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Document 31982R3626

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

OJ L 384, 31.12.1982, p. 1–61 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 21 - 80
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 21 - 80
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 60 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 60 - 65

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 31997R0338

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3626/oj

Related international agreement

31982R3626

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0060


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3626/82 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

relative all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , in seguito denominata « convenzione » , è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973 ; che l ' obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie , nonchù delle parti o dei prodotti facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ;

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione in materia ambientale ( 4 ) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l ' attuazione della convenzione costituisce un ' importante misura ai fini della protezione di queste ultime ;

considerando che , per conseguire i propri obiettivi , la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate ;

considerando che , per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , è necessario , a livello della Comunità , assicurare l ' applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione ; che , in considerazione del suo campo d ' applicazione , il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l ' adozione di misure di protezione di carattere diverso ;

considerando che le misure relative all ' applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all ' interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi ;

considerando che l ' esistenza a livello degli Stati membri di misure d ' applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all ' interno della Comunità ;

considerando che la convenzione riguarda animali e piante , vivi o morti , e loro parti o prodotti , facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; che per rendere effettiva l ' applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti , nonchù le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento ;

considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione ;

considerando che , per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche , può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano , in conformità del trattato , misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento ;

considerando che l ' applicazione del presente regolamento postula che s ' instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione , riesportazione , importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari ( specimens ) delle specie contemplate dalla convenzione ; che l ' applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri ;

considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte 1 , del presente regolamento ;

considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione ;

considerando che , per snellire le formalità inerenti all ' introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell ' allegato C del presente regolamento , è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione ;

considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate ;

considerando che , al fine di facilitare i controlli , i marchi , i sigilli e i contrassegni destinati all ' identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi ;

considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l ' avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l ' efficacia delle misure prese ; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottonuti a partire da queste specie ;

considerando che occorre assicurare l ' uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini ; che è necessario organizzare , nell ' ambito di un comitato , una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore ;

considerando che le finalità della convenzione corrispondon a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale ; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della convenzione ; che , poichù i poteri specifici d ' azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato , occorre far ricorso all ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La convenzione figurante nell ' allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti .

Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione .

Articolo 2

Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti :

a ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ;

b ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice II della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie ;

c ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento .

Articolo 3

1 . Gli esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 1 , sono considerati come esemplari delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione .

2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 2 , è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 4

Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I , II e III della convenzione ed all ' allegato B del presente regolamento , a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità , nonchù le eventuali aggiunte all ' allegato B , sono apportate conformemente alla procedura fissata all ' articolo 21 , paragrafi 2 e 3 .

Articolo 5

1 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , di una licenza d ' importazione o certificato d ' importazione previsti a tal fine all ' articolo 10 .

2 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 .

3 . Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze , in conformità dei paragrafi 1 e 2 , restituiscono le licenze all ' organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono .

4 . In deroga ai paragrafi 1 e 2 , la presentazione , presso i competenti servizi doganali , delle licenze di cui all ' articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio , a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall ' organo di gestione del paese esportatore . In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne comprovi l ' esistenza .

Articolo 6

1 . È vietato esporre a scopi commerciali , vendere , detenere per la vendita , offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri , prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio , del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 5 ) , per le seguenti ragioni :

a ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile ;

b ) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività , gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente , gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali , o sono stati ricavati dagli stessi ;

c ) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca , di insegnamento o di allevamento o coltivazione ;

d ) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l ' autorizzazione delle autorità competenti dello stesso ;

e ) gli esemplari sono entrati , conformemente alla convenzione e dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento , nel territorio in cui quest ' ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali .

2 . I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettere b ) e c ) , non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell ' articolo 5 .

3 . Prendendo in particolare considerazione l ' articolo VIII della convenzione , le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazioni nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente .

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all ' articolo IX della convenzione , nonchù , se del caso , delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento .

La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 8

Le competenti autorità degli Stati membri :

a ) rilasciano le licenze e i certificati di cui all ' articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 ;

b ) autorizzano le deroghe di cui all ' articolo 6 ;

c ) rilasciano i certificati di cui all ' articolo 11 e l ' etichetta di cui all ' articolo 12 ;

d ) rinviano agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell ' articolo 5 ;

e ) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall ' articolo VIII , paragrafi 6 e 7 , della convenzione .

Articolo 9

1 . Fatto salvo l ' articolo 15 , ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri .

2 . Ad eccezione del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità .

3 . Le richieste di licenze di importazione , di cui all 'articolo 10 , paragrafo 1 , sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell ' esemplare .

4 . Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all ' organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari .

5 . Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi , di cui all ' articolo 10 . paragrafo 3 , sono trasmesse all ' organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l ' esemplare .

Articolo 10

1 . a ) L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , ed all ' articolo 3 , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione .

b ) Le licenze di importazione previste all ' articolo 3 , paragrafo 2 , sono concesse soltanto se :

- è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell ' esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie , nù sull ' area di distribuzione delle relative popolazioni ;

- il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d ' origine che l ' esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa ;

- in caso di importazione di un animale vivo , il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte ;

- non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie .

Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l ' osservanza di tali condizioni .

2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento , provenienti da paesi terzi o dal mare , è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione vistato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate .

La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico .

3 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi , oppure , nel caso di piante riprodotte artificialmente , di una delle due di tali licenze o del documento di cui all ' articolo 11 , lettera b ) .

Articolo 11

Le autorità competenti rilasciano , su richiesta dell ' interessato , corredata dei necessari documenti giustificativi , i certificati seguenti :

a ) un documento attestante che un dato esemplare è entrato , conformemente alla convenzione , nel territorio cui si applica il presente regolamento , prima dell ' entrata in vigore dello stesso , ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie ;

b ) un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere , o di un prodotto da essi derivato .

Articolo 12

In deroga all ' articolo 5 , la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all ' articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati , essiccati o in inclusione , nù per le piante vive recanti un ' etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell ' articolo 21 ovvero un ' etichetta analoga , rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo , quando si tratta di prestiti , di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato .

Articolo 13

1 . Se gli esemplari di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato , sono spediti in un altro Stato membro dopo l ' immissione in libera pratica , alle autorità competenti della Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta .

2 . Ogni trasporto all ' interno della Comunità di animali vivi delle specie di cui all ' articolo 2 , lettera a ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , con partenza dall ' indirizzo specificato nella licenza di importazione , è subordinato ad un ' autorizzazione preliminare rilasciata dall ' organo o dagli organi di gestione interessati .

3 . Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti al regime di transito comunitario , il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti :

- « Specie minacciate di estinzione » ;

Articolo 14

Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico .

Articolo 15

1 . Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento , gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi , in osservanza del trattato , in particolare dell ' articolo 36 :

a ) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari ;

b ) conservazione delle specie indigene ;

c ) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d ' origine .

Allorchù , conformemente al presente paragrafo , uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale , queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi .

2 . Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1 , esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere .

3 . Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante , gli Stati membri possono prendere , per le specie non contemplate dal presente regolamento , misure analoghe a quelle in esso previste .

Articolo 16

I punti di entrata e quelli di uscita , eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell ' articolo VIII , paragrafo 3 , della convenzione , sono notificati alla Commissione , che ne pubblica l ' elenco nella /Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 17

1 . Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l ' applicazione del presente regolamento .

2 . Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate nù utilizzate a scop diversi da quello per cui sono state richieste , a meno di un ' autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purchù le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso .

Tutte le informazioni comunicate , soggette all ' obbligo del segreto professionale , godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute , sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità .

Le informazioni soggette all ' obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l ' accesso alle informazioni stesse .

Articolo 18

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinchù la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche .

A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore .

Articolo 19

È istituito un comitato della convenzione , in seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

Articolo 20

Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all ' applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente , o su iniziativa di quest ' ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 21

1 . Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato :

a ) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 , il modello delle etichette di cui all ' articolo 12 nonchù i marchi , i piombi e i contrassegni di cui all ' articolo VI della convenzione ;

b ) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11 ;

c ) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l ' uso del documento di cui all ' articolo 11 , lettera a ) , e la concessione delle deroghe di cui all ' articolo 14 .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell ' urgenza del problema di cui trattasi . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione .

Articolo 22

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l ' applicazione del presente regolamento .

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . CHRISTENSEN

( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 16 .

( 2 ) GU n . C 327 del 14 . 12 . 1981 , pag . 105 .

( 3 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 103 del 25 . 4 . 1979 , pag . 1 .

ALLEGATO A

CONVENZIONE

sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

GLI STATI CONTRAENTI ,

RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali , che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future ;

COSCIENTI del valore sempre crescente , dal punto di vista estetico , scientifico , culturale , ricreativo ed economico , della fauna e della flora selvatiche ;

RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche ;

RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale ;

CONVINTI che si devono prendere d ' urgenza delle misure a questo scopo ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente convenzione , e salvo che il contesto richieda un ' altra interpretazione , le espressioni seguenti significano :

a ) « specie » : ogni specie , sottospecie , oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato ;

b ) « specimen » :

i ) qualsiasi animale o qualsiasi pianta , vivi o morti ;

ii ) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall ' animale , facilmente identificabili , quando sono menzionati nella suddetta appendice ;

iii ) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell ' appendice I , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , e , per le specie iscritte nell ' appendice II o nell ' appendice III , ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta , facilmente identificabili , quando sono menzionati nelle suddette appendici ;

c ) « commercio » : l ' esportazione , la riesportazione , l ' importazione e l ' introduzione con provenienza dal mare ;

d ) « riesportazione » : l ' esportazione di qualunque specimen precedentemente importato ;

e ) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto , in uno Stato , di specimens di specie che sono stati presi nell ' ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato ;

f ) « autorità scientifica » : un ' autorità scientifica nazionale designata conformemente all ' articol IX ;

g ) « autorità amministrativa » : un ' autorità amministrativa nazionale designata conformemente all ' articolo IX ;

h ) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore .

Articolo II

Principi fondamentali

1 . L ' appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio . Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza , e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali .

2 . L ' appendice II comprende :

a ) tutte le specie che , pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale , potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza ;

b ) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione , allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II in applicazione della lettera a ) .

3 . L ' appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte , nei limiti di sua competenza , ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento , e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio .

4 . Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I , II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione .

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice I

1 . Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione , il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti :

a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ;

d ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto , specimen .

3 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione . Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell ' importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie ;

b ) un ' autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura ;

c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali .

4 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità amministrativa dello stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti ;

c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente .

5 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto . Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità scientifica dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che , nel caso di uno specimen vivente , il destinatario ha le istallazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura ;

c ) un ' autorità amministrativa dello Stato , nel quale lo specimen è stato introdotto , avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali .

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II

1 . Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell ' appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione . Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

c ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

3 . Per ognuna delle parti , un ' autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione , ad opera della medesima parte , dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all ' appendice II , come pure le esportazioni reali di questi specimens . Quando un ' autorità scientifica determinerà che l ' esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev ' essere limitata allo scopo di conservarla , in tutto il suo habitat , ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova , e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell ' appendice I , essa informerà l ' autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie .

4 . L ' importazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione , sia di un certificato di riesportazione .

5 . La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione . Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

6 . L ' introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto . Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l ' introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

7 . I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi , su parere dell ' autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali , e , se del caso , con autorità scientifiche internazionali , per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l ' introduzione durante periodi non superiori a un anno .

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice III

1 . Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell ' appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo .

2 . L ' esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell ' appendice III da parte di qualunque Stato , che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti :

a ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato ;

b ) un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

3 . Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo , l ' importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell ' appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d ' origine , e , nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell ' appendice III , di un permesso d ' esportazione .

4 . Quando si tratta di una riesportazione , un certificato emesso dall ' autorità amministrativa dello Stato di riesportazione , che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato , oppure che verrà riesportato , costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione .

Articolo VI

Permessi e certificati

1 . I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III , IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo .

2 . Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell ' appendice IV ; esso non sarà valevole per l ' esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio .

3 . Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione ; contiene il nome e il timbro dell ' autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall ' autorità amministrativa .

4 . Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un ' autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell ' originale di un permesso o di un certificato , a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia .

5 . Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens .

6 . Un ' autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all ' importazione del detto specimen .

7 . Quando ciò sia fattibile e appropriato , un ' autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l ' identificazione . A tale scopo , marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile , sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen , e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile .

Articolo VII

Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio , o nel territorio , di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale .

2 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto .

3 . Le disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico . Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi :

a ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice I , se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato ; oppure

b ) nel caso di specimens iscritti nell ' appendice III :

i ) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta ;

ii ) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario ;

iii ) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens ;

a meno che un ' autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen .

4 . Gli specimens di una specie animale iscritta nell ' appendice I e allevati in cattività per fini commerciali , o di una specie vegetale iscritta nell ' appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali , saranno considerati specimens delle specie iscritte nell ' appendice II .

5 . Quando un ' autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente , o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta , o di uno dei suoi prodotti , un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III , IV e V .

6 . La disposizioni degli articoli III , IV e V non si applicheranno al prestito , donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato , relativamente a specimens da erbario , altri specimens conservati , disseccati o inglobati da museo , e materiali di piante vive che portino un ' etichetta emessa o approvata da un ' autorità amministrativa .

