LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 72
 (Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)
1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.