LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 49
 (Piani comunali di illuminazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).