7 . Un ' autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III , IV e V , e permettere il movimento , senza permessi o certificati , di specimens che formino parte di un giardino zoologico , circo , collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti , a condizione che :

a ) l ' esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all ' autorità amministrativa ;

b ) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo ;

c ) l ' autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti .

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1 . Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime . Queste misure comprenderanno :

a ) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio , sia la detenzione di tali specimens ;

b ) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione .

2 . Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo , qualunque parte potrà , quando lo reputi necessario , prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione .

3 . Per quanto possibile , le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione . Allo scopo di facilitare queste formalità , ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d ' entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati . Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo , durante qualunque periodo di transito , permanenza o trasporto , sia adeguatamente trattato , allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite , di malattie o di maltrattamenti

4 . Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo :

a ) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca ;

b ) l ' autorità amministrativa , dopo una consultazione con lo Stato di esportazione , rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo , oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione ;

c ) l ' autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un ' autorità scientifica , oppure , quando lo riterrà desiderabile , potrà consultarsi con la segreteria , allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b ) del presente paragrafo , comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo .

5 . Un centro di osservazione e salvaguardia , come definito dal paragrafo 4 del presente articolo , è un ' istituzione designata da un ' autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi , specialmente di quelli che fossero stati confiscati .

6 . Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , i quali registri dovranno contenere :

a ) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori ;

b ) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi ; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio ; le quantità e tipi di specimens , i nomi delle specie iscritte nelle appendici I , II e III , e , se del caso , la grandezza e il sesso dei detti specimens .

7 . Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , e in particolare :

a ) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b ) del paragrafo 6 del presente articolo ;

b ) un rapporto biennale in merito alle misure legislative , regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione .

8 . Le informazioni , alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata .

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1 . Ai fini della presente convenzione , ognuna delle parti designerà :

a ) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte ;

b ) una o più autorità scientifiche .

2 . Al momento del deposito degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l ' indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria .

3 . Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente , allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti .

4 . Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo , l ' autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri , sigilli , e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati .

Articolo X

Commercie con stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un ' esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione , oppure di un ' importazione con provenienza da un tale Stato , le parti possono , invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione , accettare dei documenti simili , rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato ; questi documenti devono , per la parte essenziale , conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione .

Articolo XI

Conferenza delle parti

1 . La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall ' entrata in vigore della presente convenzione .

2 . Successivamente , la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni , a meno che la conferenza decida altrimenti , nonchù riunioni straordinarie in qualsiasi momento , su domanda , per iscritto , di almeno un terzo delle parti .

3 . Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza , le parti esamineranno l ' applicazione della presente convenzione e potranno :

a ) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria ;

b ) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l ' articolo XV ;

c ) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I , II e III ;

d ) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti ;

e ) se del caso , formulare raccomandazioni destinate a migliorare l ' efficacia della presente convenzione .

4 . In ogni riunione ordinaria della conferenza , le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo .

5 . In qualunque riunione , le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa .

6 . La Nazioni Unite , i relativi organismi specializzati e l ' Ente internazionale per l ' energia atomica , come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione , potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto .

7 . Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione , preservazione o amministrazione della fauna e delle flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza , e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti :

a ) organismi o enti internazionali , sia governativi che non governativi nazionali ;

b ) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati .

Una volta ammessi , questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione .

Articolo XII

La segreteria

1 . All ' entrata in vigore della presente convenzione , il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l ' ambiente fornirà una segreteria . Nella misura in cui lo giudicherà opportuno , il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali , governativi o non governativi , con competenza tecnica nella protezione , conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche .

2 . Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti :

a ) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi ;

b ) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione ;

c ) realizzare studi scientifici e tecnici , in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti , che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione , compresi studi connessi con le norme relative all ' adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione ;

d ) studiare le informazioni delle parti nonchù i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione ;

e ) segnalare all ' attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione ;

f ) pubblicare periodicamente , e distribuire alle parti , endizioni revisionate delle appendici I , II e III , oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l ' identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici ;

g ) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull ' applicazione della presente convenzione , oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti ;

h ) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione , compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica ;

i ) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti .

Articolo XIII

Misure internazionali

1 . Quando la segreteria , in base ad informazione ricevuta , si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie , oppure che le disposizioni della presente convenzione non vengono applicate in maniera efficace , la segreteria comunicherà questa informazione all ' autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate .

2 . Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo , essa informerà , il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette , la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi , e se del caso proporrà misure correttive . Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un ' inchiesta , la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte .

3 . Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un ' inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo , sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti , la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna .

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare :

a ) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I , II e III , misure che possono arrivare fino all ' interdizione completa ; oppure

b ) misure interne che limitino o proibiscano il commercio , la cattura , il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I , II o III .

2 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato , convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio , cattura , possesso o trasporto di specimens , già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti , ivi comprese le misure relative alle dogane , la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali .

3 . Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati , convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un ' unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all ' esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest ' unione o accordo .

4 . Uno Stato parte della presente convenzione , che è anche parte di un altro trattato , di un ' altra convenzione o di un altro accordo internazionale , in vigore al momento dell ' entrata in vigore della presente convenzione , e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell ' appendice II , sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell ' appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato , della detta convenzione o del detto accordo internazionale .

5 . Nonostante le disposizioni degli articoli III , IV e V della presente convenzione , per l ' esportazione d ' uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un ' autorità amministrativa dello Stato dove avveniene l ' introduzione , che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati , convenzioni o accordi internazionali relativi .

6 . Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , convocata in conformità alla risoluzione 2750 C ( XXV ) dell ' assemblea generale delle Nazioni Unite , nù le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera .

Articolo XV

Emendamenti alle appendici I e II

1 . Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all ' adozione di emendamenti alle appendici I e II :

a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione . Il testo dell ' emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione . La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b ) e c ) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione ;

b ) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A questo fine , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento ;

c ) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione , con l ' eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo .

2 . In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti , si applicheranno le seguenti disposizioni :

a ) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinchù siano esaminati nell ' intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo ;

b ) per ciò che si riferisce alle specie marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti . Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie , particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti . La segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti , aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni ;

c ) per ciò che si riferisce alle specie non marine , la segreteria , all ' atto di ricevere il testo dell ' emendamento proposto , lo comunicherà immediatamente a tutte le parti , e successivamente , nel più breve tempo possibile , comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo .

d ) qualunque parte , entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b ) e c ) del presente paragrafo , potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull ' emendamento proposto , assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione ;

e ) la segreteria trasmetterà a tutte le parti , nel più breve tempo possibile , tutte le risposte ricevute , insieme con le proprie raccomandazioni ;

f ) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all ' emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e ) del presente paragrafo , l ' emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti , con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo ;

g ) se la segreteria riceverà un ' obiezione da qualunque parte , l ' emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h ) , i ) e j ) del presente paragrafo ;

h ) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un ' obiezione ;

i ) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli , contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h ) del presente paragrafo , l ' emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti ;

j ) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti , l ' emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro ;

k ) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione ;

l ) se si adotterà l ' emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione , salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo .

3 . Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c ) del paragrafo 1 o nel capoverso I ) del paragrafo 2 del presente articolo , qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario . Finchù non ritirerà la sua riserva , la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa .

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1 . Qualunque parte potrà , in qualunque momento , inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell ' articolo II . Nell ' appendice III si includeranno il nome della parte che ha fatto includere la specie , il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali , specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b ) dell ' articolo I .

2 . La segreteria comunicherà alle parti , il più rapidamente possibile dopo averle ricevute , le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo . La lista entrerà in vigore come parte dell ' appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione . Dopo la comunicazione della detta lista , qualunque parte può , a mezzo notifica per iscritto al governo depositario , formulare una riserva in merito a qualunque specie , a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie . Finchù tale riserva non è ritirata , lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato di cui si tratta .

3 . Qualunque parte che invia una lista di specie , da iscrivere nell ' appendice III , potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento , mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti . Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica .

4 . Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo , consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria . La parte , durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell ' appendice III , comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti , come pure qualunque nuova interpretazione , mano a mano che vengono adottate .

Articolo XVII

Emendamenti alla convenzione

1 . La segreteria , dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti , convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti , per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione . Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti . A tale scopo , « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo . Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l ' adozione dell ' emendamento .

2 . La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza .

3 . Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l ' accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell ' emendamento . A partire da questa data , l ' emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo .

Articolo XVIII

Risoluzione di controversie

1 . Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti , in merito all ' interpretazione o all ' applicazione delle disposizioni della presente convenzione , sarà sottoposa a negoziato fra le parti in controversia .

2 . Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo , le parti potranno , per mutuo consenso , sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell ' Aia e le parti che avranno cosi sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale .

Articolo XIX

Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e , a partire da questa data , a Berna fino al 31 dicembre 1974 .

Articolo XX

Ratifica , accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica , accettazione o approvazione . Gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera , che sarà il governo depositario .

Articolo XXI

Adesione

La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all ' adesione . Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario .

Articolo XXII

Entrata la vigore

1 . La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione .

2 . Per ogni Stato che ratifichi , accetti o approvi la presente convenzione , oppure che aderisca alla medesima , posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione .

Articolo XXIII

Riserve

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 382R3626.1

1 . La presente convenzione non è soggetta a riserve generali . Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonchù degli articoli XV e XVI .

2 . Qualunque Stato , all ' atto del deposito del proprio strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , potrà formulare una riserva specifica relativamente a :

a ) qualunque specie compresa nelle appendici I , II e III ;

b ) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell ' appendice III .

3 . Finchù una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo , tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie , parte o derivato specificato nella detta riserva .

Articolo XXIV

Denuncia

Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario . La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avrà ricevuto la notificazione .

Articolo XXV

Depositario

1 . L ' originale della presente convenzione , i cui testi in cinese , francese , inglese , russo e spagnolo sono ugualmente autentici , sarà depositato presso il governo depositario , il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione .

2 . Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti , e del pari la segreteria , in merito alle firme , ai depositi degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione , all ' entrata in vigore della presente convenzione , agli emendamenti , alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia .

3 . Quando la presente convenzione entrerà in vigore , il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l ' articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite .

In fede di che , i plenipotenziari infrascritti , debitamente autorizzati a farlo , hanno firmato la presente convenzione .

Fatto a Washington , il giorno tre marzo del millenovecentosettantatrù .

APPENDICI I E II ( 1 ) ( 2 )

Interpretazione

1 . Le specie , che figurano nelle presenti appendici , sono indicate :

a ) secondo il nome delle specie , oppure

b ) secondo l ' insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon .

2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore .

3 . Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione .

4 . L ' abbreviazione « p . e . » serve a designare specie probabilmente estinte .

5 . Un asterisco ( * ) posto vicino al nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate , sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell ' appendice I e che le suddette popolazioni , sottospecie o specie si trovano escluse dall ' appendice II .

6 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria figurano nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice I .

7 . Il segno « + » seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata o sottospecie designata della detta specie è inclusa nell ' appendice in questione come segue :

+ 201 Popolazione dell ' America del sud

+ 202 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del Nepal e del Pakistan

+ 203 Popolazione italiana

+ 204 Tutte le sottospecie dell ' America del Nord

+ 205 Popolazione asiatica

+ 206 Popolazione indiana

+ 207 Popolazione australiana

/+ 208 Popolazione dell ' Himalaia

+ 209 Tutte le specie della Nuova Zelanda

+ 210 Popolazione del Cile

+ 211 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe

+ 212 Popolazione australiana .

8 . Il simbolo « - » seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente isolate e designate nonchù sottospecie , specie , gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon sono escluse dall ' appendice in questione come segue :

- 101 Popolazione del Bhutan , dell ' India , del nepal e del Pakistan

- 102 Panthera tigris altaica ( = amurensis )

- 103 Popolazione australiana

- 104 Cathartidae

- 105 Popolazione dell ' America del nord , Groenlandia esclusa

- 106 Popolazione degli stati Uniti d ' America

- 107 Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri

- 108 Popolazione della Papuasia Nuova-Guinea

- 109 Popolazione del Cile

- 110 Tutte le specie non succulente .

9 . Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue :

> 1 serve ad indicare le radici ;

> 2 serve ad indicare il legname ;

> 3 serve ad indicare i tronchi .

( 1 )Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte a o parte 2 , del regolamento .

( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo .

