Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali della Regione contributi destinati alla copertura dei maggiori oneri nell'ambito degli interventi di opere pubbliche finanziati con risorse regionali derivanti dall'incremento dei costi di approvvigionamento delle materie prime conseguente alla situazione di instabilità dei mercati internazionali e alle tensioni geopolitiche, nonché da ulteriori costi sopravvenuti con esclusione delle spese riferite a migliorie o a interventi non riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per interventi muniti di progetto esecutivo validato, anche limitatamente alla sola validazione in linea tecnica, al fine di assicurare l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori, nonché per appalti già aggiudicati o per contratti in corso di esecuzione.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento, da parte del responsabile unico del progetto, della insufficiente disponibilità finanziaria del quadro economico dell'opera attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché dell'impossibilità di farvi fronte mediante ulteriori risorse nella disponibilità dell'ente, ivi compresi i ribassi d'asta conseguiti e gli accantonamenti per imprevisti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti di ammissibilità, i criteri di riparto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché ogni altra condizione necessaria ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia tecnica e sono istruite secondo procedimento valutativo a sportello.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
7. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di interventi già finanziati con risorse regionali nell'ambito delle politiche abitative per i quali sia stato conferito l'incarico di progettazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2026, contributi integrativi a favore dei Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi degli
articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), non ancora definitivamente rendicontati, al fine di fronteggiare l'incremento delle spese originariamente previste.
8.
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata dei seguenti documenti redatti dal soggetto incaricato della progettazione:
a) una relazione illustrativa attestante la necessità di ulteriori risorse finanziarie;
b) quadro economico comparativo tra le spese originariamente previste e quelle aggiornate;
c) cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
10. Il contributo integrativo è concesso in misura pari al 100 per cento della maggiore spesa presunta risultante dal quadro economico aggiornato rispetto all'importo originariamente ammesso a contributo, nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuna domanda, previa verifica del piano economico-finanziario aggiornato predisposto in conformità alla
deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016 - Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
11. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante procedimento valutativo a sportello, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le disponibilità finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande ammissibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro l'annualità finanziaria 2026.
12. Ai contributi di cui al comma 7 si applica, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione concernente il sostegno alle iniziative di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e alle forme innovative di cui all'
articolo 26 della legge regionale 1/2016.
13. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
14. Al fine di favorire la mobilità dell'hinterland pordenonese in occasione dell'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sostegno delle spese necessarie alla realizzazione e alla riqualificazione di nodi di interscambio comunali che connettono più linee del trasporto pubblico locale automobilistico.
15. Il contributo di cui al comma 14 è concesso nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili nel limite massimo di 300.000 euro previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di specifica istanza alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio contenente una relazione dettagliata degli interventi corredata del preventivo di spesa e di idoneo cronoprogramma dei lavori e di spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, mediante procedura a sportello, contributi ai Comuni per la copertura del quadro economico dei progetti relativi a interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e passerelle per i quali siano state espletate le attività previste dal Livello 2 di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti), e a cui sia stata attribuita una Classe di Attenzione complessiva Alta o Medio-Alta.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture stradali e portuali della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 30 settembre corredata di una relazione illustrativa, un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese ferroviarie titolari di licenza d'esercizio ai sensi del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)). I contributi sono finalizzati a evitare che si riduca il trasporto su ferro delle merci in conseguenza dell'interruzione per i lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra agosto e settembre 2026 sulla tratta ferroviaria Confine Italo-Austriaco Lt Thoerl - Carnia. I contributi riguardano i trasporti merci sulle direttrici con origine o destino nei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, negli interporti regionali e nelle aziende, ubicate sul territorio regionale, che utilizzano i raccordi ferroviari per traffici con origine o destinazione nella Regione.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati l'intensità e l'ammontare massimo del contributo, i costi ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione. La domanda, corredata della documentazione specificata dalla deliberazione della Giunta regionale, deve essere presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi senza sovracompensazione. Le istanze che non trovano copertura nello stanziamento di bilancio autorizzato per l'esercizio 2026 sono archiviate.
