SEZIONE I
Bilancio di previsione e leggi di spesa
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.
Art. 2
(Bilancio pluriennale)
1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano regionale di sviluppo.
2. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale, ricostituendone la medesima estensione triennale.
3. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
4. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
Art. 3
(Legge finanziaria)
1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, insieme al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di "legge finanziaria" che provvede, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. La legge finanziaria:
a) dispone le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) determina l'ammontare delle previsioni di entrata;
c) autorizza il limite massimo del ricorso al mercato finanziario distintamente per:
1) la contrazione di mutui per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, prevedendone le condizioni generali di stipula ed il periodo d'ammortamento e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;
2) la contrazione di prestiti obbligazionari, ai sensi dell'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, prevedendo la durata del prestito e l'ammontare massimo degli oneri di rimborso e commissione e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;
d) dispone gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di leggi, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) accantona a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
f) determina gli stanziamenti degli altri fondi di cui all'articolo 9.
2. Le autorizzazioni di spesa per nuovi interventi sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di disciplina normativa del tutto nuova nell'ordinamento regionale. Il Consiglio regionale, con proprio regolamento interno, definisce i termini di ammissibilità degli strumenti emendativi in ordine a quanto stabilito con il presente comma.
3. Con la legge finanziaria possono apportarsi modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi.
Art. 4
(Altre leggi di spesa)
1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.
2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.
Art. 5
(Mutui e prestiti)
1. La contrazione di mutui da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, può essere autorizzata esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di variazione al bilancio di previsione, per provvedere a spese di investimento o per la copertura del disavanzo finanziario.
2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma 1, nonché dei prestiti di cui all'
articolo 52 della legge costituzionale 1/1963, non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della relativa spesa.
4. Per le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 9, la determinazione degli importi dei contratti definitivi dei mutui è effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in appropriate unità previsionali di base.
Art. 6
(Bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 7 e 8, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per funzioni- obiettivo.
2. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, costituenti le unità fondamentali di bilancio.
3. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dagli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 2, lettera e), il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
5. Nella legge di approvazione dei bilanci è approvato distintamente il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendenti anche le spese per partite di giro.
6. Le previsioni di spesa di cui al comma 3 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.
Art. 7
(Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio le entrate della Regione sono distinte in entrate effettive ed entrate per partite di giro.
2. Le entrate effettive sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria; che derivino da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; che derivino da rendite patrimoniali e utili; che derivino da alienazioni, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti; che derivino da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
c) unità previsionali di base ai fini dell'accertamento dei cespiti.
3. Le entrate sono riepilogate in riassunti per titoli e categorie.
Art. 8
(Classificazione delle spese)
1. Nel bilancio le spese della Regione sono distinte in spese effettive e spese per partite di giro.
2. Le spese effettive sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) programmi, con riferimento alle previsioni del Piano regionale di sviluppo;
c) rubriche, con riferimento all' articolazione amministrativa della Regione;
d) titoli, a seconda che le spese siano di natura corrente, d'investimento, ovvero riguardino il rimborso di mutui e prestiti;
e) unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, tenendo distinte, secondo l'analisi economica, le spese dirette dai trasferimenti.
3. Le spese sono riepilogate in riassunti per funzioni-obiettivo, programmi, rubriche e titoli.
4. A fini conoscitivi è data evidenza:
a) per ciascuna unità previsionale di base, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno;
b) per ciascuna rubrica, dell'ammontare delle risorse già impegnate o prenotate e di quelle disponibili.
Art. 9
(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)
1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:
a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;
c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;
d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario.
Art. 10
(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di
previsione)
1. Al bilancio di previsione è allegato un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui all'articolo 43.
2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico, sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.
3. In relazione alle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, i capitoli di entrata e di spesa sono ordinati per servizi, nell'ambito della rubrica di riferimento, secondo la ripartizione amministrativa interna delle competenze all'accertamento delle entrate ed alla gestione della spesa. I servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.
4. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di entrata e di spesa disposte con la legge finanziaria e con i provvedimenti legislativi e amministrativi di variazione al bilancio adottati in corso d'esercizio.
5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo, le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali, le spese continuative e ricorrenti e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.
6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi a spese obbligatorie, a spese d'ordine, a spese di funzionamento, nonché le spese considerate impreviste.
7. Il documento tecnico e gli annessi elenchi sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio.
Art. 11
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'
articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Qualora la legge finanziaria e quella di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'
articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed alle spese non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Art. 12
(Esercizio provvisorio)
1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
Art. 13
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.
Art. 14
(Particolari fondi assegnati alla Regione)
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario e salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Affluiscono al fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni, disposte dalla Regione, di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché quelle genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.
3. Nel documento tecnico allegato al bilancio, in apposito prospetto, sono messe a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
4. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
5. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
6. Nel documento tecnico allegato al bilancio gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.
7. Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.
Art. 15
(Gestioni fuori bilancio della Regione)
1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.
Art. 16
(Codificazione del bilancio e del documento tecnico)
1. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle rubriche, dei servizi, delle unità previsionali di base e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
SEZIONE II
Variazioni al bilancio
Art. 17
(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine
dell'esercizio)
1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.
2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.
4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti, si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.
5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.
6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.
7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione.
8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.
9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi del comma 2, qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo.
10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.
11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.
12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 59 della medesima L.R. 7/99.
Art. 18
(Assestamento di bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite ai sensi dell'articolo 17, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.
Art. 19
(Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste)
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio - istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli - sui capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco annesso al documento tecnico allegato al bilancio.
2. I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.
Art. 20
(Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e
d'ordine)
1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio.
2. Con le modalità previste dal comma 1, l'Assessore regionale alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine delle somme necessarie, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa - già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili - e l'iscrizione delle somme stesse, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente.
