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Document 31985L0411

Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

OJ L 233, 30.8.1985, p. 33–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/1991; abrog. impl. da 31991L0244

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/411/oj

31985L0411

Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 30/08/1985 pag. 0033 - 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 6 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0061


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(85/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/854/CEE (2), in particolare l'articolo 15,considerando che occorre modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per tener conto delle più recenti conoscenze sulla situazione delle specie di uccelli;considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento della direttiva 79/409/CEE al progresso scientifico e tecnico,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli stati membri mettono in vigore il 31 luglio 1986 le disposizioni giuridiche, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 3.

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