* Appendice I * Appendice II *

FAUNA

MAMMALIA

MAMMIFERI

MONOTREMATA * * *

Monotremi * * *

Tachyglossidae * * Zaglossus spp . ( C 2 ) *

Tachiglossidi * * Zaglosso *

MARSUPIALIA * * *

Marsupiali * * *

Macropodidae * Bettongia spp . * *

Macropodidi * Bettongia * *

* Caloprymnus campestris p . e . * *

* Ratto canguro del deserto * *

* * Dendrolagus bennettianus ( C 2 ) *

* * Canguro arboricolo di Bennet *

* * Dendrolagus lumholtzi ( C 2 ) *

* * Canguro arboricolo di Lumholtz *

* * Dendrolagus inustrus ( C 2 ) *

* * Canguro arboricolo grigio *

* * Dendrolagus ursinus ( C 2 ) *

* * Canguro arboricolo orsino o nero *

* Lagorchestes hirsutus * *

* Canguro lepre occidentale o Warrup * *

* Lagostrophus fasciatus * *

* Canguro striato * *

* Onychogalea frenata * *

* Uallabia dalle briglie * *

* Onychogalea lunata * *

* Uallabia dall ' unghia lunata * *

Phalangeridae * * *

Falangeridi * * Phalanger maculatus *

* * Falangere o cusco macchiato *

* * Phalanger orientalis *

* * Falangere lanoso *

Burramyidae * * *

Burramidi * * Burramys parvus *

* * Topo-opposum di Burramys *

Vombatidae * Lasiorhinus krefftii * *

Vombatidi * Vombato di Kreffti * *

Peramelidae * Chaeropus ecaudatus p . e . * *

Paramelidi * Paramele a piede di porco *

* Macrotis lagotis * *

* Bandicoot-coniglio * *

* Macrotis leucura * *

* Bandicoot-coniglio dalla coda bianca * *

* Perameles bougainville * *

* Peramele nasuto di Boungainville * *

Dasyuridae * Sminthopsis longicaudata * *

Dasiuridi * Topo marsupiale dalla lunga coda * *

* Sminthopsis psammophila * *

* Topo marsupiale del deserto * *

Thylacinidae * Thylacinus cynocephalus p . e . * *

Tilacinidi * Tilacino o lupo marsupiale * *

INSECTIVORA * * *

Insettivori * * *

Erinaceidae * * Erinaceus frontalis *

Erinaceidi * * Riccio del Capo *

PRIMATES * * PRIMATES spp . ( * ) ( C 2 ) *

Primati * * Primati *

Lemuridae * Allocebus spp . * *

Lemuridi * Cheirogalli con le orecchie pelose * *

* Cheirogaleus spp . * *

* Cheirogalli * *

* Hapalemur spp . * *

* Apalemure * *

* Lemur spp . * *

* Lemuri * *

* Lepilemur spp . * *

* Lepilemuri * *

* Microcebus spp . * *

* Microcebi o Lemuri nani * *

* Phaner spp . * *

* Valuvi * *

Indriidae * Avahi spp . * *

Indridi * Avahi * *

* Indri spp . * *

* Indri * *

* Propithecus spp . * *

* Sifaka * *

Daubantoniidae * Daubentonia madagascariensis * *

Daubentonidi * Aye-Aye * *

Callithricidae * Callimico goeldii * *

Uistiti * Tamarino di Goeldi * *

* Callithrix aurita * *

* Uistiti dalle orecchie bianche * *

* Callithrix flaviceps * *

* Uistiti dalla testa gialla * *

Callithricidae * Leontopithecus ( = Leontideus ) spp . * *

* Scimmie leonine * *

* Saguinus bicolor * *

* Uistiti calvo bicolore * *

* Saguinus leucopus * *

* Tamarino a piedi bianchi * *

* Saguinus oedipus ( geoffroyi ) * *

* Tamarino Edipo * *

Cebidae * Alouatta palliata ( villosa ) * *

Cebidi * Aluatta del Guatemala o Aluatta col mantello * *

* Ateles geoffroyi frontatus * *

* Atele di Geoffroy * *

* Ateles geoffroyi panamensis * *

* Atele di Panama * *

* Brachyteles arachnoides * *

* Murichi * *

* Cacajao spp . * *

* Uakary * *

* Chiropotes albinasus * *

* Saki dal naso bianco * *

* Saimiri oerstedii * *

* Testina di morto o scimmia scoiattolo dal dorso rosso * *

Cercopithecidae * Cercocebus galetirus galetirus * *

Cercopitecidi * Cercocebo dal berretto * *

* Cercopithecus diana * *

* Cercopiteco Diana * *

* Colobus badius kirkii * *

* Colobo di Zanzibar * *

* Colobus badius rufomitratus * *

* Colobo ferruginoso del fiume Tana * *

* Macaca silenus * *

* Uanderù o sileno * *

* Nasalis larvatus * *

* Nasica * *

* Papio ( = Mandrillus ) leucophaens * *

* Drillo * *

* Papio ( = Mandrillus ) sphinx * *

* Mandrillo * *

* Presbytis entellus * *

* Entello * *

* Presbytis geei * *

* Presbite d ' oro * *

* Presbytis pileatus * *

* Presbite dal ciuffo * *

* Presbytis potenziani * *

* Presbite di Mentawai * *

* Pygathrix nemaeus * *

* Langur duca * *

* Simias concolor * *

* Rinopiteco di Pagai *

Hylobatidae * Hylobates spp . * *

Ilobatidi * Gibboni * *

* Symphalangus syndactylus * *

* Siamango * *

Pongidae * Pongidae spp . * *

Scimmie antropomorfe * Orang-Utan * *

EDENTATA * * *

Sdentati * * *

Myrmecophagidae * * Mymecophaga tridactyla ( C 1 ) *

Mirmecofagidi * * Formichiere gigante *

* * Tamandua tetradactyla chapadensis ( C 1 ) *

* * Tamandua tetradattilo del Mato grosso *

Bradypodidae * * Bradypus boliviensis *

Bradipi * * Bradipo boliviano *

Dasypodidae * Priodontes giganteus ( = maximus ) * *

Dasipodidi o Armadilli * Armadillo gigante o Tatù gigante * *

PHOLIDOTA * * *

Folidoti * * *

Manidae * * Manis crassicaudata ( C 1 ) *

Manidi * * Pangolino indiano *

* * Manis javanica ( C 1 ) *

* * Pangolino di Giava *

* * Manis pentadactyla ( C 1 ) *

* * Pangolino cinese *

* Manis temmincki * *

* Pangolino di Temminck * *

LAGOMORPHA * * *

Lagomorfi * * *

Leporidae * Caprolagus hispidus * *

Leoporidi * Coniglio di Assam * *

* * Nesolagus netscheri *

* * Coniglio di Sumatra *

* Rometolagus diazi * *

* Coniglio dei vulcani * *

RODENTIA * * *

Roditori * * *

Sciuridae * Cynomys mexicanus * *

Sciuridi * Cane di prateria o Cinomio del Messico * *

* * Lariscus hosei *

* * Spermofilo a quattro bande *

* * Ratufa spp . ( C 1 ) *

* * Scoiattolo gigante pallido o Jelarany *

Heteromyidae * * Dipodomys phillipsii phillipsi *

Eteromidi * * Ratto canguro di Phillips *

Muridae * Leporillus conditor * *

Muridi * Leporillo costruttore * *

* * Notomys spp . *

* * Topo saltatore australiano *

* Pseudomys fumeus * *

* Falso topo fuliginoso * *

Muridae * Pseudomys praeconis * *

* Falso topo della Baia di Shark * *

* * Pseudomys shortridgei *

* * Falso topo di Shortridge *

* Xeromys myoides * *

* Falso ratto d ' acqua * *

* Zyzomys pedunculatus * *

* Ratto di roccia della grossa coda * *

Chinchillidae * Chinchilla spp . + 201 * *

Cincillidi * Chinchilla * *

CETACEA * * CETACEA spp . ( * ) ( C 1 ) *

Balene * * Neobalena marginata *

Platanistidae * Lipotes vexillifer * *

Platanistidi * Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese * *

* Platanista spp . * *

* Platanista * *

Physetaridae * Physeter catodon ( = macrocephalus ) * *

Fiseteridi * Capodoglio * *

Delphinidae * Sotalia spp . * *

Delfinidi * Sotalie * *

* Sousa spp . * *

* Sousa * *

Phocaenidae * Neophocaena phocaenoides * *

Focenidi * Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna * *

* Phocoena sinus * *

* Focena del Pacifico * *

Eschrichtidae * Eschrichtius robustus ( glaucus ) * *

Escrictidi * Balena grigia * *

Balaenopteridae * Balaenoptera borealis * *

Balenotteridi * Balenottera boreale * *

* Balaenoptera musculus * *

* Balenottera azzurra * *

* Balaenoptera physalus * *

* Balenottera comune * *

* Megaptera novaeangliae * *

* Megattera * *

Balaenidae * Balaena mysticetus * *

Balenidi * Balena boreale o Balena franca della Groenlandia * *

* Eubalaena spp . * *

* Balena * *

CARNIVORA * * *

Carnivori * * *

Canidae * Canis lupus ( ** ) + 202 * Canis lupus ( * ) - 101 ( C 2 ) *

Canidi * Lupo comune * Lupo comune *

* * Chrysocyon brachyurus ( C 2 ) *

* * Crisocione o lupo dalla criniera *

Canidae * * Cuon alpinus *

* * Cuon alpino *

* * Dusicyon culpaeus *

* * Volpe delle Ande *

* * Dusicyon fulvipes *

* * Volpe del Cile *

* * Dusicyon griseus *

* * Volpe grigia dell ' Argentina *

* Speothos venaticus * *

* Speoto o Itticione * *

* * Vulpes cana *

* * Volpe di Blanford *

* Vulpes velox hebes * *

* Volpe veloce del Nord o Volpe Kit * *

Ursidae * Helarctos malayanus * *

Ursidi * Orso malese o Birnang * *

* Selenarctos thibetanus * *

* Orso tibetano * *

* Tremarctos ornatus * *

* Orso dagli occhiali * *

* Ursus arctos ( ** ) + 203 * Ursus arctos ( * ) + 204 *

* Orso bruno * Orso bruno *

* Ursus arctos isabellinus * *

* Orso bruno dell ' Himalaia * *

* Ursus arctos nelsoni * *

Orso bruno del Messico * *

* Ursus arctos pruinosus * *

* Orso bruno del Tibet * *

* * Ursus ( = Thalarctos ) maritimus ( C 2 ) *

* * Orso bianco od Orso polare *

Procyonidae * * Ailurus fulgens ( C 2 ) *

Procionidi * * Panda minore o Panda rosso o dorato *

Mustelidae * Aonyx microdon * *

Mustelidi * Lontra dalle guance bianche del Camerun * *

* * Conepatus humboldti *

* * Skunk della Patagonia *

* Enhydra lutris nereis * *

* Lontra di mare * *

* Lutra felina * *

* Lontra marina * *

* Lutra longicaudis ( platensis / annectens ) *

* Lutra lutra * *

* Lontra comune * *

* Lutra provocax * *

* lontra di fiume del Cile * *

* * Lutrinae spp . ( * ) ( C 2 : Lutra enudris Lutra incarnus ) *

* * Lutrini *

* Mustela nigripes * *

* Furetto dai piedi neri * *

* Pteronura brasiliensis * *

* Lontra gigante del Brasile * *

Viverridae * * Cryptoprocta ferox *

Viverridi * * Fossa *

* * Cynogale bennetti ( C 1 ) *

* Civetta lontra o Manpalou *

* * Eupleres goudotii ( C 1 ) *

* * Eupleride di Goudot *

* * Eupleres major ( C 1 ) *

* * Eupleride maggiore *

* * Fossa fossa ( C 1 ) *

* * Civetta del Madagascar o Fanaloka *

* * Hemigalus derbyanus *

* * Civetta delle palme fasciata *

* * Prionodon linsang ( C 1 ) *

* * Linsango fasciato *

* Prionodon pardicolor * *

* Linsango macchiato * *

Hyaenidae * Hyaena brunnea * *

Ienidi * Iena bruna * *

Felidae * * Felidae spp . ( * ) [ C 2 : Felis bengalensis ( * ) *

Felidi * * Felidi Gatto leopardo *

* * Felis concolor ( * ) *

* * Puma *

* * Felis geoffroi *

* * Gatto di monte *

* * Felis pajeros *

* * Gatto delle Pampas *

* * Felis pardalis ( * ) *

* * Ocelot o Gattopardo americano *

* * Felis serval *

* * Serval o Gattopardo africano *

* * Felis tigrina ( * ) *

* * Gatto tigre *

* * Felis wiedii ( * ) *

* * Marjay *

* * Felis yagouaroundi ( * ) *

* * Yaguarondi *

* * Felis lynx ( * ) *

* * Lince comune o europea *

* * Felis sylvestris *

* * Gatto selvatico europeo ] *

* Acinonyx jubatus * *

* Ghepardo * *

* Felix bengalensis bengalensis * *

* Gatto leopardo del Bengala * *

* Felis caracal ( ** ) + 205 * *

