LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.