23. I contributi di cui al comma 20 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, trasporto ferroviario e concorrenza.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., nei limiti di cui al comma 27, per la realizzazione dell'intervento di revamping dell'impianto fotovoltaico finalizzato a ottimizzare la funzionalità del terminal intermodale.
26. Il contributo di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda, a mezzo PEC, da parte dell'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 27 al Servizio competente in materia di logistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi. Contestualmente alla presentazione della domanda, l'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. rinuncia, per l'importo di cui al comma 29, al contributo già concesso con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica 11 dicembre 2025, n. 69475/GRFVG.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
30.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel contesto dell'evento "
Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", a sostenere l'attivazione, la pubblicizzazione e la promozione di servizi aggiuntivi, anche transfrontalieri, di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio, anche per il miglioramento del collegamento con le strutture aeroportuali.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2026, suddivisa in ragione di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 400.000 euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 160.
32. L'Amministrazione regionale, a ulteriore sostegno dell'iniziativa di cui al comma 30, è autorizzata a destinare risorse a favore di Fondazione FS Italiane per il revamping dei treni da adibire ai servizi ferroviari con materiale storico. Le risorse sono concesse previa istanza, contenente il quadro degli interventi e il cronoprogramma della spesa, da presentarsi al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
34. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a realizzare la piazzola per la base dell'elisoccorso regionale presso il Centro operativo di Protezione Civile sito a Palmanova.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
36.
Dopo il
comma 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<1 quater. La Regione predispone strumenti negoziali per l'acquisizione dei servizi di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria in favore dei gruppi comunali di cui all'articolo 7, comma 2 ter, e delle associazioni convenzionate di Protezione Civile, in armonia con la normativa nazionale vigente in materia. I rappresentanti legali dei gruppi comunali di Protezione Civile sono tenuti a adempiere ai propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente avvalendosi degli strumenti negoziali predisposti dalla Regione. I rappresentanti legali delle associazioni di Protezione Civile convenzionate hanno facoltà di avvalersi dei suddetti strumenti negoziali per l'adempimento dei propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente, in alternativa ai corrispondenti finanziamenti stabiliti dalle convenzioni.>>.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Carlino con decreto 15 dicembre 2022, n. 30387/GRFVG, già devoluto con decreto 28 novembre 2024, n. 60910/GRFVG, per la riqualificazione energetica della scuola primaria "Giosuè Carducci" di Carlino, in favore dell'intervento di eliminazione della risalita capillare e umidità con il rifacimento del sistema di scarico delle acque meteoriche.
38. La domanda di devoluzione di cui al comma 37 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Prata di Pordenone con decreto 30 settembre 2024, n. 46251/GRFVG, originariamente destinato alla manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria "Ippolito Nievo" di Prata di Pordenone, danneggiata dagli eventi atmosferici calamitosi del luglio 2023, per la realizzazione di interventi urgenti di adeguamento funzionale del medesimo edificio finalizzati a ospitare temporaneamente la scuola dell'infanzia al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.
40. La domanda di devoluzione di cui al comma 39 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
43. Per le finalità di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
44.
All'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 la parola <<
sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<
novanta>> ed è aggiunto infine il seguente periodo: <<
Per i Comuni capoluogo, la misura massima riconoscibile è del 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 200.000 euro annui.>>;
b)
al comma 7 dopo le parole <<
diritto di accesso)>> sono aggiunte le seguenti: <<
, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande>>;
c)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Alla data di presentazione della domanda di contributo, il Comune deve avere già trasmesso all'Amministrazione regionale i rendiconti relativi ai contributi concessi a valere sul presente articolo negli anni precedenti.
7 ter. L'Amministrazione regionale concedente, su richiesta del Comune e in presenza di motivate ragioni, può confermare il contributo inizialmente concesso anche nell'ipotesi di interventi realizzati di minore entità a parità di spesa.>>.
45. Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 10/2018, come modificato dal comma 44, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la realizzazione dell'intervento relativo alla viabilità di accesso al Campus scolastico di Gorizia.
47. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma e del Codice Unico di Progetto (CUP), mediante PEC al Servizio competente in materia di viabilità.
48. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 46 si applica la
legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di avvio e ultimazione dei lavori.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
50. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini, sede di Milano, un contributo per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976, definite dal Comitato di cui all'
articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).
51. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 97.500 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali della Regione contributi in conto capitale per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dei tratti interni, denominati traverse urbane, delle strade appartenenti alla rete statale, regionale e regionale locale ricadenti all'interno dei centri abitati, ivi compresa la copertura delle spese previste nel relativo quadro economico.
54. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i tratti di strada di cui al comma 53 ricadenti in centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. La popolazione di riferimento è quella del singolo centro abitato e non dell'intero territorio comunale ed è attestata mediante dichiarazione del Sindaco.
55.
Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:
a) l'intensità e l'ammontare massimo dei contributi;
b) le tipologie di spesa ammissibili;
c) i criteri, le modalità e ogni altra condizione necessaria per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi;
d) i requisiti di ammissibilità delle domande, i criteri di riparto delle risorse, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande medesime.
56. Le domande di contributo, corredate della documentazione individuata dalla deliberazione di cui al comma 55, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di viabilità e sono istruite secondo il procedimento valutativo a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
57. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
58. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico per favorire la regolare prosecuzione delle attività nelle scuole dell'infanzia tutelando il benessere dei bambini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ai Comuni che gestiscono scuole dell'infanzia e ai proprietari degli edifici contenenti scuole dell'infanzia paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai gestori delle stesse.
59. Il contributo è concesso nella misura di 3.000 euro per ciascun plesso scolastico, incrementato di 1.500 euro per ogni sezione di scuola dell'infanzia ospitata presso il medesimo plesso.
60. Per le stesse finalità, l'Amministrazione è altresì autorizzata a concedere contributi per l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ai Comuni, ai soggetti pubblici, ai soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi educativi per la prima infanzia accreditati ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), a esclusione dei servizi educativi realizzati presso il domicilio degli educatori.
61. Il contributo è concesso nella misura di 1.500 euro per ciascuno spazio riservato ai bambini e nella misura massima di 4.500 euro per ciascun nido.
62. Sono ammesse le spese già sostenute dall'1 gennaio 2026 e sono escluse dalla concessione del contributo di cui ai commi 58 e 60 le istituzioni scolastiche e gli asili nido che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o di altri finanziamenti destinati a interventi edilizi comprendenti l'installazione di impianti di climatizzazione estiva ovvero di sistemi di ventilazione forzata.
63. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di edilizia scolastica pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
64. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione ed è disposta la contestuale erogazione del contributo, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 57 e 60 della
legge regionale 14/2002.
65. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
66. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo, per l'intervento di costruzione della scuola primaria "Dante Alighieri" in corso di realizzazione e finanziato con fondi del PNRR e con il Fondo Opere Indifferibili (FOI), un'anticipazione pari a 4.400.000 euro per garantire la prosecuzione dei lavori nelle more dell'attivazione di meccanismi di copertura dedicati a livello statale per la gestione del mancato rispetto del target.
68. L'anticipazione di cui al comma 67 è restituita dal Comune, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di incasso delle liquidazioni dei fondi PNRR, FOI e statali che costituiscono la copertura del quadro economico.
69. Nel caso in cui l'intervento non possa essere oggetto di rendicontazione al Ministero dell'istruzione e del merito per mancato conseguimento del target, non vi sia una proroga dei termini di rendicontazione e venga revocato il contributo PNRR e FOI, il Comune non sarà tenuto a restituire il finanziamento di cui al comma 67 alla Regione.
70. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia scolastica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 4.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
72. In via sperimentale per l'anno 2026, allo scopo di fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo nei centri urbani principali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti ecclesiastici e a enti non lucrativi per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà o in locazione almeno decennale, ubicati nei Comuni già capoluogo di provincia, ai fini della realizzazione di soluzioni abitative ed eventuali spazi condivisi annessi destinati alla residenzialità temporanea o transitoria dei soggetti in condizione di debolezza di cui al comma 73, come individuati dalla convenzione di cui al comma 79. È ammissibile a contributo una sola domanda per Comune, secondo le modalità di cui al comma 77.
73. Gli immobili oggetto del contributo sono messi a disposizione secondo il principio di solidarietà, gratuitamente o a fronte di un contributo determinato senza una relazione con il costo effettivo del servizio, e sono destinati a ospitare nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di grave disagio abitativo in assegnazione temporanea o transitoria. L'assegnazione degli alloggi è disposta in funzione delle tipologie dei soggetti destinatari, individuate sulla base dei fabbisogni e delle emergenze abitative rilevate da ciascun Comune e condivise nell'ambito dei Tavoli territoriali delle politiche abitative di cui all'
articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2026, n. 6 (Disposizioni in materia di politiche abitative regionali). I soggetti assegnatari delle soluzioni abitative devono essere cittadini italiani, ovvero cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), ovvero soggetti di cui all'
articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
74. Per le finalità di cui al comma 72 sono considerati enti non lucrativi gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo svolgono attività in materia di diritto alla casa, promozione dell'abitare sociale o comunque operano nel campo dell'edilizia residenziale, con sede legale o secondaria nel Comune sede dell'intervento.
75. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà, corredata della relazione tecnica descrittiva, del quadro economico, del cronoprogramma dell'opera e dello statuto o atto costitutivo dell'ente. Gli enti di cui al comma 72 non possono presentare più di una domanda.
76. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuna domanda. Sono ammissibili le spese sostenute dall'ente richiedente, in qualità di proprietario o di locatario con contratto di locazione di durata almeno decennale autorizzato all'esecuzione delle opere, per l'eventuale acquisizione della proprietà dei beni immobili e per la loro riqualificazione edilizia, ivi compresi spese tecniche e arredi. Sono, altresì, ammissibili a finanziamento le spese sostenute per il rilascio di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme erogate in via anticipata, gli oneri fiscali inerenti all'acquisizione in proprietà degli immobili e l'imposta sul valore aggiunto costituente un costo.
77. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino a esaurimento dei fondi disponibili.
78. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché quello di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa. In deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 60 della legge regionale 14/2002 l'erogazione del contributo può avvenire anche in via anticipata fino all'intero ammontare del contributo concesso, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente all'anticipazione richiesta, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni e alla stipula della convenzione di cui al comma 79.
79. Entro il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa ovvero ai fini dell'erogazione anticipata di cui al comma 78, il soggetto beneficiario trasmette la convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento con la quale vengono regolati i criteri di gestione e assegnazione degli immobili realizzati, i requisiti e le modalità di individuazione dei destinatari finali e di utilizzo dell'eventuale contributo offerto dai destinatari medesimi.
80. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la proprietà e la destinazione d'uso residenziale dei beni immobili, a favore dei soggetti individuati in convenzione, per la durata di dieci anni dalla data di messa a disposizione delle unità abitative. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'
articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000.
82. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
83. Ai fini di tutelare l'incolumità pubblica e garantire il recupero di un patrimonio immobiliare dal notevole valore immateriale per la collettività territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle parrocchie, agli enti locali e alle associazioni a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici di culto dichiarati inagibili anche in parte.
84. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, la fornitura dei materiali e la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno precedente alla presentazione della domanda.
85. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, esclusivamente a mezzo PEC, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori, nonché di copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio di culto. È ammessa la presentazione di una sola domanda per parrocchia all'anno. Le domande non soddisfatte entro l'anno finanziario di presentazione sono archiviate, salvo non sia diversamente disposto prima della scadenza con decreto del Direttore del Servizio competente. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.
