Art.   1
          
       
          
          
          Riguardo  ai  lavori   di   costruzione,   ricostruzione, ampliamento, adattamento,  sistemazione  e  manutenzione  di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che  disciplinano  le  opere  dipendenti  dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito  nei successivi artt. 2, 3 e 4.
         
        
          Art.   3
          
       
          
          
          I lavori di manutenzione e di sistemazione, per  i  quali si sia prevista una spesa non superiore a  lire  3  milioni, possono essere direttamente disposti   dall' Assessore  alle finanze o, per  sua  delega,  dal  Direttore  regionale  dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
         
        
          Art.   4
          
       
          
          
          Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo, i lavori  vengono  eseguiti  sotto  la  immediata  e   diretta responsabilità del Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare  con ditte  di  fiducia  appositi  accordi,   non   soggetti   ad approvazione  né  ad  alcuna  formalità  preliminare.  Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
          
          
          L' accertamento  della  congruità  dei  prezzi  e  della regolare esecuzione dei lavori  è  demandato   all' Ufficio tecnico consultivo  della  Direzione  regionale  dei  lavori pubblici.
          
          
          I fondi necessari  per  la  esecuzione  dei  lavori,  nel presumibile  importo  occorrente   per   ciascun   esercizio finanziario, sono messi a  disposizione  del  Direttore  del Servizio del Demanio e del Patrimonio, mediante aperture  di credito anche in deroga all' art. 56 del  RD    18  novembre 1923, n. 2440.
          
          
          Per  la  presentazione  dei  rendiconti  di   spesa,   si osservano,   in   quanto   applicabili,   le    disposizioni legislative  e  regolamentari  sulla  contabilità  generale dello Stato.