensioni delle maglie diverse per attività di pesca specifiche.

TITOLO IV

Regolazione e chiusura delle attività di pesca

Articolo 21

1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente applicabile, per la riserva o il gruppo di riserve di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di pesci di una riserva o di un gruppo di riserve soggette a contingente, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o che sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente ai pescherecci in parola la pesca di pesci appartenenti alla riserva o al gruppo di riserve di cui trattasi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime dichiarazioni concernenti le catture. Tale misura è comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. A seguito di una comunicazione ai sensi del paragrafo 2, o di propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità.

In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di interruzione di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC.

I pescherecci comunitari cessano di pescare una specie appartenente ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingente o ad un TAC alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve interessato o alla data in cui si reputa esaurito il TAC per le specie che costituiscono la riserva o il gruppo di riserve in questione; tali pescherecci cessano altresì di detenere a bordo, di trasbordare o sbarcare o di far trasbordare o sbarcare catture di dette riserve o gruppo di riserve pescate dopo detta data.

4. Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito al presunto esaurimento del TAC, del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e risulti che uno Stato membro non abbia effettivamente esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone con riguardo ad una riserva o ad un gruppo di riserve si applicano le disposizioni che seguono.

Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato applicando l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92, sono adottate adeguate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 al fine di porre rimedio al pregiudizio causato. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, assegnazione o parte e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri alle cui attività di pesca sia stato posto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente paragrafo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 22

Qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che, nelle proprie attività, un peschereccio comunitario ha commesso gravi o reiterate violazioni del presente regolamento, lo Stato membro di bandiera può applicare nei suoi confronti provvedimenti supplementari di controllo.

Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome, i segni e i numeri d'identificazione esterni del peschereccio cui si applicano i provvedimenti supplementari di controllo.

Articolo 23

1. Qualora la Commissione stabilisca che uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di una riserva o di un gruppo di riserve, essa opera deduzioni dal contingente, dall'assegnazione o dalla parte annuale di detto Stato membro. Tali deduzioni sono decise conformemente alla procedura prevista all'articolo 36.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, disposizioni in materia di deduzione conformi agli obiettivi e alle strategie gestionali di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e tiene conto, in via prioritaria, dei parametri seguenti:

- entità del superamento;

- eventuali superamenti registrati per la stessa riserva nell'anno precedente;

- stato biologico delle risorse in questione.

TITOLO V

Ispezione e controllo riguardanti talune azioni relative al miglioramento e all'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, compresa l'acquacoltura

Articolo 24

Per garantire il rispetto degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare degli obiettivi che quantificano la capacità di pesca delle flotte comunitarie e l'adeguamento delle loro attività, ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o la sua giurisdizione, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dalla realizzazione degli obiettivi medesimi.

Articolo 25

1. Ogni Stato membro adotta disposizioni volte a verificare la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 24. A tal fine procede a controlli tecnici, in particolare nei seguenti campi:

a) ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca;

b) adattamento delle capacità di pesca mediante il fermo temporaneo o definitivo;

c) limitazione dell'attività di taluni pescherecci;

d) limitazione della geometria e del numero degli attrezzi da pesca, nonché della loro utilizzazione;

e) sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione delle fasce costiere.

2. Qualora abbia stabilito che uno Stato membro non ha rispettato le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di adeguate misure generali. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 26

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 36 possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione dell'articolo 25, in particolare per quanto concerne:

a) il controllo della potenza motrice dei pescherecci;

b) il controllo della stazza registrata dei pescherecci;

c) il controllo dei tempi di immobilizzazione dei pescherecci;

d) il controllo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e del loro numero su ogni nave.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative ai metodi di controllo adottati, nonché il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'esecuzione di tali controlli.

Articolo 27

1. Per facilitare il controllo di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di convalida che comprende, in particolare, una verifica mediante controllo incrociato delle informazioni sulla capacità di pesca e sull'attività della flotta, contenute, fra l'altro:

- nel giornale di bordo di cui all'articolo 6;

- nella dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 8;

- nel registro dei pescherecci comunitari di cui al regolamento (CEE) n. 163/89 (7).

