LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 65
 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2016)
1. All'articolo 30 della legge regionale 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dopo le parole <<convivenza more uxorio>> sono inserite le seguenti: <<o dell'unione civile>>;

b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio, l'alienazione da parte del beneficiario della propria quota di proprietà al coniuge o al convivente more uxorio o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio, qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile, a condizione che l'alienazione intervenga nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi.>>.