LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10

Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.05 - Fiere e mercati

TITOLO I
 NORMA PROGRAMMATICA
Art. 1
 
Nell' attesa del trasferimento di ulteriori competenze all' Amministrazione regionale in materia di fiere, mostre ed esposizioni, la Regione Friuli - Venezia Giulia, nell' ambito delle materie di sua competenza e nel quadro delle finalità di sviluppo dei relativi settori produttivi, disciplina e coordina con la presente legge le manifestazioni fieristiche, le mostre e le esposizioni che si svolgono sul proprio territorio.
TITOLO II
 MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE
ED ENTI ORGANIZZATORI
Art. 2
 (Definizione delle manifestazioni)
Ai fini della presente legge sono considerate:
<< Fiere >> - le manifestazioni aperte al pubblico, senza limitazione merceologica, nelle quali è consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti o la vendita su campione; << Mostre >> - le manifestazioni di un settore merceologico o di più settori merceologici tra essi omogenei, nelle quali sia vietata l' asportazione dei prodotti esposti durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse e l' accesso sia limitato a una o più categorie di operatori economici; << Esposizioni >> - le manifestazioni varie e non periodiche, senza dirette finalità commerciali, per dimostrare al pubblico i progressi tecnologici, ed in generale l' avanzamento scientifico, culturale e sociale conseguito dalle attività produttive; << Mostre - mercato >> - le manifestazioni, aperte al pubblico, riguardanti l' esposizione di opere d' arte ed effettuate allo scopo della compravendita delle stesse e non rientranti in quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Alle manifestazioni di cui al precedente comma viene attribuita, da parte dell' Amministrazione regionale, la qualifica di regionale o di locale in rapporto alla prevalente influenza territoriale degli espositori che vi partecipano, indipendentemente dai prodotti esposti.
L' attribuzione della qualifica avviene contestualmente all' adozione del calendario fieristico regionale di cui al successivo articolo 16.
Art. 3
 (Enti organizzatori)
Le manifestazioni espositive di cui all' articolo 2 sono organizzate da Enti pubblici, nonché da Enti privati aventi esclusivamente tale finalità statutaria e che non perseguono fini di lucro.
Art. 4
 (Riconoscimento degli Enti)
Le manifestazioni locali possono essere organizzate anche da Comitati od Associazioni non riconosciuti, purché tali organismi non abbiano fini di lucro.
I provvedimenti concernenti il riconoscimento giuridico, la modifica e lo scioglimento degli enti aventi istituzionalmente lo scopo di organizzare periodicamente nell' ambito regionale manifestazioni fieristiche sono emanati, su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 14, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Con il medesimo provvedimento è approvato lo Statuto dell' Ente.
Lo Statuto deve prevedere i fini dell' Ente ed i mezzi finanziari a disposizione per i fini indicati.
Nessun riconoscimento è necessario per gli Enti fieristici che lo abbiano conseguito anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 (Organi degli Enti)
Dei consigli di amministrazione degli esistenti Enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale aventi sede nel territorio della Regione fanno parte anche componenti designati dall' Amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di statuto.
Nei collegi dei revisori dei conti degli Enti medesimi, sarà incluso un rappresentante della Regione, designato dall' Assessore al turismo ed al commercio e un rappresentante del Ministero dell' industria e del commercio.
Art. 6
 (Estinzione degli Enti)
Con le modalità di cui all' articolo 4, la Regione può dichiarare l' estinzione degli Enti fieristici da essa riconosciuti, qualora essi vengano a trovarsi nell' impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
La liquidazione è effettuata da un commissario liquidatore nominato in osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile sulla liquidazione delle persone giuridiche.
Il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni contenute nello Statuto e, in mancanza, secondo le determinazioni del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta.
Art. 7
 (Coordinamento con la disciplina del commercio fisso
ed ambulante)
L' attività di vendita che si svolge nell' ambito delle fiere e mostre periodiche è sottratta all' applicazione delle norme contenute nelle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 luglio 1971, n. 558, nonché nelle leggi regionali 13 dicembre 1971, n. 56, 13 maggio 1974, n. 17 e 20 maggio 1977, n. 28.
Le disposizioni a carattere permanente non artigiane, volte alla vendita dei prodotti esposti (sia diretta, sia promozionale) rientrano nella sfera di applicazione delle leggi e delle norme generali che disciplinano l' esercizio del commercio.
TITOLO III
 AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE
Art. 8
 (Direttive regionali)
Oltre le manifestazioni comprese nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali redatto dal Ministero industria, commercio ed artigianato, possono essere svolte nella regione solo quelle manifestazioni fieristiche, realizzate in armonia con i principi e con le direttive generali, indicate dalla Regione in materia, che siano comprese nel calendario regionale ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.
Le direttive di cui al comma precedente sono emanate dall' Assessore regionale al turismo ed al commercio - previa deliberazione della Giunta regionale - entro il mese di settembre dell' anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni.
Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, che si svolgono nel territorio regionale, devono disporre di sede stabile, di una organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.
Art. 9
 (Manifestazioni autorizzate)
L' autorizzazione - salvo il disposto del comma seguente - è rilasciata dall' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall' articolo 14.
Le manifestazioni fieristiche locali sono sottoposte ad autorizzazione del Comune ove si svolge la manifestazione.
Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere inviata alla Direzione regionale del turismo e del commercio per la formazione del calendario regionale di cui al successivo articolo 16.
La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore ai 12 giorni.
La Giunta regionale può eccezionalmente autorizzare, per comprovate ragioni organizzative, una durata maggiore.
Art. 10
 (Domanda di autorizzazione)
La domanda di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche è presentata entro il 30 giugno dell' anno precedente a quello in cui si tiene per la prima volta la manifestazione e deve essere corredata:
a) di un progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della manifestazione, le finalità perseguite ed i settori merceologici interessati;
b) di un piano finanziario dettagliato con l' indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;
c) del regolamento della manifestazione;
d) delle previste dimensioni dell' area in cui si svolgerà la manifestazione;
e) delle altre notizie utili circa gli incontri ed i convegni di operatori economici e le manifestazioni collaterali che si prevede saranno organizzate nell' ambito della manifestazione in relazione alle finalità perseguite.

