Art. 138
(Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)
1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.
Art. 140
(Comunità specializzate nell’accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale)
1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.
2.
Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei seguenti requisiti:
a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le Comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;
b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;
d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;
e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;
f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;
g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempiute o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque fino al 31 dicembre 2026, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al
capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.
4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.
5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.
6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 5, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 5, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 5, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Comma 6 sostituito da art. 7, comma 5, lettera g), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.