LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32

Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/12/2002
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco.
Art. 2
 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita l'Azienda speciale Villa Manin, di seguito denominata Azienda.
2. L'Azienda ha sede legale in Passariano, comune di Codroipo, ha personalità giuridica pubblica e gestione autonoma a tutti gli effetti.
Art. 3
 (Compiti dell'Azienda)
1. All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:
a) l'amministrazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale della Villa Manin di Passariano, di seguito denominata Villa, e del compendio architettonico e naturalistico pertinente affidato in gestione all'Azienda, come individuato dall'articolo 12;
b) la promozione e la gestione, diretta e/o in convenzione, delle attività che si svolgono nella Villa, nel parco e nel compendio circostante e la gestione del patrimonio, come individuato dall'articolo 12;
c) la partecipazione a società e associazioni, consorzi e fondazioni che perseguono le finalità previste dalla presente legge, anche con l'assunzione di amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano come scopo prevalente la valorizzazione e la promozione della Villa e del suo parco.

Art. 4
 (Organi dell'Azienda)
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
 (Composizione e durata del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da quattro componenti nominati dalla Giunta regionale. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla prima convocazione.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e l'emolumento viene fissato alla nomina.
Art. 6
 (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)
1. Sono compiti del consiglio di amministrazione:
a) la nomina di un direttore, da assumersi con contratto di lavoro autonomo di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile;
b) l'approvazione di programmi annuali e triennali di attività dell'Azienda sia per quanto riguarda la manutenzione della Villa e del parco, sia per quanto riguarda le attività culturali, espositive e convegnistiche;
c) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
d) la fissazione dei compensi per specifici compiti ai propri membri;
e) la definizione, su proposta del direttore, della pianta organica dell'Azienda;
f) l'approvazione del regolamento di gestione del compendio della Villa;
g) la verifica di attuazione dei programmi e dei progetti.

2. Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 7
 (Scioglimento del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione nei seguenti casi:
a) mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella d'insediamento;
b) irregolarità o deficienze tali da compromettere il funzionamento del consiglio stesso o l'efficienza della gestione dell'Azienda.

2. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione può nominare, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, un commissario straordinario che esercita le attribuzioni del presidente e rimane in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento, il Presidente della Regione deve provvedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
Art. 8
 (Il presidente)
1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda tra i suoi membri.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del consiglio di amministrazione designato dal presidente medesimo.
3. Sono compiti del presidente:
a) la legale rappresentanza dell'Azienda;
b) la convocazione e la presidenza delle adunanze del consiglio di amministrazione;
c) la delega di specifici compiti al direttore.

Art. 9
 (Il collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ("Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili") e funziona ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Art. 10
 (Il direttore)
1. Sono compiti del direttore dell'Azienda:
a) la direzione dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, attuando le finalità della medesima in conformità alle disposizioni legislative e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) la predisposizione e l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività nell'ambito delle direttive del consiglio di amministrazione;
c) la responsabilità diretta della gestione dei finanziamenti destinati per le attività di valorizzazione, di promozione e di carattere culturale per la Villa e il parco;
d) la predisposizione del regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del compendio della Villa.

