LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 2002, n. 30

Disposizioni in materia di energia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2002
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:
a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;
b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;
d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.

Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:
a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;
b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;
c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;
f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete quando interessino più province;
g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge.

Art. 3
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:
a) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;
b) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
e) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti;
f) al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.
Art. 4
 (Funzioni dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:
a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993.

Art. 5
 (Accordi fra Stato e Regione)
1. La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze.
2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.
CAPO II
 Programmazione energetica, partecipazione, interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia
Art. 6
 (Piano energetico regionale)
1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.
2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:
a) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;
d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati.

3. Il PER contiene:
a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;
b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;
c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;
d) l'individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l'insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell'energia;
e) le indicazioni immediatamente operative;
f) il piano finanziario generale.

4. Per la redazione del PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dall'Ufficio di piano, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 7
 (Modalità procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione)
1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di piano, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.
Art. 8
 (Conferenza regionale per l'energia)
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno annualmente, una Conferenza regionale per l'energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.
Art. 9
 (Azioni regionali a favore del sistema produttivo)
1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale.
2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.
3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.
4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:
a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;
b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione;
c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.

6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.
7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi o cofinanziamenti, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale.
Art. 10
 (Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.
2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale alla programmazione è autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria è determinata l'entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 11
 (Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale.
Art. 12
 (Progetti pilota)
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), Distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e attuazione.
Art. 13
 (Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale)
1. L'espressione del parere regionale nell'intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati.
2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.
CAPO III
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
 (Disposizioni transitorie)
1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.
3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.
4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);
b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).

Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione <<Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.2.72 <<Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato "Servizio per la programmazione energetica", di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione <<Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da Comuni e loro Consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.