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Document 31991R2328

Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

OJ L 218, 6.8.1991, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 139
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 139

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/1997; abrogato e sostituito da 397R0950

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2328/oj

31991R2328

Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 06/08/1991 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0120


REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (6), l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e 130 C del trattato, contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, contribuire ad accelerare l'adattamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agraria comune;

considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5a) sono disciplinati dal regolamento

(CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7), nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione orientamento (8);

considerando che la presente azione comune deve inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5a); che essa recepisce inoltre taluni principi della politica comunitaria in materia di strutture agrarie generalmente applicabili agli interventi dei Fondi;

considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi;

considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata;

considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e, muteranno ancora a seguito del nuovo orientamento della politica agricola comune, imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

considerando che in tale contesto la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle

nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica agricola comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficacia e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorrere alla realizzazione di tale obiettivo, rafforzando al massimo le strutture di squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili;

considerando che, nel quadro della presente azione, è indispensabile attuare determinate misure per conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; che tali misure devono quindi necessariamente essere attuate dagli Stati membri; che, per contro, in altri casi conviene lasciare agli Stati membri la facoltà di predisporre o meno determinate misure in funzione delle situazioni specifiche dei rispettivi agricoltori;

considerando che un regime di ritiro dei seminativi può favorire l'adeguamento dei diversi settori produttivi al fabbisogno dei mercati, in particolare di quelli eccedentari;

considerando che è opportuno estendere a tutti i seminativi il regime di ritiro, poiché essi sono destinati di anno in anno alle diverse colture comprese nella rotazione; che è tuttavia opportuno escludere dal regime i seminativi coltivati a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati; che, per ottenere risultati concreti di stabilizzazione dell'offerta, occorre prescrivere che venga ritirato almeno il 20 % dei seminativi per un periodo minimo di cinque anni, lasciando al beneficiario la facoltà di rescindere il proprio impegno dopo tre anni;

considerando che, tenuto conto delle accresciute esigenze nel campo della protezione dell'ambiente e del mantenimento dello spazio naturale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, eventualmente a carico del beneficiario, per conservare in buone condizioni agronomiche i terreni ritirati dalla produzione;

considerando che, ai fini di uno sfruttamento razionale delle risorse agricole comunitarie, è opportuno consentire agli Stati membri, a titolo sperimentale di autorizzare la creazione di pascoli, ai fini di un allevamento estensivo, o la produzione di lenticchie, ceci e vecce sui terreni ritirati; che, in entrambi i casi, l'aiuto deve essere adeguato all'entità ridotta della perdita di reddito;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'importo dell'aiuto per ettaro di seminativo ritirato in base alle perdite di reddito effettivamente subite, secondo criteri da determinare nel quadro delle modalità d'applicazione del presente regime; che gli aiuti

devono essere fissati in modo che il loro livello risulti sufficientemente elevato da costituire per i produttori un valido incentivo a ritirare una parte delle loro terre dalla produzione; che, d'altro canto, occorre evitare che l'aiuto superi il livello necessario a compensare la perdita di reddito risultante dal ritiro dei seminativi; che può essere utile a tale scopo stabilire dei limiti fissando un importo minimo ed un importo massimo;

considerando che per fornire un incentivo supplementare ai produttori che ritirano una parte considerevole, ossia almeno il 30 % dei loro seminativi, occorre esonerarli per un quantitativo di 20 tonnellate dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (10), nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che il Consiglio europeo ha richiesto alla Commissione di esaminare tutte le possibilità d'incremento dell'impiego di materie prime agricole per scopi non alimentari;

considerando che, per quanto riguarda i cereali, esistono già concrete e sperimentate possibilità di impiego non alimentare, sotto il profilo tecnico ed economico;

considerando che la realizzazione di queste possibilità consentirà agli agricoltori di sfruttare nuove opportunità di smercio della produzione; che, per incoraggiarli a procedere su questa via, i cereali devono essere resi disponibili a prezzi interessanti;

considerando tuttavia che questi nuovi usi non devono determinare un incremento della produzione di cereali, il quale comporterebbe un ulteriore aumento delle eccedenze;

considerando che è pertanto opportuno incentivare il ritiro dei seminativi, introducendo un aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari;