2. Al direttore possono altresì essere affidate altre funzioni dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, il direttore ha competenza solo negli spazi del compendio della Villa assegnati all'Azienda ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11
 (Il personale)
1. La dotazione organica dell'Azienda è determinata, su proposta del direttore, con deliberazione da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica.
3. Fino a quando non è operativa autonomamente, l'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e con il personale regionale, allo scopo distaccato dall'Amministrazione regionale.
Art. 12
 (Il patrimonio)
1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito dalla Villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio gestite ora dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con esclusione delle aree attualmente riservate all'Accademia di Belle Arti di Venezia - sezione staccata di Villa Manin di Passariano, delle aree attualmente riservate alla Pro-loco Villa Manin, e delle aree assegnate all'Associazione tra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e come specificato dalla convenzione vigente con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nonché dei beni annessi alle summenzionate aree. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i beni mobili e immobili facenti parte del compendio e affidati in gestione all'Azienda, nonché le modalità per la loro consegna.
2. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Azienda eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione della stessa.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'acquisto, la locazione, l'affidamento o la cessione di beni immobili che ritiene necessari ovvero non necessari all'espletamento delle finalità di cui alla presente legge. Le cessioni di beni devono essere autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 13
 (Le entrate)
1. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
a) i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati dall'Amministrazione regionale a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Azienda e dei relativi piani di attività;
b) il ricavato dei biglietti d'ingresso alla Villa e al parco in occasione delle normali visite e in occasione di manifestazioni di vario genere;
c) il contributo di sponsorizzazioni per manifestazioni di carattere culturale, espositivo e convegnistico;
d) gli affitti di parte della Villa e del suo compendio edificato, nonché quelli dei terreni affidati alla gestione dell'Azienda;
e) i contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), viene stabilita per ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ("Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"), sulla base dei programmi di attività dell'Azienda.
3. Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi della Regione.
Art. 14
 (I programmi annuali e triennali di attività)
1. Entro il 30 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione dell'Azienda presenta all'Amministrazione regionale, per la relativa approvazione, il programma annuale e triennale della propria attività.
2. I programmi devono contenere previsioni tecniche, organizzative e finanziarie per:
a) le ipotesi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Villa, sul parco e relative pertinenze;
b) le ipotesi di attività culturali ed espositive che si possono realizzare nella Villa e nel parco nell'anno e nel triennio, nonché delle loro forme di finanziamento e di attuazione;
c) le eventuali forme di utilizzo della Villa per periodi prolungati, comunque collegati con attività di carattere culturale, da parte di soggetti pubblici e privati;
d) le modalità di valorizzazione e di promozione della Villa e delle attività svolte nella stessa in Italia e all'estero;
e) la definizione degli oneri per il personale e per le eventuali convenzioni stipulate dall'Azienda;
f) le previsioni dei costi per l'ordinaria attività dell'Azienda;
g) la previsione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Art. 15
 (Il regolamento di gestione)
1. Per la disciplina delle competenze di gestione e di manutenzione della Villa e del parco e per la regolamentazione dell'uso degli spazi da parte di terzi, il consiglio di amministrazione approva il regolamento di gestione.
2. Il regolamento è predisposto dal direttore e deve, comunque, contenere disposizioni concernenti:
a) l'organizzazione dei servizi di vigilanza, di custodia e di manutenzione della Villa e del parco;
b) le modalità di apertura al pubblico della Villa e del parco, le condizioni per la fruizione degli spazi e le relative modalità di gestione;
c) l'utilizzo degli spazi della Villa e del parco da parte di terzi e le modalità di riscossione dei diritti imposti per l'offerta dei relativi servizi.

3. Le entrate finanziarie di cui al comma 2, lettera c), afferiscono ad apposito capitolo del bilancio dell'Azienda.
4. Per le funzioni di vigilanza, custodia e manutenzione di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza alla gestione delle manifestazioni che si svolgono nel compendio della Villa come definito all'articolo 12, nonché per la riscossione delle entrate di cui al comma 3, sono stipulate apposite convenzioni con l'associazione Pro-loco Villa Manin di Passariano.
Art. 16
 (Promozione di progetti integrati)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in attuazione degli indirizzi definiti dai programmi di cui all'articolo 14:
a) realizza interventi diretti di recupero e di valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, di pregio storico - culturale presenti nell'area, nonché interventi di acquisto di beni strettamente necessari per il completamento di compendi già di proprietà regionale, al fine di garantire la fruibilità pubblica dei beni stessi, nonché la loro utilizzazione per attività complementari a quelle che hanno sede nella Villa;
b) promuove, per il conseguimento di obiettivi di miglioramento dell'assetto territoriale e di salvaguardia dei valori storico - culturali, ambientali e paesaggistici dell'area, la realizzazione di progetti integrati d'iniziativa della Regione, della Provincia o di enti locali anche attraverso gli interventi di cui alla lettera a) o mediante accordi di programma.

Art. 17
 (Norma finanziaria)
1. Con la legge finanziaria è determinato annualmente l'ammontare del finanziamento da destinare all'Azienda.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è condizione per la prima attuazione della presente legge.
Art. 18
 (Norma transitoria)
1. Al fine di assicurare continuità alle attività gestionali, l'Azienda può subentrare in tutte le eventuali convenzioni attualmente poste in essere dall'Amministrazione regionale con soggetti terzi e relative alla gestione dei beni di cui all'articolo 12.