LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 81
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
1.
Al comma 167 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: <<mondiali ed>> sono soppresse e le parole <<per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Dopo il comma 196 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2024 è inserito il seguente:
<<196 bis. Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.