considerando che un regime d'aiuti inteso ad incoraggiare gli agricoltori a procedere ad una riconversione ed estensivazione della produzione può contribuire ad adattare i vari settori di produzione al fabbisogno dei mercati, soprattutto quelli eccedentari;

considerando che deve essere disposta una compensazione in favore dell'effettiva riduzione della produzione, dovuta all'estensivazione o alla riconversione, che permetta di mantenere il reddito degli agricoltori che si sono impegnati a ridurre la produzione;

considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di garantire redditi e condizioni di vita equi;

considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui

imprenditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;

considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, volto a migliorare la competitività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere al fine di consentire l'ammodernamento e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie;

considerando che, per poter beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, normalmente un agricoltore deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio tempo all'agricoltura nella sua azienda e trarre da tale attività almeno metà del proprio reddito; che è tuttavia opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale;

considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti agli investimenti devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro sia inferiore ai redditi analoghi e che, di conseguenza, hanno maggiore bisogno di tali aiuti;

considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono volti unicamente all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni; che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigiane o mediante la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente;

considerando inoltre che l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina, della produzione lattiero-casearia e della produzione di carni bovine; che tale obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame;

considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di prassi agricole alternative, in particolare delle cosiddette tecniche biologiche, delle tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e delle tecniche estensive o una più razionale utilizzazione in comune dei mezzi di produzione agricoli o un'attività in comune;

considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;

considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (11), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse;

considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, e tenuto conto della situazione economica e dei redditi delle aziende, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

considerando che è, in particolare, opportuno, per rimediare agli inconvenienti relativi ai mercati e all'ambiente, limitare la concessione dell'indennità ad 1,4 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno sostituire, per superare le difficoltà amministrative, il regime attuale con uno più semplice, che concentri l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità, siano esse unità di bestiame adulto o unità di superficie;

considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi nelle zone che beneficiano dell'indennità di compensazione, segnatamente per la produzione foraggera e la sistemazione ed attrezzatura di pascoli ed alpeggi;

considerando che gli agricoltori situati in zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale possono esercitare una funzione veramente utile per tutta la società e che l'instaurazione di misure particolari può incoraggiare gli agricoltori a introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con le accresciute esigenze della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale e nel contempo contribuire, mediante un nuovo orientamento delle loro aziende, a realizzare l'obiettivo della politica agricola relativo al ripristino dell'equilibrio sul mercato di taluni prodotti agricoli;

considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole aziendali l'integrazione delle misure agricole in favore di queste aziende agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento delle superfici agricole ed il miglioramento delle superfici boscate;

considerando che un premio annuo per ettaro boschivo, inteso soprattutto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento delle superfici agricole, può indurre gli imprenditori ad effettuare l'imboschimento delle loro superfici agricole;

considerando che gli Stati membri devono determinare le condizioni cui deve rispondere l'imboschimento delle superfici agricole;

considerando che le misure forestali sono in genere connesse, e possono contribuire:

- alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e sotterranee;

- alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura;

considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda;

considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli interventi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agrarie;

considerando che, a norma dei principi della riforma dei fondi strutturali, e in particolare a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG cofinanza spese effettuate dagli Stati membri; che i tassi del cofinanziamento comunitario possono essere differenziati secondo i criteri e entro i limiti di cui all'articolo 13 di detto regolamento; che tali tassi devono essere fissati dalla Commissione;

considerando che il regime di ritiro dei seminativi, pur inserendosi nell'azione comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, si prefigge l'obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato; che è pertanto destinato a completare le misure adottate dal Consiglio nel quadro delle varie organizzazioni dei mercati per stabilizzarle; che per tali motivi è opportuno disporre che il regime di ritiro sia finanziato in parti uguali dalla sezione «garanzia» e dalla sezione «orientamento» del FEAOG; che tuttavia, per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime, è opportuno applicare in via eccezionale per le spese finanziate dalla sezione «orientamento» le modalità d'applicazione finanziarie relative alla sezione «garanzia»;

considerando che, sul piano della gestione amministrativa occorre consentire agli Stati membri di stabilire condizioni supplementari per l'esecuzione delle misure contemplate nel presente regolamento;

considerando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione intesi ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformemente all'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;

iii)

contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;

iii)

mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;

iv)

contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», interviene nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante rimborso, nei modi previsti nel titolo X, delle spese effettuate dagli Stati membri e concernenti:

a) i regimi destinati a incentivare la riconversione e l'estensivazione della produzione;

b)

le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

c)

le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

d)

le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una determinata contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

e)

le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

f)

le misure intese alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale con appropriate prassi di produzione agricola;

g)

le misure forestali a favore delle aziende agricole;

h)

le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere da a) a d).

