LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio
Art. 155
 (Inserimento dell'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Al capo II, dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 4 ter
 (Programmazione triennale delle dismissioni immobiliari)
1. La Giunta regionale adotta il programma triennale delle dismissioni immobiliari avente ad oggetto gli immobili di proprietà regionale che non rivestono più carattere di utilità.
2. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale.
4. Il programma può prevedere per ciascun immobile che la procedura di alienazione sia preceduta dalla richiesta di variazione urbanistica.>>.

Art. 156
 (Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis 1
 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)
1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.
2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), e dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 228/2001.
6. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 185/2000.
7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.>>.

Art. 157
 (Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia>> sono inserite le seguenti: <<-catastale o per i quali sia stata acquisita una dichiarazione di stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia),>>.

Art. 158
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) dopo le parole <<le alienazioni>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione di diritti reali>>;

b)
alla lettera d) le parole: <<e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive>> sono soppresse.

Art. 159
 (Modifica all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971 dopo le parole <<contratto di concessione,>> è inserita la seguente: <<locazione,>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 160
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)
1.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:
<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.
7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 161
 (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

Art. 162
 (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)
1.
I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono abrogati.

Art. 163
 (Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)
1.
Dopo l'articolo 46 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Incentivi per funzioni tecniche)
1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023.
2. I soggetti di cui all'articolo 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.
3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis, comma 1, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 46 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 164
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)
1.
Al comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, del maggior numero di garanzie (eventi calamitosi e eventi catastrofali) nella polizza oggetto di contributo.>> sono sostituite dalle seguenti: <<A seguito della pubblicazione di apposito bando, il contributo viene concesso con la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 165
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 7/2024)
1. All'articolo 11 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole <<14, 15 e 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<15, 15 bis e 16>>;

b)
il comma 14 è abrogato;

c)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023.>>;

d)
al comma 16 le parole <<il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<i commi 13, 15 e 15 bis>>.