Capo V
Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 50
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.
5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della
legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'
articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'
articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della
legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.>>.
b)
il comma 8 sexies è sostituito dal seguente:
<<8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.>>;
c)
dopo il comma 8 sexies, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, sono aggiunti i seguenti:
<<8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.
8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.>>.
Art. 51
(Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1.
Al
comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d ter) è aggiunta la seguente:
<<d quater) soggetti di cui all'
articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.>>.
Art. 52
(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<
Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettarifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità, nonché al miglioramento estetico del territorio.>>.
Art. 53
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2005)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 140, dopo le parole <<
legge 47/2004,>> sono inserite le seguenti: <<
del successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente>>, le parole <<
alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità),>> e le parole <<
di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.>>;
b)
il comma 141 è abrogato.
Art. 54
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 la parola <<
reclinabili>> è sostituita dalla seguente: <<
ergonomici>>;
b)
alla lettera c) del comma 1 le parole: <<
rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a)>> sono soppresse;
c)
al comma 2 la parola: <<
a),>> è soppressa.
Art. 55
(Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
Art. 56
(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<
delle infrastrutture>> sono inserite le seguenti: <<
, anche tranviarie,>> e dopo le parole <<
di cui all'articolo 13>> sono aggiunte le seguenti: <<
anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 ter, comma 5, lettera d quater), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>.
Art. 57
(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1.
La
lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituita dalla seguente:
<<k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e, se previsto, soggette alle autorizzazioni stabilite dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009 e operanti nell'attività;>>.
Art. 58
(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
Art. 59
(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)
1.
All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 prima delle parole <<
Gli interventi di cui al presente comma>> sono inserite le seguenti: <<
Fuori dai casi di cui al comma 1 bis,>>;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla
legge regionale 44/1985 e successive modifiche.>>.
Art. 60
(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)
Art. 61
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
2. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 62
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
Art. 63
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013)
1.
Dopo il
comma 11 quinquies dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015), è inserito il seguente:
<<11 sexies. Le risorse concesse agli Enti locali ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate dagli stessi in alternativa, previa autorizzazione della Regione, anche per la stipula di convenzioni con società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per interventi diretti sulle stazioni o aree esterne, per le medesime finalità.>>.
Art. 64
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera x), L. R. 6/2026
Art. 65
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera x), L. R. 6/2026
Art. 66
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2016)
Art. 67
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2021)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, l'uso della sede stradale e delle sue pertinenze lungo la viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinato con regolamento regionale.
2 ter. Nelle more dell'istituzione degli enti locali di area vasta, la pubblicità lungo, in prossimità o in vista della viabilità di competenza degli Enti di decentramento regionale è disciplinata con regolamento regionale.>>.
Art. 68
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)
1.
Il
comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di Attenzione complessiva, come previsto dal "Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 5, comma 89, della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 69
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2023)
Art. 70
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2024)
Art. 71
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2024)
1.
All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 le parole <<
a decorrere dalla data di acquisizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione>>;
b)
al comma 46 dopo le parole <<
immobili di proprietà>> sono aggiunte le seguenti: <<
e sede dell'associazione stessa>>;
c)
al comma 48 dopo le parole <<
aventi categoria catastale B>> sono inserite le seguenti: <<
o A 10>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 48 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 72
(Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)
1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla
legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'
articolo 31, commi 49-bis e 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
Art. 73
(Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna consistenti, rispettivamente, in 200.000 euro concessi ai sensi dell'
articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 16 maggio 2022, n. 2026 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e in 100.000 euro concessi ai sensi dell'
articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con decreto 1 ottobre 2024, n. 46487/GRFVG di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i Servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.
Art. 74
(Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)
1. Al fine di valorizzare l'esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell'anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività di digitalizzazione della documentazione tecnico-scientifica conservata presso il patrimonio archivistico di interesse regionale e locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di un milione di euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 75
(Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della "Strategia nazionale Aree Interne" di cui all'
articolo 1, comma 2 quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 76
(Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto 14 dicembre 2022, n. 30124 e con decreto 20 novembre 2024, n. 57907 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'"Albergo Ancora".
3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.