* Caracalla o Lince africana * *

* Felis concolor coryi * *

* Puma della Florida * *

* Felis concolor costaricensis * *

* Puma dell ' America centrale * *

* Felis concolor cougar * *

* Puma orientale * *

* Felis jacobita * *

* Gatto delle Ande * *

* Felis marmorata * *

* Gatto marmorizzato * *

Felidae * Felis nigripes * *

* Gatto dai paesi neri * *

* Felis pardalis mearnsi * *

* Ocelot di Costa Rica * *

* Felis pardalis mitis * *

* Ocelot del Brasile * *

* Felis planiceps * *

* Gatto a testa piatta * *

* Felis rubiginosa ( ** ) + 206 * *

* Gatto rugginoso * *

* Felis ( Lynx ) rufa escuinapae * *

* Lince rossa del Messico * *

* Felis temmincki * *

* Gatto dorato asiatico * *

* Felis tigrina oncilla * *

* Gatto tigre di Costa Rica * *

* Felis wiedii nicaraguae * *

* Margay del Nicaragua * *

* Felis wiedii salvinia * *

* Margay del Guatemala * *

* Felis Yagouaroundi cacomitli * *

* Yaguarondi del Messico orientale * *

* Felis yagouaroundi fossata * *

* Yaguarondi del Messico meridionale * *

* Felis yagouaroundi panamensis * *

* Yaguarondi di Panama * *

* Felis yagoouaroundi tolteca * *

* Yaguarondi del Messico occidentale * *

* Neofelis nebulosa * *

* Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa * *

* Panthera leo persica * *

* Leone persiano o asiatico * *

* Panthera onca * *

* Giaguaro * *

* Panthera pardus * *

* Leopardo o Pantera * *

* Panthera tigris ( ** ) - 102 * *

* Tigre * *

* Panthera uncia * *

* Leopardo delle nevi o Irbis * *

PINNIPEDIA * * *

Pinnipedi * * *

Otariidae * * Arctocephalus spp . ( * ) *

Otaridi * * Arctocefalo *

* Arctocephalus townsendi * *

* Artocefalo di Guadalupa * *

Phocidae * * Mirounga angustirostris ( C 1 ) *

Focidi * * Elefante marino del Nord *

* * Mirounga leonina ( C 1 ) *

* * Elefante marino del Sud *

* Monachus spp . * *

* Foche monache * *

TUBULIDENTATA * * *

Tubulidentati * * *

Orycteropodidae * * Orycteropus afer *

Oritteropodidi * * Oritteropo *

PROBOSCIDEA * * *

Proboscidati * * *

Elephantidae * Elephas maximus * *

Elefantidi * Elefante indiano o asiatico * *

* * Loxodonta africana *

* * Elefante africano *

SIRENIA * * *

Sirenidi * * *

Dugongidae * Dugong dugon ( ** ) - 103 * Dugong dugon ( * ) + 207 ( C 1 ) *

Dugongidi * Dugongo * Dugongo *

Trichechidae * Trichechus inunguis * *

Trichechidi * Manato senza unghie * *

* Trichechus manatus * *

* Manato comune o Vacca marina * *

* * Trichechus senegalensis ( C 1 ) *

* * Manato africano *

PERISSODACTYLA * * *

Perissodattili * * *

Equidae * Equus grevyi *

Equidi * Zebra reale o Zebra di Grevy * *

* * Equus hemionus ( * ) ( C 1 ) *

* * Asino selvatico asiatico *

* Equus hemionus hemionus * *

* Asino selvatico della Mongolia o Emione * *

* Equus hemionus khur * *

* Khur * *

* Equus przewalskii * *

* Cavallo di Przewalski * *

* * Equus zebra hartmannae ( C 1 ) *

* * Zebra di Hartmann *

* Equus zebra zebra * *

* Zebra di montagna del Capo * *

Tapiridae * Tapirus bairdii * *

Tapiridi * Tapiro di Baird o Tapirella * *

* Tapirus indicus * *

* Tapiro della gualdrappa o Tapiro indiano * *

* Tapirus pinchaque * *

* Tapiro dei monti o Tapiro delle Ande * *

* * Tapirus terrestris ( C 1 ) *

* * Tapiro sudamericano *

Rhinocerotidae * Rhinocerotidae spp . * *

Rinocerontidi * Rinoceronte di Sumatra * *

ARTIODACTYLA * * *

Artiodattili * * *

Suidae * Babyrousa babyrussa * *

Suidi * Babirussa o Porco cervo * *

* Sus salvianus * *

* Cinghiale nano * *

Hippopotamidae * Choeropsis liberiensis ( C 2 ) *

Ippopotamidi * * Ippopotamo pigmeo o nano *

Camelidae * * Lama guanicoe *

Camelidi * * Guanaco *

* Vicugna vicugna * *

* Vigogna * *

Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) calamianensis * *

Cervidi * Cervo porcino della Calamian * *

* Apendice I * Apendice II *

Cervidae * Axis ( = Hyelaphus ) kuhli * *

* Cervo porcino di Bawean o Cervo * *

* Axis ( = Hyelaphus ) porcinus annamiticus * *

* Cervo porcino dell ' Indocina * *

* Blastocerus dichotomus * *

* Cervo delle paludi * *

* Cervus duvauceli * *

* Barasinga o Cervo di Duvaucel * *

* * Cervus elaphus bactrianus *

* * Cervo di Bukara *

* Cervus elaphus hanglu * *

* Hanglu o Cervo del Kashmir * *

* Cervus eldi * *

* Tameng o Cervo di Eld * *

* Dama mesopotamica * *

* Daino della Mesopotamia * *

* Hippocamelus antisensis * *

* Huemul del Nord o Huemul peruviano * *

* Hippocamelus bisulcus * *

* Huemul del Sud * *

* * Moschus spp . ( * ) *

* * Mosco *

* Moschus moschiferus ( ** ) + 208 * *

* Mosco moschifero * *

* Ozotoceros bezoarticus * *

* Cervo della Pampas * *

* * Pudu mephistophiles ( C 2 ) *

* * Pudu mefistofele o Pudu del Nord *

* Pudu pudu * *

* Pudu comune o Pudu del Sud * *

Antilocapridae * * Antilocapra americana mexicana ( C 1 ) *

Antilocapridi * * Antilocapra del Messico *

* Antilocapra americana peninsularis * *

* Antilocapra della Bassa California * *

* Antilocapra americana sonoriensis * *

* Antilocapra di Sonora * *

Bovidae * * Addax nasomaculatus *

Bovidi * * Antilope addax *

* Bison bison athalascae * *

* Bisonte dei boschi * *

* Bos gaurus * *

* Gaur * *

* Bos ( grunniens ) mutus * *

* Yack selvatico * *

* Bubalus ( = Anoa ) depressicornis * *

* Anoa o Bufalo pigmeo di piamica * *

* Bubalus ( = Anoa ) mindorensis * *

* Bufalo di Mindoro o Tamaurù * *

* Bubalus ( = Anoa ) quarlesi * *

* Anoa di montagna * *

* * Capra falconeri ( * ) ( C 1 ) *

* * Markor *

Bovidae * Capra falconeri chiltanensis * *

* Markor di Chiltan * *

* Capra falconeri jerdoni * *

* Markor del Punjab * *

* Capra falconeri megaceros * *

* Markor di Kabul * *

* Capricornis sumatraensis * *

* Capricorno di Sumatra o Seran * *

* * Cephalophus monticola *

* * Cefalofo azzurro *

* * Damaliscus dorcas dorcas *

* * Bontebock propriamente detto *

* * Hippotragus equinus *

* * Antilope equina o roana *

* Hippotragus niger variani * *

* Antilope nera gigante * *

* * Kobus leche *

* Nemorhaedus goral * *

* Goral * *

* Novibos ( = Bos ) sauveli * *

* Couprey * *

* * Oryx ( tao ) dammah ( C 1 ) *

* * Orice dalle corna a sciabola *

* Oryx leucoryx * *

* Orice bianco o d ' Arabia * *

* * Ovis ammon ( * ) ( C 2 ) *

* * Argali *

* Ovis ammon hodgsoni * *

* Baral dell ' Himalaia * *

* * Ovis canadensis *

* * Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose *

* Ovis orientalis ophion * *

* Muflone di Cipro * *

* Ovis vignei * *

* Muflone del Kashmir * *

* Pantholops hodgsoni * *

* Pantalopo di Hodgson o Chiru * *

* Rupicapra rupicapra ornata * *

* Camoscio d ' Abruzzo * *

AVES

UCCELLI

RHEIFORMES * * *

Reiformi * * *

Rheidae * Pterocnemia pennata * *

Reidi o Nandù * Nandù di Darwin o Rea di Darwin * *

* * Rhea americana albescens *

* * Nandù d ' Argentina *

TINAMIFORMES * * *

Tinamiformi * * *

Tinamidae * * *

Tinamidi * * Rhynchotus rufescens maculicollis *

* * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) della Bolivia *

* * Rhynchotus rufescens pallescens *

* * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) di Argentina *

Tinamide * * Rhynchotus rufescens rufescens *

* * Tinamo rosso ( Pollo delle pampas ) del Brasile *

* Tinamus solitarius * *

* Tinamo solitario * *

SPHENISCIFORMES * * *

Sfenisciformi * * *

Spheniscidae * * Spheniscus demersus ( C 1 ) *

Shenisciformi * * Sfenisco demerso *

PODICIPEDIFORMES * * *

Podicipediformi * * *

Podicipedidae * Podilymbus gigas * *

Podicipedidi * Podilimbo gigante * *

PROCELLARIIFORMES * * *

Procellariformi * * *

Diomedeidae * Diomedea albatrus * *

Diomedeidi o Albatri * Albatro comune o Albatro di Steller * *

PELECANIFORMES * * *

Pelecaniformi * * *

Pelecanidae * * Pelecanus crispus ( C 1 ) *

Pelicanidi * * Pellicano crespo o Pellicano riccio *

Sulidae * Sula abbotti * *

Sulidi * Sula dai piedi grigi o Sula di Abbott * *

Fregatidae * Fregata andrewsi * *

Frigatidi * Fregata di Andrews * *

CICONIIFORMES * * *

Ciconiiformi * * *

Ciconiidae * Ciconia ciconia boyciana * *

Ciconiidi * Cicogna dal becco nero * *

* * Ciconia nigra ( C 1 ) *

* * Cicogna nera *

Threskiornithidae * * Geronticus calvus *

Treshiornitidi * * Ibis calvo *

* Geronticus eremita * *

* Ibis eremita o Ibis dal ciuffo * *

* Nipponia nippon * *

* Ibis del Giappone * *

* Platealea leucorodia ( C 1 ) *

* * Spatola *

Phoenicopteridae * * Phoenicoparrus andinus ( C 1 ) *

Fenicotteri * * Fenicottero delle Ande *

* * Phoenicoparrus jamesi ( C 1 ) *

* * Fenicottero di James o dal becco corto *

* * Phoenicopterus ruber chilensis ( C 1 ) *

* * Fenicottero del Cile *

* * Phoenicopterus ruber ruber ( C 1 ) *

* * Fenicottero rosso o cubano *

ANSERIFORMES * * *

Anseriformi * * *

Anatidae * * Anas aucklandica aucklandica ( C 2 ) *

Anatidi * * Anatra delle Auckland *

* * Anas aucklandica chlorotis ( C 2 ) *

* * Anatra della Nuova Zelanda *

Anatidae * Anas aucklandica nesiotis * *

* Anatra di Cambell * *

* * Anas bernieri ( C 2 ) *

* * Anatra di Bernier *

* Anas laysanensis * *

* Sermano reale di Laysan * *

* Anas oustaleti * *

* Sermano reale delle Marianne * *

* * Anser albifrons gambelli *

* * Oca lombardella di Tule *

* Branta canadensis leucopareia * *

* Oca delle Aleutine * *

* * Branta ruficollis ( C 1 ) *

* * Oca dal collo rosso *

* Branta sandvicensis * *

* Oca delle Hawaii * *

* Cairina scutulata * *

* Anatra della Malesia * *

* * Coscoroba coscoroba ( C 1 ) *

* * Cigno Coscoroba *

* * Cygnus bewickii jankowskii ( C 1 ) *

* * Cigno di Iankowsky *

* * Cygnus melancoryphus *

* * Cigno dal collo nero *

* * Dendrocygna arborea *

* * Dendrocina di Cuba *

* Rhodonessa caryophyllacea p.e . * *

* Anatra dalla testa rosa * *

* * Sarcidiornis melanotos *

* * Sarcidiorne dalla cresta *

FALCONIFORMES * * FALCONIFORMES spp . ( * ) - 104 *

Falconiformi o rapaci * * Falconiformi *

Cathartidae * Gymnogyps californianus * *

Catartidi * Condor della California * *

* Vultur gryphus * *

* Condor o avvoltoio delle Ande * *

Accipitridae * Aquila heliaca * *

Accipitridi * Aquila imperiale * *

* Chondrohierax wilsonii * *

* Nibbio di Wilson * *

* Haliaeetus albicilla * *