2. A tal fine gli Stati membri creano o completano delle basi di dati informatizzate contenenti le informazioni pertinenti sulla capacità di pesca e sulle attività della flotta.

3. Sono d'applicazione le misure previste all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5.

4. Le norme particolareggiate per l'attuazione di questo articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

TITOLO VI

Ispezione e controllo riguardanti talune misure relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca

Articolo 28

1. Per garantire l'osservanza degli aspetti tecnici delle norme riguardanti le misure di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (8), ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dall'applicazione di dette misure.

2. I controlli concernono gli aspetti tecnici dell'applicazione:

a) delle norme di commercializzazione, con particolare riguardo alle dimensioni minime;

b) del regime dei prezzi, con particolare riguardo:

- al ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano,

- al magazzinaggio e/o alla trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato.

Gli Stati membri procedono ad esami comparativi dei documenti concernenti la prima immissione in commercio dei quantitativi di cui all'articolo 9 e i quantitativi sbarcati indicati nei medesimi documenti, con particolare riguardo al loro peso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni concernenti le misure di controllo adottate, le autorità competenti per i controlli, il tipo di infrazioni constatate e il seguito dato a queste ultime.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, al pari dei loro funzionari ed altri agenti, sono tenute a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo e coperte dal segreto professionale.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO VII

Applicazione e verifica del controllo

Articolo 29

1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri esaminando i documenti ed effettuando missioni in loco. La Commissione può decidere, qualora lo ritenga necessario, di effettuare verifiche senza preavviso.

Ai fini delle missioni in loco, la Commissione fornisce ai suoi ispettori istruzioni scritte, specificando i loro poteri e gli obiettivi della missione.

2. Gli ispettori della Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e controllo effettuate dai servizi nazionali preposti al controllo. Nel contesto di dette missioni, la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione reciprocamente accettabile.

a) Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitarle l'adempimento dei suoi compiti. In particolare, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le missioni di ispezione non formino oggetto di una pubblicità lesiva alle operazioni di ispezione e controllo.

Qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, gli Stati membri interessati pongono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione e offrono agli ispettori la possibilità di valutare le operazioni di controllo specifiche.

b) Qualora le circostanze in loco impediscano le operazioni di ispezione e controllo previste dal programma di ispezione iniziale, gli ispettori della Commissione modificano le operazioni di ispezione e controllo inizialmente previste, di concerto e d'intesa con il servizio nazionale di controllo competente.

c) Per l'ispezione in mare o per via aerea, quando i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa e alla sicurezza in mare, le autorità dello Stato membro si riservano il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intenda assistere. In tali circostanze, lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.

Per quanto riguarda le ispezioni in mare o per via aerea, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. Gli ispettori incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal comandante.

3. Ove necessario, e segnatamente in seguito a missioni effettuate dagli ispettori comunitari in conformità del paragrafo 2 che dimostrino la possibilità che si verifichino irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di comunicarle in dettaglio il programma di ispezione e controllo previsto o stabilito dalle autorità nazionali competenti per un dato periodo e per date attività e zone di pesca. Al ricevimento di tale comunicazione, gli ispettori incaricati dalla Commissione effettuano, qualora la Commissione lo reputi necessario, ispezioni indipendenti al fine di verificare l'attuazione di detto programma da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

Ove gli ispettori della Comunità verifichino l'attuazione del programma, gli agenti dello Stato membro sono responsabili in ogni momento dello svolgimento di detto programma. Gli ispettori della Comunità non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono gli agenti nazionali. I suddetti ispettori non hanno accesso ai pescherecci o ai locali a meno che non accompagnino agenti di uno Stato membro.

In seguito alla suddetta verifica la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una relazione sulla attuazione del programma e ove opportuno raccomanda misure di controllo al fine di migliorare l'applicazione dei controlli da parte dello Stato membro.

