LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 128
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1995)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole <<Direzione regionale della sanità>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.

2. Per la sola annualità 2025 le domande di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27/1995 possono essere presentate entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fatte salve le domande già pervenute all'Amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.