LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo IV
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 25
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione di carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);>>;

b)
la lettera a bis) è abrogata.

Art. 26
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
1.
Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente:
<<8. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.>>.

Art. 27
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 20 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.>>.

Art. 28
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo 190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.>>.

Art. 29
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2015)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera l) sono aggiunte infine le seguenti parole: <<. Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno>>;

b)
dopo la lettera vv) è aggiunta la seguente:
<<vv bis) sinkhole naturale: dissesto idrogeologico assimilato a dissesto franoso dovuto a sprofondamento o a collasso naturale improvviso che può dare origine a voragini generalmente di forma sub-circolare a diametro variabile.>>.

Art. 30
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:
<<f bis) il Catasto regionale dei sinkhole naturali, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, avente quale centro di rilevamento principale la struttura regionale competente in materia di geologia, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali attuali o storiche inerenti a tali fenomeni anche tramite archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica e l'individuazione di una metodologia per la valutazione corretta della loro pericolosità e rischio idrogeologico.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 11/2015, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 31
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2015)
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2015 è sostituita dalla seguente:
<<c) l'individuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11;>>.

Art. 32
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica <<(Programmazione degli interventi)>> è sostituita dalla seguente: <<(Individuazione degli interventi)>>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:>>;

c)
all'alinea del comma 2 le parole <<Il Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui al comma 1>>;

d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.>>;

f)
al comma 5 le parole <<nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel decreto di cui al comma 1>>;

g)
al comma 6 le parole <<inseriti nel Programma di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti nel decreto di cui al comma 1>>;

h)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi individuati dal decreto di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo la lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente:
<<m ter) i criteri e i contenuti del Catasto regionale dei sinkhole naturali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f bis).>>.

Art. 34
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 15 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

b)
all'alinea del comma 2 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

c)
all'alinea del comma 3 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.>>;

e)
al comma 9 le parole <<Programma regionale degli interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> e le parole <<articolo 11, comma 10.>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 11, comma 6.>>.

Art. 36
 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 34 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: <<Con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa sono classificati in:>>;

b)
all'alinea del comma 5 le parole <<Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1,>>.

Art. 37
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora l'istanza di rinnovo delle concessioni di cui al comma 2 sia presentata tardivamente e comunque entro diciotto mesi dalla scadenza, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 56, comma 13 ter.>>.

Art. 38
 (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 13 bis dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:
<<13 ter. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 4 bis, si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 13 ter, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 39
 (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)
1.
Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<commi 11, 13,>> sono inserite le seguenti: <<13 bis, 13 ter,>>.

Art. 40
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)
1. All'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis dopo le parole <<dell'attività estrattiva>> sono inserite le seguenti: <<, per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa categoria di sostanza minerale,>>;

b)
al comma 6 le parole <<sostanze minerali strategiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato>>.

Art. 41
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>.

Art. 42
 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2016)
1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<articolo 10, comma 3, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 10, comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis>>;

b)
alla lettera c) dopo le parole <<lotti funzionali>> sono inserite le seguenti: <<o porzioni perimetrali della cava>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente:
<<c bis) cessazione della garanzia fidejussoria;>>.

Art. 44
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2016)
1.
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016 le parole <<nella mancata esecuzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'esecuzione>>.

Art. 45
 (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

Art. 46
 (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023)
1.
Al comma 6 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), dopo la parola <<nazionali>> sono inserite le seguenti: <<e regionali>>.

Art. 47
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<, alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 66 a 70, della legge regionale 7/2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 48
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole <<Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo>>;

b)
l'alinea del comma 15 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale di proprietà del Comune, adibiti a uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati a uso istituzionale, concernenti:>>;

c)
al comma 16 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

d)
al comma 17 dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, gli enti e le Università di cui al comma 15>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 49
 (Piani comunali di illuminazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).