LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 95
 (Fondazione Scriptorium Foroiuliense - percorsi formativi per "tecnico del segno")
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di "tecnico del segno", come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2.
2 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 bis è presentata alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente al progetto di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposita direttiva. Il progetto è soggetto a valutazione ed è finanziato secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017.
2 quater. È autorizzata l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso dopo l'avvio dell'attività, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 5/2026
2Comma 2 ter aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 5/2026
3Comma 2 quater aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 5/2026