LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 5
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<di competenza dei consorzi>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)
1.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

Art. 7
 (Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016)
1. Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco, l'insediamento e il funzionamento dei relativi uffici, nonché l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, in deroga a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della suddetta legge regionale 21/2016.
2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), per la sola annualità 2025, presenta la proposta di graduatoria per il riparto delle risorse di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 8
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 9
 (Conferma contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Myro Communications s.n.c. il contributo già concesso relativamente al Film Fund 2021, e parzialmente liquidato nella misura del 50 per cento a titolo di anticipazione, per la realizzazione del progetto denominato "Istruzioni per il prossimo millennio", di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive 10 settembre 2024, n. 42614/GRFVG.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera uuu), L. R. 17/2025
Art. 11
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2024)
1.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), la parola: <<2007>> è soppressa.