87. Ai fini della valutazione delle domande ammissibili e della predisposizione della graduatoria, il Direttore del Servizio competente in materia di rigenerazione urbana nomina, con proprio decreto, una Commissione composta dal Direttore del Servizio competente, da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio e da un rappresentante designato dalle Diocesi del territorio regionale.
88. Le domande sono valutate in relazione alla gravità della situazione rappresentata, attribuendo priorità agli interventi di messa in sicurezza di campanili e chiese che presentano rischi per la pubblica incolumità. Successivamente, sono prese in considerazione le domande riguardanti interventi di messa in sicurezza caratterizzati da urgenza finalizzati a evitare la possibile perdita delle opere d'arte contenute negli immobili oggetto degli interventi. In terzo luogo, è attribuita priorità agli interventi riguardanti le chiese che, nell'anno precedente all'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, hanno registrato il maggior numero di celebrazioni annuali.
89. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un importo massimo di 170.000 euro per ciascuna domanda. Il decreto di concessione è adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
90. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
91. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Gli oneri relativi alla fideiussione bancaria o assicurativa sono ammessi a rendicontazione tra le spese ammissibili.
92. I contributi di cui al comma 83 sono cumulabili con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla concorrenza della spesa complessiva effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
93. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 620.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
94. In occasione degli ottocento anni dalla morte di Sant'Antonio da Padova e dalla fondazione del Santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia Santa Maria Assunta per la manutenzione straordinaria delle facciate esterne del Santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli.
95. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana.
96. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto disposto dal comma 97. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
97. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 60 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, fino al 100 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione richiesta, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto quale spesa ammissibile.
98. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 433.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un contributo straordinario per la riparazione del fabbricato di proprietà comunale denominato "ex latteria sociale", con adeguamento per parziale cambio di destinazione d'uso, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.
100. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma dei lavori, nonché del relativo quadro economico.
101. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
103. Il
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), si interpreta nel senso che, per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare del contributo con riferimento a una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per il medesimo soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento riferita a una diversa unità immobiliare. Il medesimo soggetto può, altresì, beneficiare dell'incentivo sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio per gli interventi di cui all'
articolo 3 della legge regionale 8/2025 realizzati sulla medesima unità immobiliare, sia in qualità di condomino qualora i medesimi interventi siano realizzati sulle parti comuni dell'edificio.
104. Il
comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8/2025 si interpreta nel senso che, con riferimento alla medesima unità immobiliare o al medesimo edificio, può essere presentata una sola domanda di contributo, a valere alternativamente sui procedimenti contributivi attuativi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della medesima legge regionale, in relazione alla medesima tipologia di soggetto richiedente individuata dall'
articolo 4 della legge regionale 8/2025.
105. Resta fermo che, con riferimento alla medesima tipologia di intervento, l'unità immobiliare, l'edificio o il complesso edilizio già ammessi a contributo ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge regionale 8/2025 non possono essere nuovamente ammessi a contributo.
106. Al fine di realizzare spazi destinati al servizio di asilo nido, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia Sant'Odorico di Sacile per l'ampliamento della scuola dell'infanzia "Maria Maddalena Balliana".
107. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico, del cronoprogramma, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
108. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione a cui deve essere allegata la domanda di accreditamento dell'asilo nido ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 20/2005.
109. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 11 (Interventi per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
110. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere alla Diocesi di Concordia - Pordenone un contributo di 75.000 euro per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'
articolo 5, comma 55, della legge regionale 16/2023.
111. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Sportivo Dilettantistica Gruppo Sportivo San Giacomo di Trieste un contributo di 21.000 euro per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui all'
articolo 5, comma 55, della legge regionale 16/2023.
112. Per le finalità di cui ai commi 110 e 111 è destinata la spesa di 96.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
113.
All'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 80 dopo le parole <<
messa in sicurezza>> sono inserite le seguenti: <<
, nonché la manutenzione ordinaria>>;
b)
al comma 81 dopo la parola <<
realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<
e la manutenzione ordinaria>>.
