LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO I
 Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici
appartenenti od in uso alla Regione.
Art. 1
 
Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.
Art. 2
 
La deliberazione giuntale di cui all' art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è adottata su proposta dell' Assessore alle finanze, cui spetta, altresì, di disporre l' impegno della spesa, salvo che egli ritenga di provvedere nei modi previsti dall' art. 13, secondo comma, della legge citata e dall' art. 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Art. 3
 
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 3 milioni, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
Art. 4
 
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo, i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
L' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici.
I fondi necessari per la esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio, mediante aperture di credito anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
CAPO II
 Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali, compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall' art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Province, Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari, purché da parte degli enti cessionari sia assunto l' onere di utilizzare i beni ceduti per fini di edilizia popolare ed economica, o comunque di interesse pubblico, nei modi che saranno precisati negli atti di cessione.
Art. 6
 
Per la vendita di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, può sempre procedersi a trattativa privata - indipendentemente dal loro valore di stima - oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo ai beni immobili del patrimonio disponibile statale:
a) quando l' acquirente sia un ente pubblico o consorzio fra enti pubblici od una società per azioni a prevalente capitale pubblico od una associazione o fondazione od istituzione senza fini di lucro;
b) quando l' acquirente sia un lavoratore agricolo e l' acquisto giovi alla formazione od all' arrotondamento della proprietà contadina diretto - coltivatrice;
c) quando ricorrano particolari ragioni di convenienza o di opportunità o di utilità o di congruenza, secondo l' apprezzamento della Giunta regionale.

Le disposizioni del precedente comma si osservano, in quanto applicabili, anche per la permuta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e per la costituzione di diritti reali di godimento su detti beni.
Art. 7
 
Nei casi previsti dai precedenti artt. 5 e 6, le cessioni gratuite, le vendite a trattativa privata, le permute e le costituzioni di diritti reali di godimento devono essere preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, previo parere della Commissione indicata nell' articolo successivo.
Art. 8
 
È istituita, presso l' Assessorato delle finanze, una speciale Commissione, composta:
- dall' Assessore alle finanze, in veste di Presidente;
- dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta;
- dall' Avvocato della Regione; e dai Direttori regionali delle foreste, dei lavori pubblici, della Ragioneria generale, dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze e dal Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio che funge anche da Segretario.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione altri funzionari dell' Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame di casi particolari.
Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Commissione esprime parere:
a) sulle proposte di cessione gratuita dei beni, di cui all' art. 5, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzarli per gli scopi indicati dall' art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;
b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento, di cui agli artt. 6 e 7;
c) in ogni altro caso previsto da leggi e regolamenti regionali e su di ogni altro affare che l' Assessore alle finanze ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 9
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
CAPO III
 Procedure amministrative e contrattuali nelle materie
di competenza dell' Assessorato delle finanze.
Art. 10
 
Salvo quanto previsto nei precedenti Capi, riguardo alle materie di competenza dell' Assessorato delle finanze spetta all' Assessore di determinare il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per alienazioni, acquisti, forniture, prestazioni e lavori.
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze o, per sua delega, un Direttore di Servizio del medesimo Assessorato. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti, nonché la liquidazione e l' ordinazione delle relative spese.
Art. 11
 
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore alle finanze.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 12
 
Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.
Art. 13
 
Le disposizioni degli ultimi due commi dell' art. 4 si applicano anche per il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, tributi e diritti vari.
CAPO IV
 Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle
norme sull' impiego privato.
Art. 14
 
Per far fronte alle operazioni di piccola manutenzione ed all' esercizio degli impianti di riscaldamento nonché di quelli elettrici ed idraulici istallati negli uffici regionali, ovvero per garantire la pulizia e la piccola manutenzione delle autovetture in dotazione, alle quali non si può far fronte con personale dei ruoli regionali, può disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, l' assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato regolato dalle norme sull' impiego privato come previsto dal Contratto nazionale per i dipendenti dell' industria metalmeccanica, entro il limite di 10 unità.
Art. 15
 
Le spese per il personale di cui all' art. 14 della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1971, al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
L' onere relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.
La denominazione del precitato capitolo 31, viene così modificata: << Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull' impiego privato (LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni) (Spesa obbligatoria) >>.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.