* Aquila di mare * *

* Haliaceetus leucocephalus * *

* Aquila di mare dalla testa bianca * *

* Harpia harpyja * *

* Arpia * *

* Pithecophaga jefferyi * *

* Aquila delle scimmie * *

Falconidae * Falco araea * *

Falconidi * Gheppio delle Seychelles * *

* Falco newtoni aldabranus * *

* Gheppio dell ' Aldabra * *

* Falco peregrinus ( peligrinoides/babylonicus ) * *

* Falcone pellegrino * *

* Falco punctatus * *

* Gheppio delle Mauritius * *

* Falco rusticolus ( ** ) - 105 * *

* Girifalco * *

GALLIFORMES * * *

Galliformi * * *

Magapodiidae * Macrocephalon maleo * *

Magapodiidi * Maleo delle Celebes * *

* * Megapodius freycinet abbotti *

* * Megapodio di Abbott *

* * Megapodius freycinet nicobariensis *

* * Megapodio delle Nicobare *

Cracidae * Crax blumenbachii * *

Cracidi * Hocco a becco rosso * *

* Mitu mitu mitu * *

* Hocco a becco di rasoio * *

* Oreophasis darbianus * *

* Oreofasside derbiano * *

* Penelope albipennis * *

* Pipile jacutinga * *

* Sciacutinga * *

* Pipile pipile pipile * *

* Sciacutinga di Trinidad * *

Tetraonidae * * Lyrurus mlokosiewiczi *

Tetraonidi * * Fagiano di monte del Caucaso *

* Tympanuchus cupido attwateri * *

* Tetraone di prateria di Attwater * *

Phasianidae * * Argusianus argus ( C 1 ) *

Fasianidi * * Argo *

* Catraeus wallichii * *

* Fagiano di Wallich * *

* Colinus virginianus ridgwayi * *

* Quaglia della Virginia mascherata * *

* Crossoptilon crossoptilon * *

* Fagiano orecchiuto bianco * *

* Crossoptilon mantchuricum * *

* Fagiano orecchiuto bruno * *

* * Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 ( C 1 ) *

* * Quaglia di Montezuma di Mearns *

* * Cyrtonyx montezumae montezumae ( C 1 ) *

* * Quaglia di Montezuma *

* * Francolinus ochropectus ( C 1 ) *

* * Francolino di Tadi *

* * Francolinus swierstrai ( C 1 ) *

* * Francolino di Swierstra *

* * Gallus sonneratii ( C 1 ) *

* * Gallo di Sonnerat o Gallo grigio *

* * Ithaginis cruentus ( C 1 ) *

* * Fagiano insanguinato *

* Lophophorus impejanus * *

* Lofoforo splendente * *

* Lophophorus lhuysii * *

* Lofoforo cinese * *

* Lophophorus sclateri * *

* Lofoforo di Sclater * *

Phasianidae * Lophura edwardsi * *

* Fagiano di Edwards * *

* Lophura imperialis * *

* Fagiano imperiale * *

* Lophura swinhoii * *

* Fagiano di Swinhoe * *

* * Pavo muticus *

* * Pavone mutico *

* * Polyplectron bicalcaratum ( C 1 ) *

* * Speroniere chinquis *

* Polyplectron emphanum * *

* Speroniere napoleone o di Palawau * *

* * Polyplectron germaini ( C 1 ) *

* * Speroniere di Germain *

* * Polyplectron malacense ( C 1 ) *

* * Speroniere di Hardwicke o Speroniere malese *

* Syrmaticus ellioti * *

* Fagiano di Elliot * *

* Syrmaticus humiae * *

* Fagiano di Hume * *

* Syrmaticus mikado * *

* Fagiano Mikado * *

* Tetraogallus caspius * *

* Tetraogallo del Caspio * *

* Tetraogallus tibetanus * *

* Tetraogallo del Tibet * *

* Tragopan blythii * *

* Tragopano di Blyth * *

* Tragopan caboti * *

* Tragopano di Cabot * *

* Tragopan melanocephalus * *

* Tragopano di Hasting * *

GRUIFORMES * * *

Gruiformi * * *

Turnicidae * * Turnix melanogaster *

Turnicidi * * Emipode dal ventre nero *

Pedionomidae * * Pedionomus torquatus *

Pedionomidi * * Pedionomo errante o Emmipode dal collare *

Gruidae * * Balearica regulorum *

Gruidi * * Gru coronata del Capo *

* Grus americana * *

* Gru americana o urlatrice * *

* Grus canadensis nesiotes * *

* Gru canadese di Cuba * *

* * Grux canadensis pratensis ( C 1 ) *

* * Gru canadese della Florida *

* Grus canadensis pulla * *

* Gru canadese del Mississippi * *

* Grus japonensis * *

* Gru della Manciuria * *

* Grus leurogeranus * *

* Gru bianca asiatica * *

* Grus monacha * *

* Gru monaca * *

* Grus nigricollis * *

* Gru dal collo nero * *

Gruidae * Grus vipio * *

* Gru dal collo bianco * *

Rallidae * * Gallirallus australis hectori ( C 2 ) *

Rallidi * * Rallo weka dell ' Est *

* Tricholimnas sylvestris * *

* Rallo di Lord Howe * *

Rhynochetidae * Rhynochetos jubatus * *

Rinochetidi * Kagu * *

Otididae * Chlamydotis undulata * *

Otididi * Ubara africana * *

* Choriotis nigriceps * *

* Grande otarda dell ' India * *

* Eupodotis bengalensis * *

* Otarda del Bengala * *

* * Otis tarda ( C 1 ) *

* * Otarda comune *

CHARADRIIFORMES * * *

Caradriiformi * * *

Scolopacidae * Numenius borealis * *

Scolopacidi * Chiurlo boreale * *

* * Numenius minutus *

* * Chiurlo nano *

* * Numenius tenuirostris ( C 1 ) *

* * Chiurlottello *

* Tringa guttifer * *

* Piro-Piro macchinato * *

Laridae * * Larus brunnicephalus ( C 1 ) *

Laridi * * Gabbiano testabruna

* Larus relictus * *

* Gabbiano della Mongolia * *

COLUMBIFORMES * * *

Columbiformi * * *

Columbidae * Caloenas nicobarica * *

Columbidi * Colomba delle Nicobare * *

* Ducula mindorensis * *

* Colombo imperiale di Mindoro * *

* * Gallicolumba luzonica ( C 2 ) *

* * Colomba pugnalata *

* * Goura cristata ( C 1 ) *

* * Gura coronata *

* * Goura scheepmakeri ( C 1 ) *

* * Gura di Scheepmaker *

* * Goura victoria *

* * Gura vittoria *

PSITTACIFORMES * * PSITTACIFORMES spp . - 107 *

Pappagalli * * Pappagalli ( C 2 : Psittacidae spp . - 107 ) *

* * Psittaciformi *

Psittacidae * Amazona arausiaca * *

Pappagalli * Amazzonia dal collo rosso * *

Psittacidae * Amazona barbadensis * *

* Amazzonia dalla stella grigia * *

* Amazona brasiliensis * *

* Amazzonia dalla coda rossa * *

* Amazona guildingii * *

* Amazzonia di Guilding o di St . Vincent * *

* Amazona imperialis * *

* Amazzonia imperiale * *

* Amazona leucocephala * *

* Amazzonia dalla testa bianca * *

* Amazona pretrei pretrei * *

* Amazzonia dalla facia rossa * *

* Amazona rhodocorytha * *

* Amazzonia dalle guance blu * *

* Amazona versicolor * *

* Amazzonia variopinta o di Santa Lucia * *

* Amazona vinacea * *

* Amazzonia vinacea * *

* Amazona vittata * *

* Amazzonia di Puerto Rico * *

* Anodorhynchus glaucus p.e . * *

* Ara blu * *

* Anodorhynchus leari * *

* Ara di Lear * *

* Aratinga guaruba * *

* Parrocchetto dorato * *

* Cyanopsitta spixii * *

* Ara de Spix * *

* Cyanoramphus auriceps forbesi * *

* Parrocchetto dalla testa d ' oro * *

* Cyanoramphus novaezelandiae * *

* Parocchetto della Nuova Zelanda * *

* Cyclopsitta ( = Opapsitta ) diophtalma coxeni * *

* Parrocchetto mascherato di Coxen * *

* Geopsittacus occidentalis p.e . * *

* Parrocchetto notturno * *

* Neophema chrysogaster * *

* Parrocchetto dal ventre arancione * *

* Pezoporus wallicus * *

* Parrocchetto terragnolo *

* Pianopsitta pileata * *

* Parrocchetto con le orecchie * *

* Psephotus chrysopterygius * *

* Parrocchetto dalle ali dorate * *

* Psephotus pulcherrimus p.e . * *

* Parrocchetto del paradiso * *

* Psittacula krameri echo * *

* Parrocchetto dal collare dall ' isola Mauritius * *

Psittacidae * Psittacus erithacus princeps * *

* Pappagallo cinerino dell ' isola Fernando Poo * *

* Pyrrhura cruentata * *

* Conure dalla gola blu * *

* Rhynchopsitta spp . * *

* Parrocchetto dal grosso becco * *

* Strigops habroptilus * *

* Strigope o Kakapo * *

CUCULIFORMES * * *

Cuculiformi * * *

Musophagidae * * Gallirex porphyreolophus ( C 1 ) *

Musofagidi * * Turaco dal ciuffo violetto *

* * Tauraco corythaix ( C 1 ) *

* * Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica *

STRIGIFORMES * * STRIGIFORMES spp . ( * ) ( C 1 ) *

Strigiformi * * Strigiformi *

Tytonidae * Tyto soumagnei * *

Titonidi * Barbagianni del Madagascar * *

Strigidae * Athene blewitti * *

Strigidi * Civetta macchiata delle foreste * *

* Ninox novaeseelandiae royana * *

* Ulula australiana * *

* Ninox squamipila natalis * *

* Ulula delle isole Christmas * *

* Otus gurneyi * *

* Assiolo gigante * *

APODIFORMES * * *

Apodiformi * * *

Trochilidae * Ramphodon dohrnii * *

Trochilidi * Colibrì dal becco curvo * *

TROGONIFORMES * * *

Trogoniformi * * *

Trogonidae * Pharomachrus mocinno costaricensis * *

Trogonidi * Quetzal di Costa Rica o Trogone spendido di Costa Rica * *

* Pharomachrus mocinno mocinno * *

* Quetzal spendido messicano o Trogone splendido messicano * *

CORACIIFORMES * * *

Coraciiformi * * *

Bucerotidae * * Aceros narcondami *

Bucerotidi * * Calao di Narcondam *

* * Buceros bicornis ( * ) ( C 1 )

* * Calao bicorne o Bucero bicorne *

* Buceros bicornis homrai * *

* Calso bicorne del Nord o Bucero bicorne del Nord * *

* * Buceros hydrocorax hydrocorax ( C 1 ) *

* * Calao delle Filippine *

* * Buceros rhinoceros rhinoceros ( C 1 ) *

* * Calao rinoceronte *

* Rhinoplax vigil * *

* Calao dal caso o Bucero dal casco * *

PICIFORMES * * *

Piciformi * * *

Picidae * Campephilus imperialis * *

Picidi * Picchio imperiale * *

* Dryocopus javensis richardsi * *

* Picchio nero dal ventre bianco di Corea * *

* * Picus squamatus flavirostris ( C 1 ) *

* * Picchio verde squamoso *

PASSERIFORMES * * *

Passeriformi * * *

Pittidae * * Pitta brachyura nympha ( C 2 ) *

Pittidi * * Pitta del Bengala giapponese *

* Pitta kochi * *

* Pitta di Koch * *

Cotingidae * Cotinga maculata * *

Cotingidi * Cotinga macchiata * *

* * Rupicola peruviana ( C 2 ) *

* * Galletto di roccia peruviano *

* * Rupicola rupicola ( C 2 ) *

* * Rupicola o galletto di roccia comune *

* Xipholena atropurpurea * *

* Cotinga dalle ali bianche * *

Atrichornithidae * Atrichornis clamosa * *

Atricornitidi * Uccello dei cespugli rumoroso * *

Hirundinidae * * Pseudochelidon sirintarae ( C 1 ) *

Irundinidi * * Rondine dagli occhiali *

Muscicapidae * Dasyornis brachypterus longirostris p.e . * *

Muscicapidi * Pigliamosche di erba dal lungo becco * *

* Dasyornis broadbenti littoralis p.e . * *

* Pigliamosche rosso dell ' Ovest * *

* * Muscicapa ruecki *

* * Pigliamosche di Rueck *

* Picathartes gymnocephalus * *

* Picatarte dalla testa nuda * *

* Picathartes oreas * *

* Picatarte del Camerun * *

* * Psophodes nigrogularis ( C 2 ) *

* * Timalide occidentale *

Zosteropidae * Zosterops albogularis * *

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali * Ucello dagli occhiali dal petto bianco * *

