LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 166
 (Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)
1.
Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 151 ter
 (Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:
a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;
b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;
c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;
d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.