Conformemente al titolo X, la partecipazione del FEAOG, sezioni garanzia o orientamento, in parti uguali, all'azione comune di cui al paragrafo 1, concerne le misure connesse al regime volto a incentivare il ritiro dei seminativi. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziarie della sezione orientamento, le modalità di applicazione finanziaria per l'azione comune sono, in via eccezionale, costituite da quelle che si applicano alla sezione garanzia.

TITOLO I Ritiro dei seminativi dalla produzione

Articolo 2

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione.

2. Possono formare oggetto dell'aiuto per il ritiro tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purchè siano stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi. Sono esclusi dal regime i terreni investiti a colture non soggette ad un'organizzazione comune di mercato.

3. I seminativi ritirati devono rappresentare almeno il 20 % dei seminativi, di cui al paragrafo 2, dell'azienda in questione. Essi devono restare incolti per almeno un quinquennio, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo un triennio, devono cioè essere:

- lasciati a riposo, con possibilità di rotazione,

- rimboscati o

- utilizzati a scopi non agricoli.

Gli Stati membri adottano le misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche. Tali misure possono comportare l'obbligo per l'imprenditore agricolo di aver cura dei terreni sottratti alla produzione in modo da proteggere l'ambiente e le risorse naturali.

Gli Stati membri possono autorizzare, per la totalità o per una parte del loro territorio, l'impiego dei seminativi ritirati per i seguenti scopi:

a) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo,

b)

produzione di lenticchie, ceci e vecce.

L'autorizzazione di cui al terzo comma è limitata a tre anni a decorrere dal 30 aprile 1988. Prima della scadenza di questo termine, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione.

4. Gli Stati membri possono predisporre un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

Sono ammissibili al regime di aiuto:

- i beneficiari del regime di aiuto di cui al paragrafo 1, a condizione che i seminativi ritirati rappresentino almeno il 30 % dei seminativi dell'azienda in questione;

- i seminativi dell'azienda per cui è stato assunto l'impegno del ritiro fino ad un massimale pari al 50 % della

- superficie ritirata e a condizione che siano coltivati a cereali e che l'intera produzione di cereali sia destinata ad usi non alimentari.

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i produttori devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nella Comunità.

Qualora un gruppo di coltivatori prenda disposizione per rifornire un'unica impresa di trasformazione in base ad un contratto e purché i seminativi ritirati rappresentino almeno il 40 % del totale dei seminativi e soddisfino nel contempo, globalmente, le condizioni previste al secondo comma, secondo trattino, la percentuale supplementare del 20 % o più rispetto alla percentuale minima di cui al paragrafo 3, primo comma può essere soddisfatta dal gruppo nel suo complesso, anziché dalle singole aziende agricole.

I contratti relativi a partite che possono beneficiare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dell'aiuto di cui all'articolo 11 ter dello stesso regolamento non danno diritto all'aiuto specifico.

L'aiuto specifico è corrisposto durante il periodo di validità del contratto per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'impresa di trasformazione a norma del contratto stesso.

Un anno dopo l'effettiva applicazione del sistema da parte degli Stati membri, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. Allora, se necessario, la Commissione presenta una proposta per modificare il sistema al fine di aumentarne l'efficacia, tenendo conto della reazione dei coltivatori e dell'industria di trasformazione, dell'efficienza economica e delle conseguenze ambientali del sistema, degli eventuali problemi in materia di controllo, in particolare per quanto riguarda i sottoprodotti e di qualunque altro aspetto pertinente. Al tempo stesso, sulla scorta dei risultati dei progetti dimostrativi, la Commissione esamina la possibilità di estendere il sistema ai prodotti diversi dai cereali.

5. Gli Stati membri determinano:

a) l'importo dell'aiuto da versare per ettaro di seminativo ritirato, in base alle perdite di reddito derivanti dall'accantonamento, garantendo tuttavia che l'importo dell'aiuto sia sufficiente per essere efficace e da evitare una compensazione eccessiva. Essi determinano anche la forma di pagamento. L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 606 ecu annui per ettaro; l'importo minimo è fissato a 100 ecu annui per ettaro. In casi eccezionali la Commissione può fissare l'importo massimo, secondo la procedura prevista all'articolo 30, a 700 ecu annui per ettaro.

Ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, l'importo dell'aiuto viene adeguato in considerazione dell'entità ridotta della perdita di reddito;

L'importo dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4, pagato per ettaro di terreno, è fissato in base ai criteri stabiliti nel primo comma. Il massimale è fissato al 70 % dell'aiuto di cui al primo comma. Per le superfici in questione, l'aiuto specifico sostituisce l'aiuto erogato nell'ambito del regime di ritiro;

b)

il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2;

c)

l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che sulla totalità dell'azienda la superficie coltivata è effettivamente diminuita.

6. I produttori che ricevono, per i terreni ritirati un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per gli stessi terreni di un aiuto ai sensi dei titoli II e III.

7. I produttori che ritirano almeno il 30 % dei loro seminativi sono esentati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Il singolo agricoltore o il gruppo di agricoltori che soddisfa le condizioni dell'aiuto specifico previsto al paragrafo 4 e che ritira almeno il 40 % dei seminativi nell'ambito del sistema di ritiro, beneficia dell'esenzione dai prelievi di corresponsabilità per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione. Questa esenzione non esclude l'eventuale applicazione dell'esenzione prevista al primo comma.

Le modalità di applicazione di tali esenzioni sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

8. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare:

- la superficie minima da ritirare dalla produzione;

- ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, il limite di densità del bestiame per ettaro di pascolo ed il tasso di riduzione dell'aiuto a norma del paragrafo 5, lettera a), secondo comma;

- i criteri che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione dell'aiuto;

- i criteri per la definizione del beneficiario nonché per la fissazione del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2;

- le modalità relative alla concessione dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4 e in particolare quelle relative all'esclusione di determinate destinazioni, alle limitazioni da imporre in materia di sottoprodotti, alla determinazione delle superfici minime e massime che possono beneficiare dell'aiuto, ai contratti di consegna, ai controlli, compresi, se del caso, i controlli presso l'impresa di trasformazione, nonché alle sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza degli obblighi previsti.

9. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che venga data adeguata pubblicità alle opportunità offerte dal regime di aiuti.

TITOLO II Estensivazione della produzione

Articolo 3

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti destinato all'estensivazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati.

2. Per estensivazione si intende la riduzione pari almeno al 20 %, per un periodo minimo di cinque anni, della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie. Tuttavia, tale aumento è ammesso proporzionalmente ad un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda.

3. Gli Stati membri determinano:

a) le condizioni della concessione dell'aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione per i vari prodotti. Al fine di realizzare la riduzione della produzione di cui al paragrafo 2, per le carni bovine tali modalità possono prevedere che il numero dei capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %. Per quanto riguarda il vino, esse possono prevedere che il rendimento per ettaro sia ridotto almeno del 20 %;

b)

l'importo dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e delle perdite di reddito nonché la forma di pagamento;

c)

il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione;

d)

l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione sia effettivamente diminuta.

4. Qualora il regime venga applicato nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata in base al quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 ($). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione durante il periodo della sospensione.

L'importo imputabile dell'indennità corrisposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (=), è detratto dall'importo imputabile dell'aiuto.

(;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

($) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

(=) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

5. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare, per i terreni sottoposti ad estensivazione, di un aiuto ai sensi dei titoli I e III.

6. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare gli importi dell'aiuto annuale massimo imputabile al Fondo.

TITOLO III Riconversione della produzione

Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare la riconversione della produzione verso prodotti non eccedentari.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione, nonché le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto.

3. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per i terreni in questione di un aiuto ai sensi dei titoli I e II.

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo.

TITOLO IV Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 5

1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono, nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare:

a) eserciti l'attività agricola a titolo principale.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto di cui agli articoli da 5 a 9 agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente

dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

b)

possieda una sufficiente capacità professionale;

c)

presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU;

d)

si impegni a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:

- la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi,

- l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

Tuttavia, nelle zone svantaggiate determinate conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Spagna, la Grecia, l'Italia, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e il Portogallo, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare i piani di miglioramento presentati fino al 31 dicembre 1991 da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ecu.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole

- il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3,

- il cui piano di miglioramento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) non prevede un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime d'aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare.

