LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo XI
 Disposizioni intersettoriali e contabili
Art. 166
 (Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)
1.
Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 151 ter
 (Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:
a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;
b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;
c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;
d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 167
 (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)
1. All'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.>>.

Art. 168
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella B è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella B è autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella B è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella B è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella B è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella B è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 15.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.