<<Art. 151 ter
(Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'
articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'
articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del
codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;
b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;
c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;
d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'
articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.