3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comprende almeno

- una descrizione della situazione iniziale;

- una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

- l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai fini del presente regolamento.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al comma precedente.

6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.

Articolo 6

1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

- per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato,

- per la diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.

- per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia,

- per migliorare le condizioni di vita e di lavoro,

- per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie,

- per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

2. La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente.

3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è

esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (13), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 di detto regolamento.

In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte.

Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84 le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti determinanti un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento.

4. Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti nel settore della suinicoltura che abbiano l'effetto di potenziare la capacità produttiva, sono limitati, per quanto riguarda le domande presentate prima del 1o gennaio 1987, agli investimenti che consentano di raggiungere cinquecento posti per suini da ingrasso per azienda e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 marzo 1988, agli investimenti che consentano di raggiungere quattrocento posti.

Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 ed anteriormente al 1o gennaio 1991, il numero di posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, è fissato a trecento posti per azienda. Gli aiuti sono inoltre concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini esistente dopo la realizzazione dell'investimento non superi ottocento posti per azienda.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1990 il regime applicabile alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991.

In assenza di una decisione del Consiglio a tale data, la concessione degli aiuti per gli investimenti che produca un aumento della capacità della produzione suina è sospesa.

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

5. Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in forza del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera alla fine del piano, 3 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale destinato all'alimentazione di tali bovini; la tabella di convenzione in UBA figura nell'allegato I.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 questo limite di 3 UBA non si applica qualora sia fornita la prova che non si prevede di aumentare la capacità produttiva. Prima di tale data la Commissione esamina l'applicazione di questa disposizione e presenta una relazione al Consiglio.

6. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame.

Articolo 7

1. Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o del loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di:

- terreni,

- bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.

Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 743 ecu per ULU e di 121 486 ecu per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi.

Il valore dell'aiuto di cui al paragrafo 1, espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti, è limitato:

a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE:

- al 45 % per i beni immobili,

- al 30 % per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- al 35 % per i beni immobili,

- al 20 % per gli altri tipi di investimento.

Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella

che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi.

Tuttavia, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo, sino al 31 dicembre 1991, per quanto riguarda gli investimenti previsti nei piani di miglioramento presentati entro tale data, il valore massimo dell'aiuto di cui al secondo comma è maggiorato in misura corrispondente al 10 % dell'importo degli investimenti.

Articolo 8

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 agli imprenditori agricoli che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuino a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati nell'arco di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 33 è limitato a 60 743 ecu per ULU e a 121 486 ecu per azienda durante detto periodo.

Articolo 9

1. Il piano di miglioramento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.

2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ed all'articolo 8 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso in cui l'azienda derivi da una fusione totale.

Tali massimali non possono tuttavia superare:

- 120 vacche,

- tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'articolo 6, paragrafo 4,

- 364 458 ecu di investimenti,

per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

5. La Commissione, può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 7, secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:

- la forma giuridica,

- la durata minima, che deve essere di almeno sei anni,

- la formazione del capitale sociale,

- la partecipazione dei membri alla gestione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

- il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti:

- il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale;

- la qualificazione professionale del giovane agricoltore si situi ad un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

- l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

a) un premio unico per un importo massimo imputabile di 10 000 ecu. Il pagamento di questo premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

b)

un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 10 000 ecu.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

- le condizioni del primo insediamento,

- le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative aventi per oggetto principale la gestione di un'azienda agricola, restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda,

- la formazione professionale agricola richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso, affinché il premio sia imputabile al Fondo,

- le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento,

- l'importo degli aiuti all'insediamento.

Articolo 11

Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 5 e 9 che superino gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, ad eccezione degli aiuti:

- per la costruzione di fabbricati aziendali,

- per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità,

- per le opere di miglioramento fondiario,

- per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente

purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell'articolo 6 e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 7, ad eccezione degli aiuti per

- la realizzazione di risparmi di energia,

- il miglioramento fondiario,

che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 7, paragrafo 2.

Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60 743 ecu/ULU e 121 486 ecu per azienda per un periodo di sei anni.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un importo di investimenti di 25 252 ecu e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 7, salvo eventualmente una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 11.

4. Sono vietati gli aiuti per gli investimenti nelle aziende qualora gli investimenti stessi non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 o qualora l'articolo 7 non autorizzi la concessione di tali aiuti.

Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi:

- per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»,

- per gli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto.

Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di vacche da latte di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per azienda.

5. I divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:

- alle misure di aiuto all'acquisto di terreni,

- ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola,

- alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi,

- alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi,

- alle misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione,

- alle misure per investimenti intesi al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non causino un aumento della produzione,

a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato.

TITOLO V Misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole.

Tale regime comprende la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda, a condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni.

Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella da 700 a 1 050 ecu.

2. La contabilità di cui al paragrafo 1:

a) comprende

- la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;

- la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati,

- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,

- degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

Articolo 14

Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

- l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale,

- l'introduzione di sistemi agricoli alternativi,

- una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola,

- o un'attività aziendale in comune,

e costituite dal 1o aprile 1985, un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.

Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 044 ecu.

Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.

Articolo 15

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R2328.11. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.

3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare:

- la forma giuridica,

- le condizioni di gestione e di contabilità,

- i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto,

- la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni,

- il numero minimo degli agricoltori affiliati.

4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 035 ecu per agente di sostituzione occupato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in modo decrescente nel corso di tale periodo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come scopo la creazione di servizi di gestione delle aziende un aiuto all'avviamento, per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per l'attività di agenti incaricati di analizzare i risultati contabili ed altri dati per conto degli imprenditori.

3. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato per le funzioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare:

- la forma giuridica,

- le condizioni di gestione e di contabilità

- la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni,

- il numero minimo degli agricoltori affiliati.

5. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento, di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 36 105 ecu per agente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo.

6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema d'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto all'avviamento per l'introduzione di una determinata gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione di cui al paragrafo 1.

In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 501,4 ecu per azienda, da ripartire su almeno due anni.

TITOLO VI Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Articolo 17

1. Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente alla direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti, che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, è vietata nelle zone comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri, gli imprenditori che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia.

Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, per le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, e per le regioni spagnole, greche e portoghesi, la superficie agricola per azienda è fissata a 2 ettari.

2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun rimborso a norma dell'articolo 31, se l'imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia.

3. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di prassi rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale.

Articolo 19

1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e degli svantaggi

naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ecu per UBA o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE:

a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in base all'entità del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare 102 ecu per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 102 ecu per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equini, ovini e caprini in UBA è riportata all'allegato I.

Tuttavia, l'importo totale dell'indennità concessa può essere portato a 121,5 ecu per UBA e per ettaro nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti.

La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

Le vacche il cui latte sia destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende.

Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, per imprenditore beneficiario, nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità;

b)

qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:

iii) per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento:

- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di frumento duro nelle zone che non fanno parte di quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89 (15);

- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione;

iii) per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ha per azienda;

iii) per quanto riguarda le zone agricole sfavorite di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.

L'importo dell'indennità non può superare 102 ecu per ettaro. Tuttavia in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 121,5 ecu per ettaro;

c)

gli Stati membri possono variare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. L'importo dell'indennità può essere variato anche in funzione dell'utilizzazione di prassi agricole rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente o della conservazione dello spazio naturale, fermo restando che il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui all'articolo 21.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal concedere l'indennità compensativa per tutte o alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. L'importo massimo imputabile al Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (ha): inoltre, oltre l'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo imputabile per UBA o per ha è ridotto alla metà dell'importo massimo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

1. Nelle zone di cui all'articolo 17, paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti previsti al primo comma sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento.

2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, ammissibile al finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 293 ecu per l'investimento collettivo, 501,4 ecu per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5 000 ecu per ettaro irrigato.

TITOLO VII Aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio

Articolo 21

Al fine di contribuire all'introduzione o al mantenimento delle prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio, contribuendo in tal modo all'adeguamento e all'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati e tenendo conto delle conseguenti perdite di reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuto specifico in zone particolarmente sensibili sotto questi profili.

Articolo 22

Il regime di aiuti di cui all'articolo 21 consiste in un premio annuo per ettaro concesso, nelle zone contemplate all'articolo 21, agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni, nel quadro di un programma specifico per la zona presa in considerazione, a introdurre o mantenere prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio.