Art. 21
(Residui perenti reclamati dai creditori)
1. Per la reiscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi dell'articolo 29, comma 6, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti il prelevamento dagli appropriati fondi di riserva relativi a spese di parte corrente o di parte in conto capitale, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori ed iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.
Art. 22
(Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di
assegnazioni statali e comunitarie)
1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 14, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio e negli appropriati capitoli di spesa, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.
Art. 23
(Prelevamenti dal fondo per il finanziamento e
l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili
a finanziamento comunitario)
1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è destinato al finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.
2. A valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.
3. La disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione Europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.
5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi, nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.
6. In relazione all'approvazione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.
Art. 24
(Prelevamenti dal fondo per l'attuazione dei contratti
collettivi del personale regionale)
1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
Art. 25
(Spese di funzionamento)
1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio e dei capitoli di spesa della stessa rubrica, relativi a spese non obbligatorie inerenti al funzionamento dell'Amministrazione regionale, inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento annesso al documento tecnico allegato al bilancio.
Art. 26
(Altri provvedimenti di variazione)
1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre nelle appropriate unità previsionali di base, istituendone ove occorra di nuove, con propri decreti:
a) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti;
b) l'istituzione di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti;
c) variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli di spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori e, rispettivamente, il rimborso della quota capitale, nonché tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa per il rimborso dei prestiti obbligazionari, contratti mediante emissione di Buoni ordinari regionali, relativi agli oneri rispettivamente di parte corrente e capitale;
d) l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa e l'iscrizione di stanziamenti relativi a partite di giro, nonché la variazione degli stanziamenti dei capitoli già previsti.
Art. 27
(Variazioni al bilancio)
1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, in relazione a progetti di legge approvati dal Consiglio regionale.
2. È rimessa al Consiglio regionale, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di autoregolamentazione, l'istituzione e la disciplina di apposita sessione di bilancio, quale periodo in particolare riservato all'esame ed alla approvazione dei documenti finanziari e di bilancio per il nuovo triennio.
SEZIONE III
Gestione della spesa
Art. 28
(Programmazione e gestione della spesa)
1. La ripartizione della spesa per funzioni- obiettivo, programmi e unità previsionali di base costituisce vincolo di riferimento finanziario nella definizione dei programmi della Giunta regionale.
2. I Direttori regionali e i Direttori di Servizio autonomo - nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di gestione ed allocazione delle risorse - possono proporre, in relazione alle specifiche effettive occorrenze finanziarie e qualora sia necessario per ottimizzare la spesa avuto riguardo alle risorse disponibili, storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, limitatamente agli stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso, ivi comprese le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17. Le variazioni sono disposte, previa deliberazione della Giunta regionale, con apposito decreto dell'Assessore regionale alle finanze, di cui va data comunicazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per le spese di natura obbligatoria dell'Amministrazione, per le spese d'ordine e per quelle direttamente regolate con legge.
Art. 29
(Impegni di spesa e accertamento residui)
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale, come specificati nel documento tecnico.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto.
4. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma del comma 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
5. Ai fini dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei conti, ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.
6. Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
7. Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 6 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno.
8. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi dei commi 3 e 4.
9. Le entrate accertate nelle scritture contabili della Ragioneria e non riscosse rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.
10. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.
Art. 30
(Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi
impegni)
1. L'assunzione dell'impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali avviene contestualmente all'approvazione dei contratti da parte dei Direttori regionali.
Art. 31
(Titoli di spesa)
1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 17, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singola imputazione.
2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.
4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
5. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 32
(Pagamenti di ruoli di spesa fissa)
1. L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.
2. Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.
Art. 33
(Pagamento delle spese per il personale)
1. Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti od a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.
Art. 34
(Tesoriere regionale - contabilità dei titoli di spesa
estinti)
Art. 35
(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei
funzionari delegati)
SEZIONE IV
Norme in materia di controllo interno di Ragioneria
Art. 36
(Controllo interno di ragioneria)
1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti amministrativi di impegno di spesa, sugli atti amministrativi di liquidazione, sui titoli di spesa e sugli atti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'
articolo 58 della legge costituzionale 1/1963.
2. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o regolamento a tale controllo.
3. Il controllo interno di ragioneria si esercita secondo le modalità e nei termini previsti dalla presente legge.
Art. 37
(Natura del controllo interno di ragioneria)
1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'
articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, verificando la regolarità contabile degli stessi.
3. Il controllo interno successivo a consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.
Art. 38
(Verifica della regolarità contabile)
1. Il controllo contabile sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'
articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.
2. Il controllo contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.
3. Il controllo contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.
4. Il controllo contabile sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'
articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, che comportino entrate si esercita accertando che l'entrata sia imputata al pertinente capitolo di bilancio, nonché quantificata ai sensi di legge e che i dati identificativi dei soggetti previsti nell'atto corrispondano a quelli indicati nella documentazione giustificativa trasmessa.
Art. 39
(Verifica di legalità della spesa o dell'atto)
1. La verifica di legalità della spesa o dell'atto si esercita accertando che l'atto sia assunto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo disciplinano.
Art. 40
(Efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo
interno di ragioneria)
1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto al controllo interno preventivo di ragioneria, registra l'impegno di spesa o l'atto medesimo nel caso in cui esso non comporti impegno di spesa.
3. L'atto sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'
articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, diviene efficace qualora sia esaurito il controllo espletato dalla Corte dei conti, secondo le norme vigenti.
4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare al dirigente, o all'organo emittente l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.
5. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso il dirigente o l'organo che ha emanato l'atto, può recepire le osservazioni della Ragioneria annullando o modificando l'atto ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Ragioneria generale di provvedere comunque alla sua registrazione.
Art. 41
(Visto di ragioneria sui titoli di spesa)
1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.
2. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.