LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 1

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 in materia di quorum di approvazione dei referendum consultivi in caso di fusione di Comuni, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale.

TESTO VIGENTE dal 04/03/2010

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/03/2010
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 1
  (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003)
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è aggiunto il seguente periodo: << Nel caso di fusione tra due o più Comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, è necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato. >>.