Meliphagidae * Meliphaga cassidix * *

Melifagidi * Melifago dall ' elmo * *

Fringillidae * Spinus cucullatus * *

Fringillidi * Cardellino rosso * *

* * Spinus yarrellii *

* * Cardellino di Yarrell *

Estrildidae * * Emblema oculata *

* * Diamante dalle orecchie rosse *

* * Poephila cincta cincta *

* * Diamante a bavetta *

Sturnidae * Leucopsar rothschildi * *

Sturnidi * Storno di Rothschild * *

Paradisaeidae * * Paradisaeidae spp . ( C 1 ) *

Paradiseidi * * Paradiseidi *

REPTILIA

RETTILI

TESTUDINATA * * *

Testudinati * * *

Dermatemytidae * * Dermatemys mawii *

Dermatemidi * * Dermatemide *

Emydidae * Batagur baska * *

Emididi * Tartaruga fluviale indiana * *

* * Clemmys muhlenbergi *

* * Clemmide di Muehlenberg *

* Geoclemys ( = Damonia ) hamiltonii * *

* Tartaruga di Hamilton * *

* Geomyda ( = Nicoria ) tricarinata * *

* Tartaruga tricarinata * *

* Kachuga tecta tecta * *

* Tartaruga a tetto dell ' India * *

* Morenia ocellata * *

* Tartaruga di Birmania * *

* Terrapene coahuila * *

* Tartaruga-botte acquatica * *

Testudinidae * * Testudinidae spp . ( * ) ( C 2 ) *

Testudinidi * * Testudinidi ( C 1 : Testudo graeca *

* * Tartaruga greca *

* * Testudo hermanni *

* * Tartaruga di Hermanni *

* * Testudo marginata *

* * Tartaruga marginata ) *

* Geochelone ( = Testudo ) elephantopus * *

* Tartaruga gigante delle Galapagos * *

* Geochelone ( = Testudo ) radiata * *

* Tartaruga raggiata * *

* Geochelone ( = Testudo ) yniphora * *

* Tartaruga a sperone del Madagascar * *

* Geopherus flavomarginatus * *

* Tartaruga dal bordo giallo * *

* Psammobates ( = Testudo ) geometrica * *

Cheloniidae * Cheloniidae spp . * *

Tartarughe di mare * Tartaruga caretta * *

Dermochelyidae * Dermochelys coriacea * *

Dermochelidi * Dermochelide coriacea * *

Trionychidae * Lissemys punctata punctata * *

Trionici * Lissemide puntata * *

* Trionyx ater * *

* Trionice nera * *

* Trionyx gangeticus * *

* Trionice del Gange * *

* Trionyx hurum * *

* Trionice pavone * *

* Trionyx nigricans * *

* Trionice scuro * *

Pelamedusidae * * Podocnemis spp . ( C 2 ) *

Pelomedusidi * * Tartarughe americane *

Chelidae * Pseudemydura umbrina * *

Tartarughe dal collo di serpente * Tartaruga dal collo corto * *

CROCODYLIA * * *

Coccodrilli * * *

Alligatoridae * * Alligatoridae supp . ( * ) ( C 2 ) *

Alligatoridi * * Alligatori del Mississippi o Alligatore americano *

* Alligator sinensis * *

* Alligatore della Cina * *

* Caiman crocodilus apaporiensis * *

* Caimano del Rio Apaporis * *

* Caiman latirostris * *

* Caimano dal muso largo o Jacarè * *

* Melanosuchus niger * *

* Caimano nero * *

Crocodylidae * * Crocodylidae spp . ( * ) ( C 2 ) *

Croccodrillidi * * Coccodrillo di Jonnson *

* Crocodylus acutus * *

* Coccodrillo americano * *

* Crocodylus cataphractus * *

* Coccodrillo catafratto o falso gaviale africano * *

* Crocodylus intermedius * *

* Coccodrillo intermedio o dell ' Orinoco * *

* Crocodylus moreletii * *

* Coccodrillo di Morelet * *

* Crocodylus niloticus * *

* Coccodrillo del Nilo * *

* Crocodylus novaeguineae mindorensis * *

* Coccodrillo di Mindoro * *

* Crocodylus palustris * *

* Coccodrillo di palude * *

* Crocodylus porosus ( ** ) - 108 * *

* Coccodrillo marino * *

* Crocodylus rhombifer * *

* Coccodrillo di Cuba o rombifero * *

* Crocodylus siamensis * *

* Coccodrillo siamese * *

* Osteolaemus tetraspis * *

* Osteolemo tetraspe o Coccodrillo dal muso corto del Congo * *

Crocodylidae * Tomistoma schlegelii * *

* Falso gaviale o Tomistoma * *

Gavialidae * Gavialis gangeticus * *

Gaviali * Gaviale del Gange * *

RHYNCHOCEPHALIA * * *

Rincocefalidi * * *

Sphenodontidae * Sphenodon punctatus * *

Sfenodontidi * Sfenodonte o Tuatara * *

SAURIA * * *

Sauri * * *

Gekkonidae * * Cyrtodactylus serpensinsula *

Geconidi * * Gecko dell ' isola Serpente *

* * Phelsuma spp . ( C 2 ) *

Pygopodidae * * Paradelma orientalis *

Pigopodidi * * Paradelma *

Agamidae * * Uromastyx spp . ( C 2 ) *

Agamidi * * Uromastici *

Chamaeleonidae * * Chamaeleo spp . ( C 1 : Chamaeleo Chamaele ) *

Cameleonidi * * Cameleonti *

Iguanidae * * Amblyrhynchus cristatus ( C 2 ) *

Iguanidi * * Iguana marina *

* * Conolophus spp . ( C 2 ) *

* * Iguane terrestri *

* Brachylophus spp . * *

* Cyclura spp . * *

* Iguane cornute * *

* * Iguana spp . *

* * Iguana *

* * Phrynosoma coronatum blainvillei *

* * Frinosoma coronata di San Diego *

Cordylidae * * Cordylus spp . *

Cordilidi * * Cordili *

* * Pseudocordylus spp . *

* * Pseudocordili *

Teiidae * * Chemidophorus huperythrus ( C 1 ) *

Teiidi * * *

* * Crocodilurus lacertinus *

* * Coccodrillo lucertola *

* * Dracaena guianensis *

* * Dracena della Guayana *

* Tupinambis spp . *

* * Tegu *

Helodermatidae * * Heloderma spp . ( C 1 ) *

Elordermatidi * * Eloderme *

Varanidae * * Varanus spp . ( * ) ( C 2 ) *

Varanidi * * Varani *

* Varanus bengalensis * *

* Varano del Bengala * *

* Varanus flavescens * *

* Varano giallo * *

Varanidae * Varanus griseus * *

* Varano del deserto * *

* Varanus komodoensis * *

* Drago di Komoso * *

SERPENTES * * *

Serpenti * * *

Boidae * * Boidae spp . ( * ) [ C 2 : Constrictor ( = Boa ) constrictor ] *

Boidi * * Boidi *

* * Boa costrittore *

* * Euinectes spp . *

* * Python spp . ( * ) *

* * Eryx jaculus . *

* Acrantophis spp . * *

* Acrantopidi * *

* Boleyria spp . * *

* Casarea spp . * *

* Epicrates inornatus * *

* Boa del Porto Rico * *

* Epicrates subflavus * *

* Boa della Giamaica * *

* Python molurus molurus * *

* Pitone dell ' India * *

* Sanzinia madagascariensis * *

* Boa del Magagascar * *

Colubridae * * Cyclagras gigas *

Colubridi * * Falso cobra *

* * Elachistodon westermanni *

* * Mangiatore di uova indiano *

* * Pseudoboa cloelia *

* * Mussurano *

* * Thamnophis elegans hammondi *

* * Serpente dalle due strisce *

AMPHIBIA

ANFIBI

URODELA * * *

Urodeli * * *

Cryptobranchidae * Andrias ( = Megalobatrachus ) davidianus * *

Criptobranchidi * Salamandra di padre David * *

* Andrias ( = Megalobatrachus ) japonicus * *

* Salamandra gigante del Giappone * *

Ambystomidae * * Ambystoma dumerilii *

Ambistomidi * * *

* * Ambystoma lermaensis *

* * Ambystoma mexicanum *

* * Salamandra tigre *

SALIENTIA * * *

Salienti o Anuri * * *

Bufonidae * Bufo periglenes * *

Bufonidi * Rospo rosso * *

Bufonidae * * Bufo retiformis ( C 2 ) *

* * Rospo verde *

* Bufo superciliaris * *

* Nectophrynoides spp . * *

* Nettofrinoide * *

Atelopodidae * Atelopus varius zeteki * *

Atepodidi * * *

PISCES

PESCI

COELACANTHIFORMES * * *

Celacantiformi * * *

Coelacanthidae * * Latimeria chaluminae *

* * Latimeria *

CERATODIFORMES * * *

Geratodiformi * * *

Ceratodidae * * Neoceratodus forsteri *

* * Noceratodo di Forster *

ACIPENSERIFORMES * * *

Acipenseriformi * * *

Acipenseridae * Acipenser brevirostrum * *

Acipenseridi * Storione dal rostro breve * *

* * Acipenser fulvescens *

* * Storione rosso *

* * Acipenser oxyrhynchus *

* * Acipenser sturio *

* * Storione comune *

OSTEOGLOSSIFORMES * * *

Osteoglossiformi * * *

Osteoglossidae * * Arapaima gigas ( C 1 ) *

Osteoglossidi * * Arapaima *

* Scleropages formosus * *

SALMONIFORMES * * *

Salmoniformi * * *

Salmonidae * Coregonus alpenae * *

Salmonidi * * *

* * Salmo chrysogaster *

* * Stenodus leucichthys leucichhthys *

* * Salmone bianco *

CYPRINIFORMES * * *

Cipriniformi * * *

Cyprinidae * * Caecobarbus geertsi *

Ciprinidi * * *

* * Plagopterus argentissimus *

Cyprindae * Probarbus jullieni * *

Catastomidae * Chamistes cujus * *

Catastomidi * * *

* * Ptychocheilus lucius *

SILURIFORMES * * *

Siluriformi * * *

Schilbeidae * Pangasianodon gigas * *

Schilbeidi * * *

ATHERINIFORMES * * *

Ateriniformi * * *

Cyprinodontidae * * Cynolebias constanciae *

Ciprionodontidi * * *

* * Cynolebias marmoratus *

* * Cynolebias minimus *

* * Cynolebias opalescens *

* * Cynolebias splendens *

Poeciliidae * * Xiphophorus couchianus *

Pecilidi * * *

PERCIFORMES * * *

Percidae * Stizostedion vitreum glaucum * *

Percidi * * *

Sciaenidae * Cynoscion macdonaldi * *

Scienidi * * *

MOLLUSCA

MOLLUSCHI

ANISOMYARIA

Mytilidae * * Mytihus chorus *

NAIADOIDA * * *

Unionidae * Conradilla caelata * *

Unionidi * * *

* * Cyprogenia aberti *

* Dromus dromas * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina curtisi * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) florentina florentina * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) sampsoni * *

Unionidae * Epioblasma ( = Dysnomia ) suicata perobliqua * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa gubernaculum * *

* * Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa rangiana *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) torulosa torulosa * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) turgidula * *

* Epioblasma ( = Dysnomia ) walkeri * *

* Fusconaia cuneolus * *

* Fusconaia edgariana * *

* * Fusconaia subrotunda *

* * Lampsilis brevicula *

* Lampsilis higginsi * *

* Lampsilis orbiculata oribiculata * *

* Lampsilis satura * *

* Lampsilis virescens * *

* * Lexingtonia dolabelloides *

* Plethobasis cicatricosus * *

* Plethobasis cooperianus * *

* Pleurobema plenum * *

* Potamilus ( = Proptera ) capax * *

* Quadrula intermedia * *

* Quadrula sparsa * *

* Toxolasma ( = Carunculina ) cylindrella * *

* Unio ( Megalonaias /?/ ) nickliniana * *

* Unio ( Lampsilis /?/ ) tampicoensis tecomatensis * *

* Villosa ( = Micromya ) trabalis * *

STYLOMMATOPHORA * * *

Stilommatofori * * *

Cameanidae * * Pupustyla ( = Papuina ) pulcherrima *

Camenidi * * *

Paryphantidae * * Paryphanta spp . + 209 *

PROSOBRANCHIA * * *

Prosobranchi * * *

Hydrobiidae * * Coahuilix hubbsi *

Idrobidi * * *

* * Cochliopina milleri *

* * Durangonella coahuilae *

* * Mexipyrgus carranzae *

* * Mexipyrgus churinceanus *

* * Mexipyrgus escobedae *

* * Mexipyrgus lugoi *

* * Mexipyrgus mojarralis *

* * Mexithauma multilineatus *

* * Mexipyrgus quadripaludium *

* * Nymphophilus minckleyi *

* * Paludiscala caramba *

INSECTA

INSETTI

LEPIDOPTERA * * *

Lepidotteri * * *

Papilionidae * * Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

Papilionidi * * *

* * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

* * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) ( C 1 ) *

* * Parnassius apollo ( C 1 ) *

ANTHOZOA

Antipatharia * * Antipatharia spp . ( C 2 ) *

FLORA

APOCYNACEAE * * Pachypodium spp . ( * ) *

* * Palma del Madagascar *

* Pachypodium namagnamum * *

ARACEAE * Alocasia sanderiana * *

* Alocasia * *

* Alocasia zebrina * *

* Alocasia * *

ARALIACEAE * * Panax quinquefolius > I *

* * Ginseng *

ARAUCARIACEAE * Araucaria araucana ( ** ) + 120 * Araucaria araucana ( * ) - 109 > 2 *