Entro il termine di 30 giorni prima dell' inizio della manifestazione dovranno essere forniti i dati definitivi in ordine agli elementi di cui alle lettere d) e e) del presente articolo.
Art. 11
 (Autorizzazione)
L' autorizzazione può essere concessa alle manifestazioni fieristiche che:
a) soddisfino alle reali esigenze di promozione e sviluppo economico dei settori interessati ove trattasi di fiere e mostre, mentre per quanto concerne le esposizioni quando queste perseguano obiettivi tecnici, culturali, sociali o scientifici;
b) presentino modalità di organizzazione diretta a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l' accesso a tutti gli operatori che in relazione alla qualifica della manifestazione di cui all' articolo 2, abbiano titolo e siano interessati a partecipare o ad esporre in base al regolamento dell' ente organizzatore approvato dalla Regione.

Art. 12
 (Date di svolgimento delle manifestazioni)
Al fine dell' inserzione nel calendario regionale, l' Assessore al turismo ed al commercio, previo parere del Comitato di coordinamento di cui all' articolo 14 della presente legge, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.
Art. 13
 (Durata delle autorizzazioni)
Le autorizzazioni, salvo che siano richieste per manifestazioni ad edizione unica, sono rilasciate a tempo indeterminato.
La Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento di cui all' articolo 14 della presente legge, può d' ufficio revocare, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni, con atto motivato, le autorizzazioni per le manifestazioni che non siano state organizzate con l' osservanza dei requisiti, dei criteri e delle norme stabilite dalla presente legge e nel decreto di autorizzazione.
A tal fine la Direzione regionale del turismo e del commercio, nei confronti delle manifestazioni fieristiche e dei soggetti organizzatori, può disporre ispezioni, acquisizioni di dati, notizie e ogni altro elemento utile a valutare il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
L' autorizzazione decade ove non venga utilizzata anche una sola volta.
La revoca dell' autorizzazione e la decadenza comportano la cancellazione dal calendario salve le sanzioni previste negli articoli successivi.
TITOLO IV
 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE
Art. 14
 (Comitato regionale di coordinamento
per le fiere, mostre ed esposizioni)
Presso la Direzione regionale del turismo e del commercio è costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, il Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali.
Esso è presieduto dall' Assessore regionale al turismo ed al commercio ed è composto da:
a) quattro Presidenti di Enti fieristici aventi sede nell' ambito regionale o loro delegati;
b) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, o loro delegati;
c) il Presidente dell' ESA o suo delegato;
d) il Presidente dell' ERSA o suo delegato;
e) sette rappresentanti nominati dalla Giunta regionale, di cui:
- uno designato dalle associazioni degli industriali;
- uno designato dalle associazioni piccole industrie;
- uno designato dalle associazioni dei commercianti;
- uno designato dalle associazioni degli artigiani;
- uno designato dalle associazioni delle categorie agricole;
- rispettivamente scelti previo accordo fra le singole associazioni operanti in regione;
- uno designato dall' ANCI;
- uno designato dall' UPI;
f) il Direttore della Direzione regionale del turismo e del commercio, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;
g) i dirigenti dei servizi del turismo, dell' industria, del commercio e dell' artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale del turismo e del commercio.
I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare, durante la quale sono stati eletti.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Si delibera con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti.
Il Comitato può avvalersi di esperti, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e disporre altresì consultazioni con i rappresentanti di enti locali territoriali, nonché di enti ed organizzazioni del settore.
Art. 15
 (Attribuzioni del Comitato)
Il Comitato esprime pareri nei seguenti argomenti:
a) coordinamento delle manifestazioni fieristiche ed espositive regionali ai sensi dell' articolo 9 della presente legge;
b) calendario annuale regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, di cui all' articolo seguente;
c) programma degli enti fieristici ed espositivi, in relazione alla richiesta di autorizzazione di cui all' articolo 11;
d) parere sulle proposte di intervento finanziario della Direzione regionale del turismo e del commercio a favore degli Enti fieristici ed espositivi e su ogni altro argomento, riguardante la materia delle fiere, mostre ed esposizioni che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Nella propria attività, il Comitato può promuovere, di volta in volta, la consultazione delle Associazioni di categoria interessate, allo scopo di provocare una larga e qualificata partecipazione nella definizione dei programmi medesimi.
Art. 16
 (Calendario regionale delle fiere,
mostre ed esposizioni)
Ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento previsto al precedente articolo 14, delibera il calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, che deve essere pubblicato entro e non oltre il mese di settembre dell' anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni.
Di regola le manifestazioni di pari qualifica dovranno aver luogo distanziate tra loro di almeno venti giorni, onde consentire la valorizzazione delle iniziative e la migliore utilizzazione dei mezzi e delle strutture.
Non potrà aver luogo nella regione più di una manifestazione specializzata avente per oggetto lo stesso prodotto. A tale riguardo verrà data l' autorizzazione all' Ente che realizza la rassegna da un maggior numero di anni.
Art. 17
 (Elementi del calendario)
Il calendario di cui all' articolo 16 dovrà contenere, per ciascuna manifestazione, le seguenti indicazioni:
a) luogo nel quale ha svolgimento;
b) denominazione ufficiale;
c) data d' inizio e di chiusura;
d) estremi della delibera di autorizzazione.

Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui sopra possono essere cancellate quando vengano a mancare i motivi per i quali ne è stato autorizzato lo svolgimento.
Eventuali deroghe saranno concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall' articolo 14.
Art. 18
 (Coordinamento nel calendario nazionale)
Al fine di agevolare il coordinamento, la promozione e lo sviluppo economico, l' Amministrazione regionale - entro il mese di gennaio di ciascun anno - trasmetterà al Ministero industria, commercio e artigianato, nonché al Ministero del commercio con l' estero il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni previsto dall' articolo 16.
TITOLO V
 CONTROLLO SUGLI ENTI FIERISTICI
Art. 19
 (Controlli regionali)
Le funzioni di controllo sugli atti degli Enti fieristici, che hanno sede nel territorio regionale, sono esercitate dall' Assessore regionale al turismo ed al commercio.
Sono soggette ad approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti e la stipulazione di mutui.
Entro quindici giorni dall' adozione, gli atti soggetti ad approvazione sono trasmessi alla Direzione regionale del turismo e del commercio in copia integrale.
Dal ricevimento degli atti, da parte della Direzione regionale, è dato contestuale avviso all' Ente emittente.
La richiesta o l' assunzione diretta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell' Assessore.
L' ordinanza è immediatamente comunicata all' Ente.
Il controllo viene eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell' atto.
La richiesta o l' assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla comunicazione dell' ordinanza prevista dal quinto comma del presente articolo.
Dalla scadenza di tale termine decorre, per l' esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci.
TITOLO VI
 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 20
 (Sanzioni)
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge o non iscritte nel calendario è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10 milioni.
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in data, località e con denominazione diverse da quelle indicate nei calendari nazionali, regionali o provinciali, o svolga un programma diverso da quello comunicato all' Amministrazione ai fini dell' autorizzazione, è punito con la sanzione fino a lire 500.000, salvo il potere di revoca, ai sensi dell' articolo 6.
È fatta salva ogni altra responsabilità ai sensi delle leggi civili e penali.
Art. 21
 (Delega ai Comuni)
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 20 sono delegate ai Comuni che le esplicano secondo le modalità indicate nella disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative regionali ed accessorie, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
Art. 22
 (Norma transitoria)
Alla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni in atto per manifestazioni fieristiche di competenza regionale sono rinnovate con la procedura prevista dalla presente legge.
A tale fine, gli enti, i comitati e le associazioni interessati devono presentare domanda di rinnovo entro 60 giorni dalla data di cui al primo comma, pena la decadenza dell' autorizzazione stessa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici o privati, le associazioni e i comitati costituiti per l' organizzazione di manifestazioni fieristiche debbono uniformare - ove necessario - i propri statuti e la propria organizzazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 23
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.