Articolo 23

Gli Stati membri determinano le zone di cui all'articolo 21. Essi definiscono in funzione degli obiettivi perseguiti le prassi di produzione rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio. Essi stabiliscono anche le regole ed i criteri che si devono osservare per quanto concerne le prassi di produzione di cui all'articolo 22, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità della produzione e/o la densità di bestiame. Essi fissano inoltre l'importo e la durata del premio, che debbono dipendere dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma.

Articolo 24

L'importo massimo del premio annuo per ettaro di cui all'articolo 22, imputabile al Fondo, è fissato a 150,4 ecu per singolo ettaro oggetto dell'impegno di cui all'articolo 22.

TITOLO VIII Misure forestali nelle aziende agricole

Articolo 25

1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli imprenditori beneficiari degli aiuti di cui al titolo I del presente regolamento o dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che instaura un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola (;), modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89 ($), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole.

L'aiuto all'imboschimento può inoltre essere concesso a qualsiasi altra persona e a qualsiasi associazione o cooperativa forestale o ente che effettui l'imboschimento delle superfici agricole.

2. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che soddisfano le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) un aiuto agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive come la sistemazione di frangivento, fascie tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.

3. Le spese di adeguamento del materiale agricolo per lavori di silvicoltura rientrano negli investimenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono beneficiare del contributo del Fondo entro i limiti dei seguenti importi massimi imputabili:

- 1 824 ecu/ettaro per l'imboschimento;

- 702 ecu/ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;

- 1 404 ecu/ettaro per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti (foreste di querce sughere);

- 18 053 ecu/chilometro di strade forestali;

- 150,4 ecu/ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua.

Su richiesta motivata di uno Stato membro e nell'osservanza delle disponibilità di bilancio, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 30, decidere l'aumento degli importi massimi per l'imboschimento, il miglioramento delle superfici boschive e il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti nei limiti degli importi massimi di, rispettivamente, 3 000 ecu 1 200 ecu e 3 000 ecu.

(;) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

($) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

Articolo 26

1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole e non beneficiano del premio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1096/88 un premio annuo per ettaro boschivo.

2. L'importo massimo ammissibile del premio annuo di cui al paragrafo 1 è fissato a 150,4 ecu per ettaro boschivo all'anno.

Detto importo è ridotto a 50,2 ecu per ettaro se, per una medesima superficie, viene concesso un aiuto previsto al titolo I o al titolo II per la durata di tale aiuto.

Il premio è ammissibile per una durata massima di venti anni a decorrere dall'imboschimento iniziale.

3. Gli Stati membri fissano l'importo e la durata del premio annuale in funzione delle perdite di reddito e delle essenze o dei tipi di alberi utilizzati per l'imboschimento.

Articolo 27

1. Gli Stati membri determinano le modalità dell'imboschimento delle superfici agricole, che possono in particolare comprendere le modalità relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento.

2. La comunicazione delle disposizioni di applicazione del presente titolo ai sensi dell'articolo 29 comprende:

- le disposizioni prese per determinare le condizioni di imboschimento;

- le disposizioni prese ai fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull'ambiente;

- un'indicazione delle misure di accompagnamento prese o previste;

- un'indicazione dei piani o programmi forestali cui gli imboschimenti devono sottostare.

TITOLO IX Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna

Articolo 28

1. Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (;), gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un

(;) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli articoli 3 e da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni.

Tale regime può comprendere:

- corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

- corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;

- i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all'articolo 10, aventi una durata di almeno 150 ore.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti

a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini,

b)

per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono imputabili al Fondo sino a concorrenza di 7 020 ecu per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi; di tale importo 2 507 ecu sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive.

Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

TITOLO X Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 29

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'articolo 12;

- il testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente a livello regionale tra le misure di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione emette un parere in materia, previa consultazione del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3.

Articolo 30

Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione decide entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 se in relazione alla loro conformità con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1.

Articolo 31

1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui gli articoli 3, 4, da 6 a 11, da 13 a 21, 25, 26 e 28. Sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia e sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2.

2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. A richiesta dello Stato membro

interessato, detti tassi si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

Articolo 32

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 30.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione sia stata decisa successivamente al 31 marzo 1985.

Articolo 33

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o giugno dell'anno successivo.

2. La Commissione può concedere acconti.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 34

Gli Stati membri possono prevedere modalità complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento.

Articolo 35

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, ad eccezione del settore disciplinato dall'articolo 2, dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17, misure di aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dall'articolo 2, dagli articoli da 6 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17.

