Capo III
Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 12
(Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici)
1.
Al fine di dare concreta attuazione alle finalità sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e a quanto disciplinato dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), alla luce delle evoluzioni tecniche e tecnologiche nel frattempo intervenute, il Servizio competente è autorizzato:
a) a liquidare il contributo determinato d'ufficio per le spese di rifacimento e smaltimento delle coperture di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del bando nel limite della somma rendicontata, anche nei casi di realizzazione di impianti con pannelli di superficie inferiore a 6 metri quadri per kilowatt picco;
b) a prorogare, su richiesta motivata del beneficiario e per un periodo massimo di un anno, il termine per la presentazione della documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non disponibile in sede di rendicontazione.
Art. 13
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2023)
1.
L'alinea del
comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente: <<
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:>>.
Art. 14
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>.
Art. 15
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)
Art. 16
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;
b)
al comma 16 le parole <<
25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
50.000 euro>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2002, in relazione a quanto disposto dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 17
(Modalità per la concessione di contributi con fondi comunitari in materia vitivinicola)
1.
Al fine di garantire la tempestiva applicazione dei regimi di sostegno comunitario nel settore vitivinicolo, dall'annata vitivinicola 2026-2027, la concessione dei seguenti incentivi avviene con le procedure di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
a) ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la redazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC);
Art. 18
(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)
1.
All'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
le armi in dotazione>>;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.>>;
c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3 ter;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;
d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.
3 ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.>>;
d)
il comma 6 è abrogato.
2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'
articolo 56, comma 3 bis, della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)
1.
Al
comma 63 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole <<
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)>>.
Art. 20
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
Art. 21
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) il revisore legale.>>.
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>.
Art. 22
(Modifiche all'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002)
1.
All'articolo 28 ante bis della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
sincronizzare le scadenze>> sono sostituite dalle seguenti: <<
razionalizzare le operazioni di voto per il rinnovo>> e ovunque ricorra la parola <<
2021>> è sostituita dalla seguente: <<
2027>>;
b)
il comma 1 bis è abrogato.
Art. 23
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2024)
Art. 24
(Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)
1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del Direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.