LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 35
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b)
all'alinea del comma 2 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

c)
all'alinea del comma 3 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.>>;

e)
al comma 9 le parole <<Programma regionale degli interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> e le parole <<articolo 11, comma 10.>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 11, comma 6.>>.