LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 18
 (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le armi in dotazione>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al personale del Corpo forestale regionale sono forniti dall'Amministrazione regionale l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento necessari all'espletamento dei servizi e delle mansioni.>>;

c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il Comandante del Corpo forestale regionale individua con proprio decreto:
a) l'uniforme e l'equipaggiamento che costituiscono la dotazione individuale e di reparto;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità d'impiego dell'uniforme, ivi comprese le modalità di impiego dei distintivi determinati ai sensi del comma 3 ter;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego dell'equipaggiamento;
d) i registri da tenersi presso le stazioni forestali per la documentazione dei servizi e delle attività svolte.
3 ter. La Giunta regionale determina con deliberazione i distintivi corrispondenti ai gradi e i distintivi correlati a particolari incarichi o funzioni.>>;

d)
il comma 6 è abrogato.

2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'articolo 56, comma 3 bis, della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.