LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 21
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
1. All'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) il revisore legale.>>.

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il revisore legale è individuato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura. Il revisore supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il revisore legale e il relativo supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>.