* * Rompicapo-scimmia *

ASCLEPIADACEAE * * Ceropegia spp . *

* * Frerea indica *

BYELIDACEAE * * Byblis spp . *

CACTACEAE * * CACTACEAE spp . ( * ) + 211 *

* * Cactus *

* Ariocarpus agavoides * *

* Ariocarpus scapharostrus * *

* Aztekium ritteri * *

* Echinocereus lindsayi * *

* Obregonia denegrii * *

* Pelecyphora aselliformis * *

* Pelecyphora strobiliformis * Rhipsalis spp . *

CARYOCARACEAE * Caryocar costaricense * *

* Caryocar * *

CARYOPHYLLACEAE * Gymnocarpos przewalskii * *

* Melandrium mongolicus * *

* Silene mongolica * *

* Stellaria pulvinata * *

* Stellaria * *

CEPHALOTACEAE * * Cephalotus follicularis *

CHLOANTHACEAE * * CHLOANTHACEAE spp . + 212 *

COMPOSITAE * * Saussurea lappa > 1 *

* * Bardana *

CUPRESSACEAE * Fitzroya cupressoides * *

* Pilgerodendron uviferum * *

CYATHEACEAE * * CYATHEACEAE spp . > 3 *

* * Felci *

CYCADACEAE * * CYCADACEAE spp . ( * ) *

* * Cicas *

* Microcycas calocoma * *

* Cicas nana * *

DICKSONIACEAE * * DICKSONIACEAE spp . > 3 *

* * Felce *

DIDIEREACEAE * * DIDIEREACEAE spp . *

DIOSCOREACEAE * * Dioscorea deltoidea > 1 *

* * Yam *

EUPHORBIACEAE * * Euphorbia spp . - 110 *

* * Latte di lupo *

FAGACEAE * * Quercus copeyensis > 2 *

* * Quercia ( copayensis ) *

GENTIANACEAE * Prepusa hookeriana * *

HAEMODORACEAE * * Anigozanthos spp . *

* * Macropidia fuliginosa *

HUMIRIACEAE * Vantanea barbourii * *

JUGLANDACEAE * Engelhardtia pterocarpa * *

LEGUMINOSAE * Ammopiptanthus mongolicum * *

* Cynometra hemitomophylla * *

* Platymiscium pleiostachyum * *

* Tachigalia versicolor * *

* * Thermopsis mongolica *

LILIACEAE * * Aloe spp . ( * ) *

* Aloe albida * *

* Aloe pillansii * *

* Aloe polyphylle * *

* Aloe thorncropftii * *

* Aloe vossii * *

MELASTOMATACEAE * Lavoisiera itambana * *

MELIACEAE * Guarea longipetiola * *

* * Swietenia humilis > 2 *

* * Mogano *

MORACEAE * Batocarpus costaricensis * *

MYRTACEAE * * Verticordia spp . *

NEPENTHACEAE * Nepenthes rajali * *

ORCHIDACEAE * * ORCHIDACEAE spp . ( * ) *

* * ( C 1 : 106 species ) *

* Cattleya skinneri * *

* Fiore di S . Sebastiano * *

* Cattleya trianae * *

* Didiciea cunninghamii * *

* Laelia jongheana * *

* Laelia lobata * *

* Lycaste virginalis var . alba * *

* Fiore dello Spirito Santo * *

* Peristeria elata * *

* Reanthera imschootiana * *

* Vancia coerulea * *

PALMAE * * Areca ipot *

* * Betelmut *

* * Chrysalidocarpus decipiens *

* * Chrysalidocarpus lutescens *

* * Neodypsis decaryi *

* * Phoenix hanceana var . philippinensis *

* * Zalacca clemensiana *

PINACEAE * Abies guatemalensis * *

* Abetedel Guatemala * *

* Abies nebrodensis * *

* Abete delle isole Nebrodi * *

PODOCARPACEAE * Podocarpus costalis * *

* Podocarpus parlatorei * *

PORTULACACEAE * * Anacampseros spp . *

* * Love plant *

PRIMULACEAE * * Cyclamen spp . C 1 : Cyclamen graecum *

* * Ciclamino ( incl . Cyclamen mindleri ) *

* * Cyclamen creticum *

* * Cyclamen balearicum *

* * Cyclamen persicum *

PRIMULACEAE * * C 2 : Cyclamen hederifolium *

* * ( Cyclamen neapolitanum ) *

* * Cyclamen purpurascens *

* * ( Cyclamen europaeum auct . ) *

* * Cyclamen repandum *

* * ( Cyclamen vernale ) *

PROTEACEAE * * Banksia spp . *

* * Conospermum spp . *

* * Dryandra formosa *

* * Dryandra polycephala *

* Orothamnus zeyheri * *

* Protea odorata * *

* * Xylomelum spp . *

RUBIACEAE * Balmea stormae * *

RUTACEAE * * Boronia spp . *

* * Crowea spp . *

* * Geleznowia verrucosa *

SAXIFRAGACEAE * Ribes sardoum * *

( GROSSULARIACEAE ) * Blacca delle oche * *

SOLANACEAE * * Solanum sylvestre *

Night Shade * * *

STANGERIACEAE * * STANGERIACEAE spp . ( * ) *

* Stangeria eriopus * *

STERCULIACEAE * * Basiloxylon excelsum > 2 *

THYMELAEACEAE * * Pimelea physodes *

ULMACEAE * Celtis aetnensis * *

* Celtis dell ' Etna * *

VERBENACEAE * * Caryopteris mongolica *

* * Nut Wing *

WELWITSCHIACEAE * * WELWITSCHIACEAE spp . ( * ) *

* Welwitschia bainesii * *

ZAMIACEAE * * ZAMIACEAE spp . ( * ) *

* Encephalartos spp . * *

* ZINGIBERACEAE * Hedychium philippinense * *

* Giglio delle farfalle * *

ZYGOPHYLLACEAE * * Guaiacum sanctum > 2 *

* * Legno santo *

APPENDICE III ( 1 ) ( 2 )

Interpretazione

1 . Le specie elencate nella presente appendice sono indicate :

a ) con il nome della specie , o

b ) con l ' insieme delle specie appartenenti ad una categoria superiore o parte designata di tale categoria

2 . L ' abbreviazione « spp . » serve a indicare tutte le specie di una categoria superiore .

3 . /Gli altri riferimenti a categorie superiori alle speci sono forniti unicamete a titolo informativo o ai fini della classificazione .

4 . Un asterisco ( * ) posto davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice I e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III .

5 . Due asterischi ( ** ) posti davanti al nome di una specie o di una categoria superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate , sottospecie o specie di tale specie o categoria sono incluse nell ' appendice II e che tali popolazioni , sottospecie o specie sono escluse dall ' appendice III .

6 . I nomi di Stati posti davanti al nome di specie o di altre categorie sono quelli delle parti contraenti che richiedono che tali specie o categorie vengano incluse nella presente appendice .

7 . Le disposizioni della convenzione si applicano a qualsiasi animale o pianta , sia vivo che morto , di una specie o altra categoria elencati nella presente appendice , nonchù a qualsiasi parte o suo derivato facilmente individuabile .

( 1 ) Le menzioni ( C 1 ) o ( C 2 ) poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o taxon figurano nell ' allegato C , parte 1 o parte 2 del regolamento .

( 2 ) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo .

* Specie * Paese *

FAUNA

MAMMALIA

CHIROPTERA * * *

Chirotteri * * *

Phyllostomatidae * Vampyrops lineatus * Uruguay *

Fillostomatidi * Vampiro dalle strisce bianche * *

EDENTATA * * *

Sdentati * * *

Myrmecophagidae * Tammandua tetradactyla ( ** ) * Guatemala *

Bradypodidae * Bradypus griseus * Costa Rica *

Bradipodidi * Bradipo grigio * *

* Choloepus hoffmanni * Costa Rica *

* Colepo di Hoffmann * *

Dasypodidae * Cabassous centralis * Costa Rica *

Dasipodidi * * *

* Cabassous gymnurus ( tatoway ) * Uruguay *

PHOLIDOTA * * *

Folidoti * * *

Manidae * Manis gigantea * Gana *

Manidi * Pangolino gigante * *

* Manis longicaudate * Gana *

* Manis tricuspis * Gana *

* Pangolino tricuspide * *

RODENTIA * * *

Roditori * * *

Sciuridae * Epixerus ebii * Gana *

Sciuridi * * *

* Sciurus deppei * Costa Rica *

Anomaluridae * Anomalurus spp . * Gana *

Anomaluridi * Anomaluro * *

* Idiurus spp . * Gana *

* Idiuro * *

Hystricidae * Hystrix spp . * Gana *

Istricidi * Istrice * *

Erethizontidae * Coendou spinosus * Uruguay *

Eretizontidi * Coendou * *

CARNIVORA * * *

Carnivori * * *

Canidae * Fennecus zerda * Tunisia *

Canidi * Fennec * *

Procyonidae * Bassaricyion gabbii * Costa Rica *

Procionidi * * *

* Bassariscus sumichrasti * Costa Rica *

* Bassarisco del Centro America * *

* Nasua nasua solitaria * Uruguay *

Mustelidae * Galictis allamandi * Costa Rica *

Mustelidi * Grigioni * *

* Mellivora capensis * Gana , Botswana *

* Tasso del miele * *

Viverridae * Viverra civetta * Botswana *

Viverridi * Civetta zibetto * *

Hyaenidae * Proteles cristatus * Botswana *

Ienidi * Protele crestato * *

PINNIPEDIA * * *

Pinnipedi * * *

Odobenidae * Odobenus rosmarus * Canada *

Odobenidi * Tricheco * *

ARTIODACTYLA * * *

Artiodattili * * *

Tayassuidae * Tayassu tajacu * Guatemala *

Hippopotamidae * Hippopotamus amphibius ( C 2 ) * Gana *

Ippopotamidi * Ippopotamo anfibio * *

Tragulidae * Hyemoschus aquaticus * Gana *

Tragulidi * Iemosco acquatico * *

Cervidae * Cervus elaphus barbarus * Tunisia *

Cervidi * Cervo dell ' Atlante * *

* Mazama americana cerasina * Guatemala *

* Odocoileus virginianus mayensis * Guatemala *

Bovidae * Ammotragus lervia * Tunisia *

Bovidi * Ammotrago * *

* Antilope cervicapra * Nepal *

* Antilope cervicapra * *

* Boocercus ( Taurotragus ) euryceros * Gana *

* Bongo * *

* Bubalus bubalis * Nepal *

* Bufalo indiano * *

* Damaliscus lunatus * Gana *

* Damalisco * *

* Gazella dorcas * Tunisia *

* Gazella Dorcade * *

* Gazella gazella cuvieri * Tunisia *

* Gazella leptoceros * Tunisia *

* Gazella bianca * *

* Tetracerus quadricornis * Nepal *

* Antilope quadricorne * *

* Tragelaphus spekei * Gana *

* Sitatunga * *

AVES

UCCELLI

RHEIFORMES * * *

Reiformi * * *

Rheidae * Rhea americana ( ** ) * Uruguay *

Reidi * Nandù * *

CICONIIFORMES * * *

Ciconiformi * * *

Ardeidae * Ardea goliath * Gana *

Ardeidi * Airone gigante * *

* Bubulcus ibis ( C 1 ) * Gana *

* Casmerodius albus ( C 1 ) * Gana *

* Airone bianco * *

* Egretta garzetta ( C 1 ) * Gana *

* Garzetta * *

Ciconiidae * Ephippiorhynchus senegalensis * Gana *

Ciconidii * Mitteria del Senegal * *

* Leptoptilos crumeniferus * Gana *

* Marabù d ' Africa * *

Threskiornithidae * Hagedashia hagedash * Gana *

Treschiornitidi * Hagedash * *

* Lampribis rara * Gana *

* Threskiornis aethiopica * Gana *

* Ibis sacro * *

ANSERIFORMES * * *

Anseriformi * * *

Anatidae * Anatidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana *

Anatidi * * *

* ( C 1 : Cygnus colombianus Cygnus bewickii jankowskii Anatidi Alopochen aegytiacus Anas querquedula Aythya nyroca ) * *

GALLIFORMES * * *

Galliformi * * *

Cracidae * Crax rubra ( C 2 ) * Costa Rica *

Cracidi * Hocco messicano * *

* Ortalis vetula ( C 2 ) * Guatemala *

* Penelopina nigra ( C 2 ) * Guatemala *

Phasianidae * Agelastes meleagrides * Gana *

Fasianidi * Agelaste * *

* Tragopan satyra * Nepal *

* Tragopano saturo * *

Meleagrididae * Agriocharis ocellata * Guatemala *

CHARADRIIFORMES * * *

Burhimidae * Burhinus bistriatus * Guatemala *

COLUMBIFORMES * * *

Columbiformi * * *

Columbidae * Columbidae spp . ( * ) ( ** ) ( C 1 : Columba livia ) * Gana *

Columbidi * Columbidi * *

* Nesoenas mayeri * Mauritius *

* Colombo di Mayer * *

PSITTACIFORMES * * *

Psittaciformi * * *

Psittacidae * Psittacula krameri ( * ) * Gana , Costa Rica *

Psittacidi * * *

CUCULIFORMES * * *

Cuculiformi * * *

Musophagidae * Musophagidae spp . ( ** ) * Gana *

Musofagidi * Musofagidi * *

PICIFORMES * * *

Rhamphastidae * Ramphastos sulphuratus * Guatemala *

PASSERIFORMES * * *

Passeriformi * * *

Muscicapidae * Bebrornis rodericanus * Mauritius *

Muscicapidi * * *

* Tchitrea ( Terpsiphone ) bourbonnensis * Mauritius *

Emberizidae * Gubernatrix cristata * Uruguay *

Emberizidi * Cardinale Verde * *

Icteridae * Xanthopsar flavus * Uruguay *

Itteridi * * *

Fringillidae * Fringillidae spp . ( * ) ( ** ) * Gana *

Fringuellidi * Fringuellidi * *

Ploceidae * Ploceidae spp . * Gana *

Ploceidi * Ploceidi * *

REPTILIA

RETTILI

TESTUDINATA * * *

Testudinati * * *

Trionichidae * Trionyx triunguis * Gana *

Trionichini * Trionice africana * *

Pelomedusidae * Pelomedusa subrufa * Gana *

Pelomedusini * Pelomedusa * *

* Pelusios spp . * Gana *

FLORA

GNETACEAE * Gnetum montanum * Nepal *

MAGNIOLIACEAE * Talauma hodgsonii * Nepal *

PAPAVERACEAE * Meconopsis regia * Nepal *

PODOCARPACEAE * Podocarpus nerifolius * Nepal *

TETRACENTRACEAE * Tetracentron spp . * Nepal *

ALLEGATO B

Parti o prodotti di animali o di piante di cui all ' articolo 2

Numero d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

1 a ) * ex 41.01 * Pellicce e pelli ( intere o ventre e fianchi ) degli animali delle specie Canidae , Ursidae , Lutrinae , Viverridae , Felidae , Arctocephalus , Elephantidae , Equidae e Camelidae , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione , nonchù delle specie di Colobus angolensis , Colobus guereza e Colobus polykomos *

