LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1980, n. 61

Determinazione dei contributi per iniziative programmate nel settore del turismo con riguardo all' onere per la rivalsa IVA e rateazione di eventuale rimborso su contributi concessi per dette iniziative.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/11/1980
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 Determinazione dei contributi con riguardo
all' onere rivalsa IVA
Art. 1
 
Le percentuali stabilite da leggi regionali per la determinazione di contributi a sostegno di iniziative programmate nel settore del turismo sono applicate, anche nel caso in cui la realizzazione di dette iniziative non comporti lavori, sulle spese ritenute ammissibili con l' inserimento, nelle stesse, pure dell' onere per la rivalsa dell' imposta sul valore aggiunto.
L' onere citato al precedente comma va determinato in via definitiva - comunque nell' ambito della spesa ritenuta ammissibile - all' atto del saldo del contributo sulla base della documentazione contabile prodotta dal beneficiario a dimostrazione dell' onere posto a suo carico. Nei pagamenti di eventuali anticipi o acconti del contributo, la relativa quota va commisurata tenendo conto anche della rivalsa dell' IVA, determinandone l' onere con l' applicazione di una percentuale non eccedente quella riconosciuta in sede di determinazione della spesa ammissibile.
I precedenti commi non trovano applicazione qualora il destinatario del contributo dia notizia che intende avvalersi della facoltà di cui all' articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, ovvero particolari disposizioni consentano all' assegnatario del contributo di dar modo ai fornitori dei beni e dei servizi, necessari per la realizzazione dell' iniziativa sovvenzionata, di agire in esenzione dell' imposta sul valore aggiunto.
CAPO II
 Rateazione delle somme da recuperare
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale, qualora debba riscuotere importi a titolo di rimborso - in relazione a specifici strumenti legislativi operanti nel settore del turismo - può autorizzare, su motivata richiesta del debitore, il versamento rateale degli importi predetti.
Chi ottenga il consenso di estinguere il debito in un periodo:
a) non eccedente ai due anni, dovrà corrispondere pure l' interesse, via via maturatosi sul residuo dovuto importo, pari a quello riconosciuto dal tesoriere dell' Amministrazione regionale sugli importi presso di lui depositati;
b) eccedente a quello di cui alla precedente lettera << a >>, dovrà rimborsare il debito in rate costanti posticipate semestrali al tasso d' interesse da determinarsi - maggiorando di cinque punti quello di cui alla precedente lettera - secondo i criteri applicati per l' estinzione di un mutuo bancario di entità pari al debito predetto.

Il periodo per l' estinzione del debito non potrà comunque eccedere i cinque anni.
Le specifiche condizioni per il rimborso rateato sono stabilite con decreto del dirigente competente per il settore, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
 
Le associazioni e le persone fisiche o giuridiche private che intendono ottenere la rateazione nei termini di cui alla lettera << b >> del secondo comma del precedente articolo 2, devono prestare adeguata garanzia sotto forma di fidejussione bancaria ovvero di ipoteca su un bene immobile; il valore di tali garanzie non deve essere inferiore alla somma dell' onere risultante a carico del debitore e del 50% dell' ammontare dell' onere predetto.
CAPO III
 Disposizioni particolari sul rimborso dei contributi
Art. 4
 
I proprietari di beni - nel caso in cui detti beni, mobili od immobili, debbano mantenere una precisa destinazione per un determinato periodo di tempo in quanto, con riguardo ad essi, siano stati disposti interventi finanziari ai sensi di leggi operanti nel settore del turismo - possono ottenere l' assenso a modificare la destinazione dianzi citata prima della scadenza del prescritto termine e possono, altresì essere esonerati dall' obbligo di versare all' Amministrazione regionale gli importi a rimborso, qualora detti beni continuino ad essere utilizzati secondo una delle destinazioni contemplate dalla legge regionale in forza della quale sono stati concessi i contributi.
L' Amministrazione regionale deve però pretendere la corresponsione di congruo importo, da determinarsi - applicando, in via di massima, i criteri stabiliti, per il rimborso di quote di contributo, nei singoli strumenti legislativi in forza dei quali venne concesso il contributo - qualora, per la struttura turistica di cui è prevista la modifica di destinazione, le provvidenze a suo tempo concesse risultino più favorevoli di quelle concedibili per i beni con destinazione ora da darsi alla predetta struttura.
Art. 5
 
La norma contenuta nell' articolo 4 costituisce interpretazione autentica del quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, e del quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.
Art. 6
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 4, l' ente pubblico o l' associazione che, operante senza fine di lucro, sia stato o venga esonerato dall' obbligo di mantenere ad uso rifugio l' edificio adattato, costruito, ampliato o ammodernato, con contributi in capitale concessi dalla Regione e che abbia mantenuto o mantenga l' edificio quale struttura turistico - ricettiva, non è assoggettato a rimborso di quote di detto contributo qualora - a seguito dell' esecuzione di opere di urbanizzazione nella zona in cui trovasi l' edificio o comunque a seguito di altre cause indipendenti dalla volontà degli enti predetti - l' edificio predetto non abbia potuto o non possa mantenere la destinazione dianzi citata.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.