LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8

Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Cumulabilità e controlli)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici a esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.
2. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e dei contributi erogati.