LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 68
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)
1.
Il comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1 luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti), relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della Classe di Attenzione complessiva, come previsto dal "Livello 2 - Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 89, della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.