114. Per le finalità di cui ai
commi 80 e 81 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023, come modificati dal comma 113, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
116. Al fine di garantire il decoro nelle fermate del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per la sostituzione straordinaria delle pensiline deteriorate del trasporto pubblico locale.
117. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 116, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura regionale competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti dal comma 116 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.
118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
119. Al fine di valorizzare l'identità delle comunità locali e migliorare il decoro urbano e l'accoglienza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni per il ripristino, l'adeguamento o l'integrazione della segnaletica di ingresso ai centri abitati anche nelle lingue minoritarie riconosciute dalla normativa vigente.
120. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui vengono stanziate le risorse, ciascun Comune presenta domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture stradali, indicando gli interventi da realizzare e allegando il relativo preventivo di spesa. La domanda è presentata mediante PEC. È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun Comune.
121. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile fino all'importo massimo di 5.000 euro per ciascun Comune.
122. I contributi sono concessi con procedimento a sportello entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di infrastrutture stradali, con il quale sono fissati anche i termini per la rendicontazione della spesa.
123. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 94.400 euro già concesso alla Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Madre di Palazzolo dello Stella con decreto 25 novembre 2022, n. 26008, ai sensi dell'
articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), per il restauro conservativo della copertura, della pavimentazione del presbiterio e dei serramenti esterni della chiesa parrocchiale sita in località Piancada, ancorché il fabbricato non sia sottoposto a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
125. Per le finalità di cui al comma 124 la Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Madre di Palazzolo dello Stella presenta al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dalla Diocesi.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione Alpini "Guido Corsi" di Trieste per la copertura degli oneri connessi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della propria sede.
127. Il contributo di cui al comma 126 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte della presentazione di una domanda corredata di relazione illustrativa, quadro economico dell'opera e di cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e rendicontazione della spesa.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Conservatorio Tomadini di Udine il contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto 13 settembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/4964, ai sensi dell'
articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini con decreto 16 maggio 2016, n. 2218/TERINF, ai sensi dell'
articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia).
130. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a confermare al Conservatorio Tomadini di Udine il contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto 26 novembre 2014, n. PMT/5139/UES/UNI, ai sensi dell'
articolo 7, commi da 59 a 61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini con decreto 16 maggio 2016, n. 2219/TERINF, ai sensi dell'
articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017).
131. Al fine di garantire il completamento degli interventi di edilizia scolastica sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi agli enti locali ai sensi dell'
articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dell'
articolo 5, commi 88 e 89, della legge regionale 13/2023, dell'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), e dell'
articolo 5, commi da 17 a 20, della legge regionale 7/2024, in caso di perdita del correlato finanziamento a carico del PNRR o del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), ovvero delle risorse derivanti da successivi finanziamenti statali concessi in surroga dei medesimi piani finanziari, in riferimento all'
articolo 5, comma 112, della legge regionale 12/2025.
132. Il mancato rispetto dei target o dei termini perentori originariamente previsti dal PNRR, dal PNC o dalle norme statali di rifinanziamento non costituisce causa di revoca o decadenza della quota di finanziamento regionale già concessa, a condizione che l'ente locale beneficiario dimostri la permanenza delle condizioni di realizzabilità dell'opera, anche parziale.
133. L'ente locale beneficiario è autorizzato a utilizzare il finanziamento regionale confermato a copertura delle spese dell'intero intervento, anche rimodulato rispetto al progetto originario, fermo restando il conseguimento della funzionalità dell'edificio scolastico. Il contributo regionale è confermato anche a copertura delle spese già sostenute per il medesimo intervento.
134. Gli enti locali interessati presentano istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di edilizia tecnica, allegando una relazione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui ai commi da 131 a 133 con un quadro economico aggiornato dell'opera.
135. Il Servizio competente provvede, in riscontro all'istanza presentata dall'ente locale, alla conferma del contributo già concesso.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni già beneficiari dei contributi per iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL di cui all'
articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), un contributo per l'acquisto di arredi e di attrezzature necessari all'allestimento di edifici scolastici nuovi.
137. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del preventivo di spesa, del cronoprogramma e dal CUP, a mezzo PEC al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
138. I contributi di cui al comma 136 sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e conclusione dell'iniziativa, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione.
139. Per le finalità di cui al comma 136 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare entro il 31 dicembre 2026, nel contesto delle iniziative promosse in occasione del cinquantennale del terremoto del 1976 e in vista della riconsegna del Castello di Colloredo di Monte Albano alla collettività, i primi interventi necessari ad assicurarne la prima apertura e l'attivazione delle attività di fruizione pubblica.
141. Per le finalità di cui al comma 140, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio provvede alla realizzazione degli interventi e delle iniziative, nonché all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari, ivi comprese le attività di promozione e comunicazione, gli eventi di inaugurazione e valorizzazione del complesso e ogni altra attività strettamente funzionale alla sua apertura e fruizione pubblica.
142. Per le finalità di cui al comma 140 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
143. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio degli utilizzatori delle ciclovie regionali nell'ambito del Centro di interscambio modale regionale di primo livello di Trieste Airport, anche in considerazione della designazione di Trieste quale sede di EuroVelo & Cycling Tourism Conference 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, a concedere un contributo straordinario a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. per la realizzazione di un hub ciclistico in connessione con i terminal aeroportuale, ferroviario e automobilistico di trasporto pubblico locale e con la ciclovia regionale FVG2. Gli interventi comprendono spazi per il deposito di biciclette e bagagli, officina per la riparazione bici, noleggio bici, ricarica bici elettriche, spazi per informazione turistica e sulla rete delle ciclovie regionali.
144. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa degli interventi, quadro economico e cronoprogramma, mediante PEC alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
145. Per le finalità di cui al comma 143 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
146. Al fine di favorire condizioni abitative adeguate nei mesi più caldi e sostenere il benessere delle persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a copertura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque entro la misura massima di 2.000 euro, cumulabili con altri bonus pubblici, ai soggetti privati di età pari o superiore a 70 anni residenti nei comuni della Regione con densità abitativa superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro, per l'acquisto e l'installazione di impianti di climatizzazione estiva presso la propria abitazione di residenza, ove non siano già installati altri impianti di climatizzazione estiva.
147. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate nei termini e con le modalità stabilite con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di edilizia, corredate di un preventivo di spesa.
149. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione ed è disposta la contestuale erogazione del contributo, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 57 e 60 della
legge regionale 14/2002.
150. Per le finalità di cui al comma 146 è destinata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
151.
Al
comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 dopo le parole <<
legge 5 maggio 2009, n. 42).>> è aggiunto il seguente periodo: <<
L'ente pubblico beneficiario è autorizzato, in applicazione dell'articolo 60, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), a utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.>>.
153. Per le finalità di cui al
comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 152, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
154. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a FVG Strade per stipulare una convenzione con le Università degli Studi della regione per la realizzazione di uno studio di fattibilità concernente la valutazione dell'attività franosa e il ripristino dell'ex tracciato della strada regionale 355 dal Km 29+330, in Comune di Forni Avoltri, al Km 31+745, in Comune di Sappada. Lo studio è volto a garantire una sicura e scorrevole percorrenza a favore di tutti gli utenti e potrà essere svolto in collaborazione con le altre realtà universitarie della regione e, ove necessario, avvalendosi inoltre di professionisti esterni esperti in materia di viabilità montana.
155. La domanda di contributo di cui al comma 154 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata del progetto di studio e del relativo preventivo di spesa.
156. Per le finalità di cui al comma 154 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
157. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza stradale ai visitatori del Sacrario di Redipuglia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fogliano Redipuglia un contributo volto alla realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti, antecedente e successivo a quello esistente, in corrispondenza dell'accesso al Sacrario.
158. Il contributo di cui al comma 157 è concesso in un'unica soluzione, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, corredata del progetto e del preventivo di spesa.
159. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 160.
160. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella E.