LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 61
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<Milano e Roma>> sono inserite le seguenti: <<e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.