LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono aggiunte infine le parole: <<, fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)>>.

Art. 2
 (Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3 ter, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del "Programma Regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), su richiesta degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla graduatoria approvata con decreto 13 dicembre 2023, n. 60814/GRFVG e successivi scorrimenti disposti con provvedimenti successivi del Direttore dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e programmi regionali integrativi, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati a disporre un nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 19, comma 1, dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224. Per le finalità di cui al periodo precedente gli enti beneficiari presentano apposita istanza all'Ente di decentramento competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 10/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.>>.

2. La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 10/2012, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 (Partecipazione di Friulia SpA alla società Agorai Innovation Hub SpA)
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub SpA, con sede in Trieste, nel ruolo di holding previsto dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e la transizione al digitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia SpA nel limite massimo di 20 milioni di euro.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4 milioni di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16 milioni di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.