LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 54

Decorrenza delle norme di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Le indennità previste all' articolo 21, quarto e quinto comma, e all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono attribuite a decorrere dal 1 gennaio 1981.
Art. 2
 
Gli oneri per le indennità e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981 rispettivamente di lire 120 milioni, di lire 50 milioni e di lire 30 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - del precitato stato di previsione.