LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 50
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.
5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.>>.

b)
il comma 8 sexies è sostituito dal seguente:
<<8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.>>;

c)
dopo il comma 8 sexies, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, sono aggiunti i seguenti:
<<8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.
8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza dal contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.>>.