Capo VI
Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 77
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
1.
All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
b)
il comma 30 è sostituito dal seguente:
<<30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.>>.
Art. 78
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)
Art. 79
(Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari)
1. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.
Art. 80
(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2016)
Art. 81
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
1.
Al
comma 167 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: <<
mondiali ed>> sono soppresse e le parole <<
per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Dopo il
comma 196 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024 è inserito il seguente:
<<196 bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.
Art. 82
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2023)
1.
Al
comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<
Comuni della Regione>> sono inserite le seguenti: <<
, nonché agli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 83
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2024)
2. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 50, della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 84
(Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 85
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le parole <<
iniziative di avvicinamento a>> sono sostituite dalle seguenti: <<
iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di>> e dopo le parole <<
in relazione all'evento medesimo>> sono aggiunte le seguenti: <<
e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 86
(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)
2. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 15, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 87
(Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;
b)
al comma 2 le parole <<
i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
e)
al comma 3 bis le parole <<
i teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
i teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole: <<
, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2,>> sono soppresse.
2.
All'articolo 12 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
b)
dopo il comma 2.1 è inserito il seguente:
<<2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
c)
al comma 2 bis le parole <<
teatri di rilevante interesse culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
teatri delle Città di rilevante interesse culturale>> e le parole:<<
, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3,>> sono soppresse.
3.
All'articolo 13 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.
4.
All'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.>> sono soppresse;
b)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.
5.
All'articolo 23 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
f)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
g)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
h)
( ABROGATA )
6.
All'articolo 24 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.
7.
All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;
c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;
d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.
9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Per le finalità di cui all'
articolo 29 bis, comma 1, della legge regionale 16/2014, in relazione alle modiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di 28.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 7 bis, L.R. 16/2014.
Art. 88
(Conferma dei finanziamenti di cui all'articolo 128 della legge regionale 3/2024)
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano domanda di conferma alla Società Filologica Friulana entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 89
(Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.