LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 141
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:
<<5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 deve prevedere:
a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;
b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;
c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;
e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.>>.