LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 160
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)
1.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:
<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.
7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.