Art. 14
(Comitato regionale di coordinamento
per le fiere, mostre ed esposizioni)
Presso la Direzione regionale del turismo e del commercio è costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, il Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali.
Esso è presieduto dall' Assessore regionale al turismo ed al commercio ed è composto da:
a) quattro Presidenti di Enti fieristici aventi sede nell' ambito regionale o loro delegati;
b) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, o loro delegati;
c) il Presidente dell' ESA o suo delegato;
d) il Presidente dell' ERSA o suo delegato;
e) sette rappresentanti nominati dalla Giunta regionale, di cui:
- uno designato dalle associazioni degli industriali;
- uno designato dalle associazioni piccole industrie;
- uno designato dalle associazioni dei commercianti;
- uno designato dalle associazioni degli artigiani;
- uno designato dalle associazioni delle categorie agricole;
- rispettivamente scelti previo accordo fra le singole associazioni operanti in regione;
- uno designato dall' ANCI;
- uno designato dall' UPI;
f) il Direttore della Direzione regionale del turismo e del commercio, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;
g) i dirigenti dei servizi del turismo, dell' industria, del commercio e dell' artigianato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale del turismo e del commercio.
I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare, durante la quale sono stati eletti.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Si delibera con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti.
Il Comitato può avvalersi di esperti, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e disporre altresì consultazioni con i rappresentanti di enti locali territoriali, nonché di enti ed organizzazioni del settore.
Art. 15
(Attribuzioni del Comitato)
Il Comitato esprime pareri nei seguenti argomenti:
a) coordinamento delle manifestazioni fieristiche ed espositive regionali ai sensi dell' articolo 9 della presente legge;
b) calendario annuale regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, di cui all' articolo seguente;
c) programma degli enti fieristici ed espositivi, in relazione alla richiesta di autorizzazione di cui all' articolo 11;
d) parere sulle proposte di intervento finanziario della Direzione regionale del turismo e del commercio a favore degli Enti fieristici ed espositivi e su ogni altro argomento, riguardante la materia delle fiere, mostre ed esposizioni che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
Nella propria attività, il Comitato può promuovere, di volta in volta, la consultazione delle Associazioni di categoria interessate, allo scopo di provocare una larga e qualificata partecipazione nella definizione dei programmi medesimi.
Art. 16
(Calendario regionale delle fiere,
mostre ed esposizioni)
Ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento previsto al precedente articolo 14, delibera il calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, che deve essere pubblicato entro e non oltre il mese di settembre dell' anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni.
Di regola le manifestazioni di pari qualifica dovranno aver luogo distanziate tra loro di almeno venti giorni, onde consentire la valorizzazione delle iniziative e la migliore utilizzazione dei mezzi e delle strutture.
Non potrà aver luogo nella regione più di una manifestazione specializzata avente per oggetto lo stesso prodotto. A tale riguardo verrà data l' autorizzazione all' Ente che realizza la rassegna da un maggior numero di anni.
Art. 17
(Elementi del calendario)
Il calendario di cui all' articolo 16 dovrà contenere, per ciascuna manifestazione, le seguenti indicazioni:
a) luogo nel quale ha svolgimento;
b) denominazione ufficiale;
c) data d' inizio e di chiusura;
d) estremi della delibera di autorizzazione.
Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui sopra possono essere cancellate quando vengano a mancare i motivi per i quali ne è stato autorizzato lo svolgimento.
Eventuali deroghe saranno concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall' articolo 14.
Art. 18
(Coordinamento nel calendario nazionale)
Al fine di agevolare il coordinamento, la promozione e lo sviluppo economico, l' Amministrazione regionale - entro il mese di gennaio di ciascun anno - trasmetterà al Ministero industria, commercio e artigianato, nonché al Ministero del commercio con l' estero il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni previsto dall' articolo 16.