LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 48
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole <<Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo>>;

b)
l'alinea del comma 15 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:>>;

c)
al comma 16 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

d)
al comma 17 dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, gli enti e le Università di cui al comma 15>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.