LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 32
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica <<(Programmazione degli interventi)>> è sostituita dalla seguente: <<(Individuazione degli interventi)>>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:>>;

c)
all'alinea del comma 2 le parole <<Il Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui al comma 1>>;

d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.>>;

f)
al comma 5 le parole <<nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel decreto di cui al comma 1>>;

g)
al comma 6 le parole <<inseriti nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti nel decreto di cui al comma 1>>;

h)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.