(Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla
<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli
articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.
7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.