Articolo 36

In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli Stati membri prevedono mezzi di controllo

efficaci, che dovranno comprendere almeno la verifica degli elementi essenziali dell'impegno assunto dal beneficiario e dei documenti giustificativi, nonché controlli sul posto intesi ad accertare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di contribuzione e la situazione reale.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 37

1. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 30, a non applicare i regimi contemplati nei titoli I, II e III nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento sconsigliano una riduzione della produzione. Inoltre, per la Spagna, la Commissione può tener conto delle particolarità socio-economiche di determinate regioni o zone.

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma.

2. Il Portogallo è autorizzato a non applicare i regimi di cui al paragrafo 1 sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 38

1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

a) I regimi previsti dai titoli I e II sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992.

b)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, i terreni coltivati a patate, possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione.

c)

Qualora in un'azienda la superficie dei seminativi, comprese, eventualmente, le terre coltivate a patate, superi i 750 ettari, la condizione del ritiro di meno del 20 % di tali terre prevista nel paragrafo 3 dell'articolo 2, è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ettari.

d)

Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare:

- non si applica la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino;

- la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11 agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo.

e)

Le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 4, primo trattino non

sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall'articolo 6, paragrafo 4 riferentesi al numero dei posti per suini e dall'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti.

f)

Il volume di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per ULU e a 280 000 ecu per azienda.

g)

Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 9, paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.

h)

Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Repubblica federale di Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo VI non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere da b) a g) sono applicabili fino al 31 dicembre 1993.

Entro la fine del 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione e sullo sviluppo degli interventi e delle misure strutturali. A seconda dei risultati ottenuti e dell'evoluzione della situazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte intese ad aumentare l'efficacia di dette misure.

Articolo 39

Le misure di cui ai titoli II e VII sono applicabili fino al 30 giugno 1990.

Prima di tale data la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente la loro applicazione, inclusa l'evoluzione delle spese.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide prima di tale data sulla proroga delle misure suddette.

In mancanza di una decisione entro tale data il periodo di applicazione di queste misure è prorogato di due anni.

Articolo 40

1. I regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. C 82 del 27. 3. 1991, pag. 7.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 31.(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(10) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(11) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.(12) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.(13) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.(14) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.(15) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5.

ALLEGATO I

Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età superiore a 6 mesi:1,0 UBA

Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni:0,6 UBA

Pecore:0,15 UBA

Capre:0,15 UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili a tutti gli importi per UBA, di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 19, paragrafo 1.

ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

Titolo VIII: Articolo 32 bis, paragrafo 3 bis Titolo VIII: Articolo 10 paragrafo 1

Regolamento

(CEE) n. 797/85

Regolamento

(CEE)

n. 1760/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Titolo 01:

Articolo 1

bis, paragrafo 1

Titolo I:

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1

bis, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1

bis, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1

bis, paragrafo 3 bis

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1

bis, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 1

bis, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 1

bis, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 1

bis, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 1

bis, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 9

Titolo 02:

Articolo 1

ter

Titolo II:

Articolo 3

Titolo 03:

Articolo 1

quater

Titolo III:

Articolo 4

Titolo I:

Articolo 2

Titolo IV:

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4 bis

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 7

bis

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Titolo II:

Articolo 9

Titolo V:

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Titolo III:

Articolo 13

Titolo VI:

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Titolo V:

Articolo 19

Titolo VII:

Articolo 21

Articolo 19

bis

Articolo 22

Articolo 19

ter

Articolo 23

Articolo 19

quater

Articolo 24

Titolo VI:

Articolo 20

Titolo VIII:

Articolo 25

Articolo 20

bis

Articolo 26

Articolo 20

ter

Articolo 27

Titolo VII:

Articolo 21

Titolo IX:

Articolo 28

Regolamento (CEE) n. 797/85

Regolamento

(CEE)

n. 1760/87

Presente regolamento

Titolo VIII:

Articolo 24

Titolo X:

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 31

bis

Articolo 36

Articolo 32

bis

Articolo 37

Articolo 32

ter

Articolo 38

Articolo 6

Articolo 39

Titolo IX:

Articolo 33

Titolo XI:

Articolo -

Articolo 34

Articolo -

Articolo -

Articolo 40

Articolo 35

Articolo 41

Allegato

Allegato I

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