LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 45
 (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.