4. Gli ispettori autorizzati non possono, nelle loro ispezioni con l'aereo in mare o a terra, effettuare controlli sulle persone fisiche.

5. Nelle missioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli ispettori incaricati dalla Commissione possono avere accesso, in loco, alla presenza dei servizi responsabili, alle informazioni contenute, in forma aggregata o singolarmente, in basi di dati specifiche, e possono anche esaminare tutti i documenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 30

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento o che le disposizioni e gli strumenti esistenti in materia di controllo non siano adeguati, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso ad un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione lo stato d'avanzamento e i risultati dell'indagine, trasmettendo copia del resoconto, unitamente agli elementi essenziali utilizzati per la sua elaborazione.

Per partecipare alle ispezioni di cui al presente paragrafo, i funzionari della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

3. Ove funzionari della Commissione prendano parte ad un'indagine, quest'ultima è condotta in ogni momento da funzionari dello Stato membro; i funzionari della Commissione non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono i funzionari nazionali; essi hanno però accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari nazionali.

Qualora in base a disposizioni nazionali di procedura penale determinate azioni siano riservate a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale, i funzionari della Commissione non prendono parte a tali azioni. In particolare essi non partecipano, alla perquisizione di locali o ad interrogatori formali di persone effettuati in base alla legislazione penale nazionale. Tuttavia essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO VIII

Provvedimenti da adottare in caso d'inosservanza della normativa vigente

Articolo 31

1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di azioni amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili, qualora sia stata constatata una violazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in seguito all'ispezione o al controllo effettuati in conformità del presente regolamento.

2. Le azioni promosse ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni conseguenti alle azioni di cui al paragrafo 2 possono includere, a seconda della gravità dell'infrazione:

- la comminazione di pene pecuniarie,

- il sequestro di attrezzi e catture proibiti,

- il sequestro conservativo del natante,

- l'immobilizzazione temporanea del natante,

- la sospensione della licenza,

- il ritiro della licenza.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasferisca il perseguimento di un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione, d'intesa con quest'ultimo e sempreché ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui al paragrafo 2. Ogni trasferimento di questo tipo è notificato alla Commissione dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

Articolo 32

1. Qualora constatino un'infrazione al presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo promuovono un'appropriata azione, ai sensi dell'articolo 31, contro il capitano del peschereccio interessato o contro qualsiasi altra persona responsabile dell'infrazione.

2. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono, conformemente alla loro legislazione nazionale, appropriate disposizioni che comprendano l'avvio di un'azione penale o amministrativa nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili, o non trasferiscono il perseguimento dell'infrazione conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere conteggiati sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

I quantitativi di pesce da conteggiare sul contingente di tale Stato membro sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

Qualora lo Stato membro di sbarco o di trasbordo abbia esaurito il proprio contingente, si applica mutatis mutandis il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4, considerando i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di registrazione.

Articolo 33

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza indugio, e in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione, qualsiasi infrazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 1, precisando il nome e i segni di identificazione del peschereccio interessato, il nome del capitano e dall'armatore, gli estremi dell'infrazione, le azioni penali o amministrative promosse e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché tutte le decisioni giudiziarie definitive attinenti a tale infrazione. In casi specifici gli Stati membri, su richiesta, comunicano l'informazione alla Commissione.

2. A seguito di un trasferimento del procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro di registrazione prendono le misure necessarie conformemente all'articolo 31.

3. Lo Stato membro di bandiera o di registrazione notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 2, nonché il nome e il numero esterno di identificazione del peschereccio interessato.

Articolo 34

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per prevenire e perseguire le irregolarità.

Essi notificano annualmente qualsiasi cambiamento dell'ammontare minimo e massimo delle ammende previste per ciascun tipo di infrazione, nonché la natura di qualsiasi altra sanzione applicabile.

2. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i risultati delle ispezioni o dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, segnalando in particolare il numero e il tipo di infrazioni constatate ed il seguito a queste riservato. Ove la Commissione ne faccia richiesta, gli Stati membri le comunicano l'ammontare delle ammende comminate in specifici casi di infrazione.

3. La Commissione fornisce agli Stati membri un compendio delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Articolo 35

Ogni anno, anteriormente al 1° giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile, comprendente una valutazione delle risorse tecniche e umane utilizzate e l'indicazione dei provvedimenti che potrebbero essere presi per ovviare alle carenze constatate. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora una relazione annuale e comunica a ciascuno Stato membro le informazioni che lo riguardano. Tenute in debita considerazione le risposte degli Stati membri, la Commissione pubblica la relazione nonché le risposte e, se del caso, proposte di provvedimenti per ovviare alle carenze constatate.

Articolo 36

Nei casi in cui si applica la procedura definita nel presente articolo, il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, in appresso denominato « comitato », istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, è adito dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 393R2847.1

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 37

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le iniziative necessarie per garantire che le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento siano trattate in modo riservato.

2. I nomi di persone fisiche o giuridiche non sono comunicati alla Commissione o ad un altro Stato membro tranne qualora tale comunicazione sia esplicitamente prevista nel presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire violazioni o verificare violazioni palesi.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono trasmesse a meno che non siano associate ad altre in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o giuridiche.

3. Le informazioni oggetto di scambio tra Stati membri e Commissione non sono trasmesse a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avere accesso a tali informazioni, a meno che gli Stati membri da cui provengono le informazioni non diano esplicito consenso.

4. Le informazioni in qualsiasi modo comunicate o acquistate in virtù del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione accordata ad analoghe informazioni dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, a meno che le autorità che le forniscono diano il loro esplicito consenso e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non proibiscano tale uso o comunicazione.

6. I paragrafi da 1 a 5 non devono intendersi come ostacoli all'utilizzazione delle informazioni ottenute in virtù del presente regolamento, nell'ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza della legislazione comunitaria in materia di pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette le informazioni sono tenute al corrente di tutti i casi in cui le suddette informazioni sono utilizzate a tali fini.

Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

7. Ogniqualvolta uno Stato membro notifica alla Commissione che al termine di un'indagine è stato stabilito che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù del presente regolamento, non è implicata in una violazione, la Commissione informa immediatamente dei risultati dell'indagine o del procedimento tutte le parti a cui aveva comunicato il nome di detta persona. La persona in questione non dovrà più essere trattata come persona implicata nelle irregolarità in questione in base alla prima notifica. Le informazioni archiviate in una forma che consenta l'identificazione della persona interessata sono immediatamente soppresse.

8. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si intendono come divieto di pubblicare informazioni generali o studi che non contengono riferimenti individuali a persone fisiche o giuridiche.

9. Le informazioni di cui al presente regolamento sono archiviate in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto se ciò sia necessario al raggiungimento degli obiettivi in questione.

10. Le informazioni ricevute ai sensi del presente regolamento sono disponibili, dietro richiesta, alle persone fisiche o giuridiche interessate.

Articolo 38

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune della pesca.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (9).

Articolo 39

1. Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato il 1° gennaio 1994, ad eccezione dell'articolo 5 che continua ad applicarsi finché non siano entrati in vigore i regolamenti contenenti gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri sono esonerati fino al 1° gennaio 1996 dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 18 nella misura in cui riguardano le trasmissioni informatizzate relative alla note di vendita e alle registrazioni di sbarco.

Gli Stati membri sono esonerati fino al 1° gennaio 1999 dall'obbligo di applicare le disposizioni degli articoli 6, 8 e 19 nella misura in cui riguardano operazioni di pesca nel Mar Mediterraneo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. C 280 del 29. 10. 1992, pag. 5.

(2) GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 55.

(3) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 36.

(4) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

(6) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1).

(7) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5.

(8) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

(9) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

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