* ex 41.02 C * *

* ex 41.05 B * *

* ex 43.01 * *

* ex 43.02 * *

1 b ) * ex 43.03 B * Oggetti di confezione , coperte , tappeti e tappezzerie fabbricate con le peilicce e le pelli di cui al punto 1 a ) *

2 * ex 05.09 * Crani , parti di crani con corna , trofei o parti di animali delle specie Elephantidae , Rhinocerotidae , Suidae , Cervidae , Bovidae e Choeropsis liberiensis , elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

* ex 05.15 B * *

* ex 99.05 * *

3 a ) * ex 05.09 * Zanne di Elephantidae , Monodon monoceros e Odobenus rosmarus *

* ex 95.05 B * *

* ex 99.05 * *

3 b ) * ex capitoli 66 , 71 , 92 , 97 , 98 e 99 * Oggetti ricavati , in tutto o in parte , dall ' avorio di cui al punto 3 ) a *

4 * ex 05.09 * Corna , anche lavorate , di Rhinocerotidae *

* ex 95.05 B * *

* ex 99.05 * *

5 * ex 05.14 * Muschio di tutte le specie di Moschus *

6 * ex 53.02 B * Lana di Vicugna vicugna e di Lama guanicoe *

* ex 53.05 * *

7 * ex 02.04 C * Carni e frattaglie , di tutte le specie di Cetacea ; estratti , sughi , farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di Cetacea *

* ex 02.06 C * *

* ex 05.15 B * *

* ex 16.03 *

* ex 23.01 A * *

* ex 05.09 * Fanoni di balena , greggi o semplicemente preparati , ma non tagliati in una forma determinata *

* ex 15.04 * Grassi ed oli di cetacei *

* ex 15.08 * *

* ex 15.12 * *

* 15.15 A * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche artificialmente colorato *

* ex capitolo 41 * Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato *

* ex capitoli 42 , 43 e 64 * Tutti i prodotti qui di seguito , trattati con olio di balena o di altri cetacei , anche modificato , o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : *

* * - Lavori di cuoi , oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella *

8 * ex 05.07 B * Pelli di uccelli , parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime *

* ex 67.01 * *

* ex 99.05 * *

9 * ex 04.05 A II * Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

* ex 99.05 * *

10 * ex 05.09 * Elmi di Rhinoplax virgil e prodotti scolpiti nella loro materia *

* ex 95.05 B * *

* ex 99.05 * *

11 a ) * ex 41.01 * Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I , II e III della convenzione *

* ex 41.05 * *

* ex 99.05 * *

11 b ) * ex 42.02 B * Oggetti da viaggio , borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a ) *

* ex 42.03 * *

12 * ex 05.09 * Carapaci di tartarughe terrestri o marine , greggi o semplicemente preparati e scagliati *

* ex 05.15 B * *

* ex 95.05 B * *

* ex 99.05 * *

13 * ex 02.04 C II * Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga *

* ex 02.06 C II * *

* ex 21.05 A * *

14 * ex 05.15 B * Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali *

* ex 99.05 * *

15 * ex 99.05 * Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione *

16 * ex 06.02 * Tronchi di cyatheaceae e di dycksoniaceae , nonchù il legname e le radici indicate nell ' appendice II della convenzione *

* ex 06.04 * *

* ex 43.03 B * *

ALLEGATO C

ELENCO DELLE SPECIE

oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità

NB :

Un asterisco ( * ) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate , sottospecie o specie , della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell ' appendice I della convenzione .

PARTE 1

SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA * PINNIPEDIA *

Myrmecophagidae * Phocidae *

Myrmecophaga tridactyla * Mirounga angustirostris *

Tamandua tetradactyla chapadensis * Mirounga leonina *

PHOLIDOTA * SIRENIA *

Manidae * Dugongidae *

Manis spp . * Dugong dugon ( * ) *

RODENTIA * Trichechidae *

Sciuridae * Trichechus senegalensis *

Ratufa spp . * *

CETACEA spp . ( * ) ( 1 ) * PERISSODACTYLA *

* Equidae *

* Equus hemionus ( * ) *

CARNIVORA * Equus zebra hartmannae *

Viverredae * Tapiridae *

Cynogale bennetti * Tapirus terrestris *

Eupleres goudotii * *

Eupleres major * *

Fossa fossa * *

Prionodon linsang * ARTIODACTYLA *

* Antilocapridae *

* Antilocapra americana mexicana *

* Bovidae *

* Capra falconeri ( * ) *

* Oryx ( tao ) dammah *

AVES

SPHENISCIFORMES * Polyplectron germaini *

Spheniscidae * Polyplectron malacense *

Spheniscus demersus * GRUIFORMES *

* Gruidae *

PELECANIFORMES * Grus canadensis pratensis *

Pelecanidae * Otidiae *

Pelecanus crispus * Otis tarda *

CICONIIFORMES * CHARADRIIFORMES *

Ardeidae * Scolopacidae *

Bubulcus ibis * Numenius tenuirostris *

Casmerodius albus ( syn . Egretta alba ) * Laridae *

Egretta garzetta * Larus brunnicephalus *

Ciconiidae * *

Ciconia nigra * COLUMBIFORMES *

Threskiornithidae * Colombidae *

Platalea leucorodia * Columba livia *

* Goura cristata *

Phoenicopteridae * Goura scheepmakeri *

Phoenicoparrus andinus * Goura victoria *

Phoenicoparrus jamesi * *

Phoenicopterus ruber chilensis * *

Phoenicopterus ruber ruber * CUCULIFORMES *

* Musophagidae *

* Gallirex prophyreolophus *

ANSERIFORMES * Tauraco corythaix *

Anatidae * *

Coscoroba coscoroba * STRIGIFORMES spp . ( * ) *

Cygnus columbianus ( syn . Cynus bewickii jankowskii ) * *

Branta ruficollis * CORACIIFORMES *

Alopochen aegyptiacus * Bucerotidae *

Anas querquedula * Aceros narcondami *

Aythya nyroca * Buceros bicornis ( * ) *

* Buceros hydrocorax hydrocorax *

FALCONIFORMES spp . ( * ) * Buceros rhinoceros rhinoceros *

GALLIFORMES * PICIFORMES *

Phasianidae * Picidae *

Argusianus argus * Picus squamatus flavirostris *

Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 * *

Cyrtonyx montezumae montezumae * PASSERIFORMES *

Francolinus ochropectus * *

Gallus sonneratii * Hirundinidae *

Ithaginis cruentus * Pseudochelidon sirintarae *

Polyplectron bicalcaratum * Paradisaeidae spp . *

REPTILIA

TESTUDINATA * SAURIA *

Testudinidae * Chamaeleonidae *

Testudo graeca * Chamaeleo chamaeleon *

Testudo hermanni * *

Testudo marginata * Teiidae *

* Cnemidorphorus hyperythrus *

* Helodermatidae *

* Heloderma spp . *

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES * *

Osteoglossidae * *

Arapaima gigas * *

INSECTA

LEPIDOPTERA * Parnassius apollo *

Papilionidae * Trogonoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) *

Ornithoptera spp . ( sensu D ' Abrera ) * Troides spp . ( sensu D ' Abrera ) *

FLORA

ORCHIDACEAE * Dactylorhiza fuchsii *

* Dactylorhiza saccifera *

Cypripedium calceolus * Neotinea maculata *

Epipactis palustris * Traunsteinera globosa *

Epipactis helleborine * Orchis papilionacea *

Epipactis leptochila * Orchis boryi *

Epipactis muelleri * Orchis morio *

Epipactis dunensis * Orchis longicornu *

Epipactis purpurata * Orchis coriophora *

Epipactis phyllanthes * Orchis sancta *

Epipactis atrorubens * Orchis ustulata *

Epipactis microphylla * Orchis tridentata *

Cephalanthera damasonium * Orchis lactea *

Cephalanthera longifolia * Orchis italica *

Cephalanthera cucullata * Orchis simia *

Cephalanthera epipactoides * Orchis militaris *

Cephalanthera rubra * Orchis punctulata *

Limodorum abortivum * Orchis purpurea *

Epipogium aphyllum * Orchis saccata *

Neottia nidus-avis * Orchis patens *

Listera ovata * Orchis spitzelii *

Listera cordata * Orchis mascula *

Spiranthes spiralis * Orchis pallens *

Spiranthes aestivalis * Orchis provincialis *

Spiranthes romanzoffiana * Orchis anatolica *

Goodyera repens * Orchis quadripunctata *

Gennaria diphylla * Orchis laxiflora *

Herminium monorchis * Aceras anthropophorum *

Neottianthe cucullata * Himantoglossum hircinum *

Platanthera bifolia * Barlia robertiana *

Platanthera chlorantha * Anacamptis pyramidalis *

Chamorchis alpina * Serapias cordigera *

Gymnadenia conopsea * Serapias neglecta *

Gymnadenia odoratissima * Serapias vomeracea *

Pseudorchis albida * Serapias lingua *

Pseudorchis frivaldii * Serapias parviflora *

Nigritella nigra * Ophrys insectifera *

Coeloglossum viride * Ophrys speculum *

Dactylorhiza iberica * Ophrys lutea *

Dactylorhiza sambucina * Orphrys fusca *

Dactylorhiza sulphurea * Orphrys pallida *

Dactylorhiza incarnata * Orphrys sphegodes *

Dactylorhiza majalis * Orphrys spruneri *

Dactylorhiza cordigera * Orphrys ferrum-equinum *

Dactylorhiza traunsteineri * Orphrys bertolonii *

Dactylorhiza russowii * Orphrys lunulata *

Dactylorhiza elata * Orphrys argolica *

Dactylorhiza maculata * Orphrys reinholdii *

Ophrys crotica * Liparis loeselii *

Ophrys carmela * Microstylis monophyllos *

Ophrys scolopax * Hammarbya paludos *

Ophrys fuciflora * *

Ophrys arachnitiformis * PRIMULACEAE *

Ophrys tenthredinifera * Cyclamen graecum ( incl . Cyclamen mindleri ) *

Ophrys apifera * Cyclamen creticum *

Ophrys bombyliflora * Cyclamen balearicum *

Corallorhiza trifida * Cyclamen persicum *

( 1 ) Esclusi gli specimen delle specie di cui all ' allegato II della convenzione nonchù i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca .

PARTE 2

SPECIE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA * Felidae *

Tachyglossidae * Felis bengalensis ( * ) *

Zaglossus spp . * Felis concolor ( * ) *

* Felis geoffroyi *

MARSUPIALIA * Felis pajeros *

* Felis pardalis ( * ) *

Macropodidae * Felis serval *

Dendrolagus bennettianus * Felis tigrina ( * ) *

Dendrolagus lumholtzi * Felis wiedii ( * ) *

Dendrolagus inustus * Felis yagouaroundi ( * ) *

Dendrolagus ursinus * Felis lynx ( * ) *

PRIMATES spp . ( * ) * Felis sylvestris *

CARNIVORA * PROBOSCIDEA *

Canidae * Elephantidae *

* Loxodonta africana *

Canis lupus ( * ) * *

Chrysocyon brachyurus * ARTIODACTYLA *

Ursidae * Hippopotamidae *

Ursus ( = Tharlactos ) maritimus * Choeropsis liberiensis *

Procyonidae * Hippopotamus amphibius *

Ailurus fulgens * Cervidae *

Mustelidae * Pudu mèphistophiles *

Lutra enudris * Bovidae *

Lutra incarum * Ovis ammon *

AVES

ANSERIFORMES * GALLIFORMES *

Anatidae * Cracidae *

Anas aucklandica aucklandica * Crax rubra *

Anas aucklandica chlorotis * Ortalis vetula *

Anas bernieri * Penelopina nigra *

GRUIFORMES * PASSERIFORMES *

Rallidae * Pittidae *

Gallirallus australis hectori * Pitta brachyura nympha *

COLUMBIFORMES * Cotingidae *

* Rupicola peruviana *

Columbidae * Rupicola rupicola *

Gallicolumba luzonica * *

* Muscicapidae *

PSITTACIFORMES * Psophodes nigrogularis *

Psittacidae spp . - 107 ( Melopsittacus undulatus , Nymphicus hollandicus , Psittacula krameri ) * *

REPTILIA

TESTUDINATA * Agamidae *

Testudinidae spp . ( escluse le seguenti tre specie : Testudo graeca , Testudo hermanni e Testudo marginata , che figurano nella parte 1 dell ' allegato C ) * Uromastyx spp . *

* Iguanidae *

* Amblyrhynchus cristatus *

Pelomedusidae * Conolophus spp . *

Podocnemis spp . * Varanidae *

* Varanus spp . ( * ) *

CROCODYLIA * SERPENTES *

Alligarotidae spp . ( * ) * Boidae *

Crocodylidae spp . ( * ) * Constrictor constrictor ( syn . Boa constrictor ) *

* Eunectes spp . *

* Python spp . ( * ) *

SAURIA * Eryx jaculus *

Gekkonidae * Colubridae *

Phelsuma spp . * Cyclagras gigas *

AMPHIBIA

SALIENTIA * *

Bufonidae * *

Bufo retiformis * *

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp . * *

FLORA

PRIMULACEAE * *

Cyclamen hederifolium ( Cyclamen neapolitanum ) * *

Cyclamen purpurascens ( Cyclamen europaeum autc ) * *

Cyclamen repandum ( Cyclamen vernale ) *

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