CAPO II
Programmazione energetica, partecipazione, interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia
Art. 6
(Piano energetico regionale)
1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.
2. Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:
a) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
b) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;
d) il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati.
3. Il PER contiene:
a) i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;
b) le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;
c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;
d) l'individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l'insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione e al trasporto dell'energia;
e) le indicazioni immediatamente operative;
f) il piano finanziario generale.
4. Per la redazione del PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dall'Ufficio di piano, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 7
(Modalità procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione)
2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di piano, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.
Art. 8
(Conferenza regionale per l'energia)
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno annualmente, una Conferenza regionale per l'energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.
Art. 9
(Azioni regionali a favore del sistema produttivo)
1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale.
2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.
3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.
4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:
a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;
b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione;
c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.
6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.
7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi o cofinanziamenti, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale.
Art. 10
(Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.
2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale alla programmazione è autorizzato a stipulare, nel rispetto dell'
articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l'istituto del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..
Art. 11
(Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale.
Art. 12
(Progetti pilota)
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), Distretti industriali di cui alla
legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e attuazione.
Art. 13
(Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale)
1. L'espressione del parere regionale nell'intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati.
2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.
3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione.
4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);
b) la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).
Art. 16
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione <<Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.7.2.72 <<Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato "Servizio per la programmazione energetica", di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione <<Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da Comuni e loro Consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti industriali, società di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.