LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 124
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22/2019)
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. In attuazione di quanto previsto per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e successivi provvedimenti legislativi e regolamentari in materia, le Case della comunità svolgono funzioni afferenti al livello dell'assistenza distrettuale.
7 ter. Le Case della comunità rappresentano un'articolazione organizzativa del distretto per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, assicurando modalità di intervento integrate, al fine di permettere un'azione multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione di interventi sanitari, garantendo, al contempo, il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sociali.>>.

Art. 125
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;
b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;
c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziati in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);
d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle Aziende sanitarie;
e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.
Art. 126
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
1.
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<all'acquisto di prestazioni>> sono inserite le seguenti: <<di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera>>.

Art. 127
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono abrogati;

b)
al comma 67 le parole <<urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani>> sono sostituite dalle seguenti: <<edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 128
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1995)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole <<Direzione regionale della sanità>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.

2. Per la sola annualità 2025 le domande di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 27/1995 possono essere presentate entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fatte salve le domande già pervenute all'Amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 129
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1981)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, le Aziende di cui al comma 4 si avvalgono dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.

Art. 130
 (Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.
3. La Commissione è costituita da cinque componenti:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.
8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 131
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/2022)
1.
Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, la Direzione centrale competente in materia di salute, avvalendosi di Insiel SpA, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da realizzare, nonché delle modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 132
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2023)
1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 44 le parole: <<che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio>> sono soppresse;

b)
al comma 45 le parole <<di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a 30.000 euro>>.

Art. 133
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi>>;

b)
la lettera g ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.>>;

c)
il comma 1 bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, come sostituita dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 134
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2012)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.>>.

Art. 135
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) le parole: <<, g ter)>> sono soppresse;

b)
alla lettera e) le parole <<all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g),>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g),>>;

c)
alla lettera f ter) le parole <<commi 2 e 2 bis.>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.>>.

Art. 136
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2022)
1.
Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), dopo le parole <<preventivo di spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.
Art. 137
 (Modifica all'articolo 162 della legge regionale 3/2024)
1.
Al comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<beneficiarie di contributi regionali>> sono inserite le seguenti: <<, statali o europei,>>.

Art. 138
 (Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)
1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.
Art. 139
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2005)
1.
Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:
<<29 bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.
Art. 140
 (Comunità specializzate nell’accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale)
1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.
2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei seguenti requisiti:
a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le Comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;
b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;
d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;
e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;
f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;
g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempiute o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque fino al 31 dicembre 2026, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.
4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.
5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.
6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 1 sostituito da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 5, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 5, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 5, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Comma 6 sostituito da art. 7, comma 5, lettera g), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 141
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:
<<5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 deve prevedere:
a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;
b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;
c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;
e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.>>.

Art. 142
 (Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)
1. All'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.>>;

b)
al comma 7 le parole <<nel settore socioassistenziale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e fino al termine di presentazione del rendiconto,>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.